Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/09/1983 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50,

comma secondo, e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative

e limitative della libertà) e dell'art. 176, comma terzo, codice

penale (liberazione condizionale), promossi con le ordinanze emanate il

1 giugno 1978 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di

Palermo, nel procedimento di sorveglianza promosso da Di Girolamo

Antonino, il 26 novembre 1980 e il 20 ottobre 1981 dalla Sezione di

sorveglianza della Corte d'appello di Firenze, sulle istanze proposte

da Lutzu Francesco e Riggi Giuseppe, e il 17 giugno 1982 dalla Sezione

di sorveglianza della Corte d'appello di Bologna, sulla istanza

proposta da Miscioscia Domenico, rispettivamente iscritte al n. 570 del

registro ordinanze 1978, al n. 651 del registro ordinanze 1981 ed ai

nn. 246 e 690 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 1979 e nn. 12, 262 e 324 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 1 giugno 1978 la Sezione di sorveglianza

della Corte d'appello di Palermo ha sollevato, d'ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 54

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui non prevede che la "riduzione di

pena" (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata)

nell'articolo stesso contemplata, sotto il titolo di "liberazione

anticipata" (in favore del "condannato a pena detentiva che abbia dato

prova di partecipazione all'opera di rieducazione"), possa essere

accordata al condannato all'ergastolo, sia pure al solo fine di

abbreviare il periodo minimo di detenzione necessario perché possa

aspirare alla liberazione condizionale (agli effetti della quale, in

base allo stesso art. 54, comma quarto, della legge n. 354 del 1975,

"la parte di pena detratta si considera come scontata").

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di

sorveglianza promosso da Di Girolamo Antonino, detenuto in espiazione

di ergastolo. Avendo egli richiesto, ai fini della liberazione

condizionale, che fosse disposta a suo favore la "riduzione di pena"

prevista dall'art. 54, comma quarto, della legge n. 354 del 1975, la

Sezione obiettava che tale beneficio non poteva, allo stato, essergli

accordato. Secondo il giudice a quo, infatti, (considerate anche, e

particolarmente, le pronunce della Corte costituzionale - di cui

nell'ordinanza di rinvio vengono citate, "per tutte", le sentenze n. 95

del 1976 e n. 34 del 1977 - sulla giurisprudenza applicativa delle

leggi ordinarie come "diritto vivente") la "norma reale "che, in forza

della interpretazione ormai costantemente data dalla Corte di

cassazione all'art. 54 della legge penitenziaria, doveva ritenersi

posta da tale articolo, e secondo la quale la "riduzione di pena che

esso prevede non può essere accordata ai condannati all'ergastolo",

non permetteva, nel caso, la concessione del beneficio. Tuttavia,

dubitando della legittimità costituzionale della norma stessa, sospeso

il procedimento, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Premesso che, sotto la denominazione di pena detentiva, l'art. 18 del

codice penale annovera anche l'ergastolo, e che a norma dell'art. 27,

terzo comma, della Costituzione, tutte le pene, senza distinzione,

"debbono tendere alla rieducazione del condannato", e rilevato altresì

che l'istituto della "liberazione anticipata "è preordinato

essenzialmente (come è detto nello stesso art. 54, primo comma, della

legge penitenziaria) ad "un più efficace reinserimento del soggetto

nella società", nell'ordinanza di rinvio si osserva che la

possibilità di tale reinserimento non può più ritenersi preclusa, in

via di principio, nell'attuale ordinamento, al condannato

all'ergastolo. Anche il condannato all'ergastolo, invero, è

sottoposto come qualsiasi altro detenuto in espiazione di pena (art. 1,

sesto comma, della citata legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento

penitenziario) ad un trattamento rieducativo. Inoltre, a norma

dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 2 della

legge 25 novembre 1962, n. 1634, scontati 28 anni di reclusione, egli

può venire ammesso alla liberazione condizionale. Liberazione

condizionale, rispetto alla quale nell'ordinanza di rinvio si

sottolinea particolarmente come, ravvisandovi, in ogni caso, un

peculiare aspetto del trattamento penale, la Corte costituzionale

(sentenze n. 204 del 1974 e n. 192 del 1976) significativamente

affermò che "il condannato ha diritto a che, verificandosi le

condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua

situazione in ordine alla prosecuzione dell'esecuzione della pena, al

fine di accertare se quella già scontata abbia o meno assolto il suo

fine rieducativo". E si ricorda altresì che proprio in considerazione

della possibilità, per il condannato all'ergastolo, di vedersi, con la

liberazione condizionale, aperta la via ad un possibile suo

reinserimento nel consorzio civile, la Corte escluse, nella sentenza n.

264 del 1974, che la pena dell'ergastolo fosse contraria a

Costituzione. Se ne conclude, perciò, che, escludendo il condannato

all'ergastolo - sia pure ai soli fini della possibilità di una meno

remota ammissione alla liberazione condizionale - dal beneficio in

questione della "riduzione di pena", che esso contempla, l'art. 54

della legge sull'ordinamento penitenziario venga a frustrare i fini di

rieducazione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, tuttavia, oltre che con l'art. 27 terzo

comma, la norma impugnata si pone in contrasto con il principio di

eguaglianza. A suo avviso, infatti, la disparità di trattamento che

per effetto di essa verrebbe a verificarsi tra il detenuto ergastolano

e quello condannato ad una pena detentiva temporanea, anche fissata nel

massimo dalla legge, non trova alcuna ragionevole giustificazione.

