Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge

26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile), come modificato dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1995, n.

534, promossi con ordinanze emesse:

1) il 28 maggio 1997 dal pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Mura Luigi e Pneumatici Pirelli S.p.a. iscritta

al n. 697 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1997;

2) il 17 giugno 1997 dal pretore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Pressevit S.p.a. e Sirini Remo ed altra iscritta

al n. 698 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Mura Luigi e la

S.p.a. Pneumatici Pirelli il pretore di Milano ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre

1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la causa sottoposta al suo

giudizio deve ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da

consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede

l'immediata decisione con motivazione contestuale a seguito di

discussione orale;

che quest'ultima norma, però, ai sensi dell'impugnato art. 90,

non può essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile

1995, com'è stato invece disposto per l'art. 186-quater del medesimo

codice di rito;

che siffatta omissione, a detta del rimettente, viola gli

indicati parametri costituzionali, poiché crea ingiustificate

disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare

le finalità deflattive del processo civile, le quali sono certamente

sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;

che nel corso del procedimento civile tra la Pressvit S.p.a. e

Sirini Remo il medesimo pretore di Milano ha sollevato un'identica

questione di legittimità costituzionale;

che nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite

parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Considerato che i due giudizi, vertendo su identica questione,

possono essere riuniti per una contestuale decisione;

che la doglianza sollevata dal pretore di Milano consiste

essenzialmente nella mancata previsione, da parte del legislatore, di

una norma transitoria che consenta l'immediata applicabilità

dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del

30 aprile 1995, così com'è avvenuto per l'art. 186-quater del

codice di procedura civile;

che il giudice a quo non dà conto del pacifico orientamento di

questa Corte secondo cui la discrezionalità della quale gode il

legislatore nel regolare il processo si estrinseca pienamente anche

in rapporto alle norme transitorie, con l'unico limite della

ragionevolezza e della non arbitrarietà (v. sentenze n. 217 del

1998, n. 378 del 1994, n. 136 del 1991 e n. 301 del 1986);

che, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito

processuale, l'art. 90 della legge n. 353 del 1990 ha compiuto una

scelta che costituisce legittima esplicazione di tale

discrezionalità, stabilendo l'immediata applicabilità di alcune

norme e non di altre;

che la sentenza additiva che il pretore di Milano sollecita da

questa Corte avrebbe sicuramente contenuto discrezionale, e come tale

andrebbe a violare la sfera di discrezionalità del legislatore;

che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26

novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,

e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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