Art. 54 — Liberazione anticipata

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Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione puo' essere concessa, ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. Nel computo della quantita' di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 GENNAIO 1977, N. 1. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1983 al 31 ottobre 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/1995

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1995

    Nel disegno perseguito dal legislatore la liberazione anticipata è destinata a svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento penitenziario, al punto da aver giustificato (specie ove si considerino le rilevanti modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, da cui è derivato il notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari venti giorni ai quarantacinque giorni per ogni semestre) una marcata incidenza sulla evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e se a questo scopo è necessario l'approntamento di un sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13 della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione. red.: G. Conti

    Art. 54 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 274/1983

    Ha colpito questo articolo
    27 settembre 1983

    La scelta di politica criminale con la quale - in forza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione - e` stata disposta la riduzione di pena di venti giorni per ciascun trimestre di pena detentiva scontata a favore di coloro che abbiano dimostrato di partecipare all'opera rieducativa, per consentirne un piu` efficace reinserimento nella societa`, opera sia ai fini della "liberazione anticipata" sia ai fini della liberazione condizionale. E poiche` in favore dei condannati all'ergastolo e` esteso l'istituto della liberazione condizionale (l. n. 1634 del 1962) la finalità rieducativa della riduzione di pena deve potersi svolgere anche nei confronti di questi ultimi. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 54 della l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilita` di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita` di pena cosi` detratta nella quantita` scontata, richiesta per l'ammissione condizionale.

    Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost. · Art. 176 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 17/2021

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, ord. penit., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, per omissione del tentativo di interpretare la disposizione censurata sulla base di una lettura costituzionalmente conforme, ispirata al contenuto e al dispositivo della sentenza costituzionale n. 186 del 1995. La pronuncia indicata, come correttamente rilevato dal rimettente - il quale ha esaminato, escludendone la praticabilità, una soluzione interpretativa diversa -, non ha infatti prodotto l'effetto di allargare l'applicabilità della norma denunciata, bensì quello di una sua restrizione. Per costante giurisprudenza costituzionale, laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza, o meno, dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 255 del 2017 ).

    Art. 54 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1977 al 6 ottobre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54 · fonte del testo

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