Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi

con due ordinanze emesse il 9 maggio 2000 dal giudice di pace di

Avola nei procedimenti civili vertenti tra R. P. e A. V. e tra P.F. e

UNIASS S.p.A. ed altri, iscritte ai nn. 479 e 480 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il giudice di pace di Avola, con due distinte

ordinanze, entrambe emesse il 9 maggio 2000, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16

dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento

davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al

codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3 e

25, primo comma, della Costituzione;

che i giudizi principali, iniziati in data anteriore al 30

aprile 1995 dinanzi alla pretura circondariale di Siracusa, sezione

distaccata di Noto, a seguito della soppressione dell'ufficio del

pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione

distaccata di tribunale, sono stati attribuiti, a norma dell'art. 47

del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla sezione

distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa, alla quale è stata

accorpata la circoscrizione della sezione distaccata di Noto;

che successivamente i medesimi giudizi, rientranti nella

competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa

vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999,

in applicazione di quest'ultima legge sono stati trasmessi al giudice

di pace del luogo dove ha sede la sezione distaccata di tribunale

alla quale erano stati precedentemente attribuiti;

che il giudice rimettente richiama nelle ordinanze le

argomentazioni delle parti, secondo cui la norma impugnata, nella

parte in cui prevede la competenza per territorio del giudice di pace

del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione

distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata

in vigore della medesima legge, viola l'art. 25, primo comma, della

Costituzione, in quanto sottrae le cause al giudice naturale, da

individuarsi nel giudice di pace di Noto;

che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3

della Costituzione, in quanto determina una disparità di trattamento

rispetto agli altri giudizi di competenza del giudice di pace,

nonché a quelli già pendenti dinanzi ai soppressi uffici di

conciliazione, che devono essere trattati nella sede di Noto;

che, in uno dei giudizi dinanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, osservando che la norma impugnata è volta ad evitare

gli inconvenienti derivanti dal mutamento del luogo di svolgimento

del giudizio, e si riferisce a cause che non erano originariamente di

competenza del giudice di pace, e per le quali non è quindi

individuabile come giudice naturale il giudice di pace di un

determinato luogo.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal giudice di pace di Avola hanno entrambe ad oggetto

l'art. 2, comma 1, della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui,

in riferimento ai giudizi civili pendenti davanti al pretore alla

data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del

giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata

in vigore della legge n. 479 del 1999, prevede la competenza per

territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio

giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è

pendente alla data di entrata in vigore della stessa legge;

che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di

rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;

che il trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999

s'inscrive nel quadro dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata

in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la

definizione dei giudizi civili pendenti alla data di entrata in

vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma

dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad

essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti;

che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata

individua il giudice competente sulla base di un criterio generale,

valido per tutti i giudizi c.d. "di vecchio rito" già pendenti

dinanzi ai pretori e successivamente trasmessi ai tribunali, e non

già in riferimento a singole controversie;

che non sussiste pertanto la denunciata violazione

dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo il

consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice

naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non

arbitrario né a posteriori oppure direttamente dal legislatore in

conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti

ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva

di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione

(cfr. ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza

n. 176 del 1998);

che, entro i predetti limiti, l'individuazione del giudice

competente a decidere determinate controversie è rimessa alla

discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase di

transizione tra diverse discipline ordinamentali e processuali, può

introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della

competenza, deroghe fondate su un ragionevole bilanciamento dei

diversi interessi coinvolti nel processo (cfr. ordinanza n. 201 del

1997, sentenze n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);

che la deroga ai criteri generali di ripartizione della

competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde

alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice

competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai

pretori, anche in relazione all'eventuale configurabilità di fori

alternativi, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i

disagi derivanti da ulteriori modificazioni nel luogo di svolgimento

del giudizio;

che la peculiarità delle esigenze tenute presenti dal

legislatore appare sufficiente a giustificare la diversità del

trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto agli altri

pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari

criteri di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la

sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16

dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento

davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al

codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di

Avola con le ordinanze indicate in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari