Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5,

della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il

processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre

1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20

dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 30 maggio

e il 27 giugno 1997 dal tribunale di Lecce, nei procedimenti civili

vertenti tra Casciaro Donato e la Cassa di risparmio di Puglia e tra

Ferraro Massimo e altro e il Fallimento Cantine Giaffreda, iscritte

al n. 798 del registro ordinanze 1997, e al n. 158 del registro

ordinanze 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di due distinte cause civili, pervenute

all'udienza collegiale, la parte convenuta rilevava che il Collegio

era costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed

eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo

comma, e 97 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353

(Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato

dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,

con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;

che tale disposizione, al fine di esaurire le controversie civili

pendenti, affida al Presidente del tribunale, in ragione di

particolari esigenze di servizio, il potere di disporre le supplenze

di cui all'art. 105 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

(Ordinamento giudiziario) e in assenza delle condizioni ivi

contemplate - qualora non possa provvedere a norma dell'art. 97 di

esso - anche il potere di nomina di più di due vice pretori onorari

per sede di pretura;

che, condividendo le censure mosse, il tribunale di Lecce ha

sollevato, in riferimento ai parametri indicati, questione di

legittimità costituzionale della disposizione richiamata, la quale

lederebbe innanzitutto l'art. 3, in quanto garantisce la decisione da

parte di magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30

aprile 1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la

composizione del collegio anche con vice pretori, che sono giudici

sottratti al vaglio del concorso pubblico, all'espletamento di un

congruo periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte;

che, in definitiva, si tratterebbe di giudici straordinari,

creati ad hoc e come tali in palese violazione dell'art. 102 della

Costituzione;

che, per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell'art.

106, primo e secondo comma, della Costituzione, perché

risulterebbero vulnerate la regola del concorso e la disciplina che

l'ordinamento giudiziario detta per la nomina dei magistrati onorari

per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

che, ponendosi in un rapporto di strumentalità con i principi

contenuti negli artt. 101 e 104 della Costituzione, il concorso

pubblico - secondo l'ordinanza - assicura l'accesso di tutti i

cittadini alle magistrature, senza alcuna discriminazione, e nel

contempo permette di accertare la qualificazione professionale per

l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

che per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina dei

magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la

loro partecipazione ai collegi giudicanti; né tale regola potrebbe

intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non

ricorrendo, nella specie, le ipotesi di cui all'art. 105

dell'ordinamento giudiziario;

che, d'altro canto, l'art. 90, comma 5, censurato, non indica

(né potrebbe farlo) il termine in cui scade la supplenza, termine

che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere quando si

esauriranno le controversie civili pendenti;

che vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 97 della

Costituzione, perché non risultano stabilite, per i magistrati

onorari, le incompatibilità fissate per i togati, essendo loro

consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso

circondario in cui esplicano la funzione giudicante.

Considerato che viene riproposta, in riferimento agli artt. 3,

102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della

legge n. 353 del 1990, come modificato dall'art. 9 del citato d.-l.

18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge n. 534 del 1995, la

quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile

1995, la possibilità di disporre la supplenza dei magistrati

professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del

tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari;

che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1998, ha già

dichiarato non fondata identica questione di legittimità

costituzionale, restringendo l'ambito di operatività della norma

alla supplenza per "singole udienze o singoli processi" e, quanto al

fondamento, precisando che la chiamata dei vice pretori onorari

risponde alle "esigenze eccezionali" costituite dal limitato scopo

di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo

da consentire il ripristino dell'ordinario andamento della

giurisdizione civile;

che, del resto, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),

ha previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del

vice pretore onorario, stabilendo altresì che "le disposizioni del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte

dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al

tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il

tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando

non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni

della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,

della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di

efficacia del presente decreto";

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della

legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.

432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20

dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102,

106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale di

Lecce con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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