In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:

  • a)la disposizione di cui all'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
  • b)ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo sesto, settimo e ottavo dell'articolo 178 del Codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 ottobre 1997, n. 333

1

La L. 2 ottobre 1997, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia."

Testo vigente dal 5 ottobre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1997 al 5 ottobre 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 ottobre 1997, n. 333

    La L. 2 ottobre 1997, n. 333 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art12 · fonte del testo

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