Entrambi i soggetti hanno, infatti, manifestato un elevato grado di

pericolosità sociale e capacità a delinquere.

In punto di rilevanza, infine, la Sezione osserva "che il presente

giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della questione di legittimità costituzionale, in quanto, aderendosi

alla suddetta costante interpretazione giurisprudenziale, il chiesto

beneficio dovrebbe essere negato".

2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con

atto depositato il 19 febbraio 1979 è intervenuta innanzi alla Corte,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata priva di

fondamento.

Ricordata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la

quale l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 va interpretato nel senso

che l'istituto della liberazione anticipata non è applicabile ai

condannati all'ergastolo, e le critiche di cui tale orientamento è

stato oggetto in dottrina, l'Avvocatura contesta anzitutto che l'art. 3

della Costituzione possa ritenersi, nel caso, offeso. Le categorie di

soggetti diversamente trattati - essa osserva - non sono coincidenti:

essi versano in situazioni diverse e ciò sembra giustificare il

diverso trattamento. Trattamento che, peraltro, rappresenta una scelta

precisa di politica criminale, rispondente a garanzie di stabilità, e

- come è stato appunto rilevato dalla Corte di cassazione - trova

razionale giustificazione nella condizione del condannato

all'ergastolo, atteso l'elevato grado di pericolosità sociale e

capacità a delinquere dimostrato dal medesimo col rendersi

responsabile dei crimini, ovviamente di particolare gravità, per cui

la pena perpetua gli è stata inflitta.

Parimenti non offeso sembra all'Avvocatura il terzo comma dell'art.

27 della Costituzione. È da escludere, infatti, a suo avviso, che la

non applicabilità dell'art. 54 della legge penitenziaria al condannato

all'ergastolo impedisca la rieducazione del medesimo. L'istituto della

"liberazione anticipata" persegue il fine del più efficace

reinserimento del liberando nella società, e non si vede come la non

applicazione dell'art. 54 al condannato all'ergastolo sia di ostacolo

alla rieducazione, che non è assicurata solo dalla speranza di

un'anticipata liberazione. La perpetuità della privazione della

libertà personale, conseguente a delitti gravissimi - prosegue l'atto

di intervento - ha già trovato una forte attenuazione nella estensione

anche ai condannati all'ergastolo dell'istituto della liberazione

condizionale. Il legislatore ordinario non ha ravvisato l'opportunità

di andare oltre.

3. - Questione sostanzialmente analoga, ma formulata in riferimento

al solo art. 3 della Costituzione, e nei confronti del combinato

disposto degli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 176,

terzo comma, del codice penale, è stata altresì proposta con

ordinanza 17 giugno 1982 dalla Sezione di sorveglianza della Corte

d'appello di Bologna. L'ordinanza è stata emessa nel corso di un

procedimento promosso, con una istanza presentata (con sub ordinata

eccezione di illegittimità costituzionale) per la concessione della

riduzione di pena ai fini della liberazione condizionale, da Miscioscia

Domenico (anch'egli detenuto in espiazione di ergastolo). Ritenendo di

dover anch'essa adeguarsi, abbandonando il diverso orientamento in più

occasioni seguito in passato, alla interpretazione adottata dalla Corte

di cassazione, nel senso che il combinato disposto degli artt. 54 della

legge n. 354 del 1975 e 176, terzo comma, del codice penale, non

consenta, anche al limitato fine della abbreviazione del termine minimo

di 28 anni (fissato agli effetti della liberazione condizionale),

l'applicazione della "riduzione di pena" in questione in favore del

condannato all'ergastolo, la Sezione di sorveglianza di Bologna osserva

tuttavia che, così interpretati, i suddetti articoli determinano tra

il condannato all'ergastolo e il condannato ad altra pena detentiva,

che si trovino nella identica posizione soggettiva, una disparità di

trattamento lesiva del precetto costituzionale. Se ovviamente - si

argomenta nell'ordinanza - appare giustificato, in rapporto alla

diversa entità e natura dell'ergastolo e della reclusione temporanea,

che la durata minima della "pena scontata", come requisito per

l'ammissione alla liberazione condizionale, sia determinata con

criterio differenziato, per il condannato a pena detentiva temporanea

(nel primo e secondo comma) e per il condannato all'ergastolo (nel

terzo comma dell'art. 176 codice penale), non altrettanto può dirsi

riguardo alla esclusione dal beneficio della riduzione della pena

medesima, di cui all'art. 54, quarto comma, della legge penitenziaria,

nei confronti del solo condannato all'ergastolo. Secondo il giudice a

quo, infatti, il condannato a pena detentiva temporanea e il condannato

all'ergastolo che "abbiano dato prova di sicuro ravvedimento"

(requisito per la liberazione condizionale) e, insieme, di

"partecipazione all'opera di rieducazione" (requisito per la

liberazione anticipata), debbono esser posti in condizione identica

rispetto alla legge, con accesso ai medesimi benefici. Né a questo

proposito varrebbe obiettare che diversa è la natura delle pene

(detentive temporanee ed ergastolo). La "riduzione di pena" viene,

infatti, negata dalle norme impugnate al condannato all'ergastolo,

anche in funzione - è questo che si contesta - dell'applicazione della

liberazione condizionale, sotto un aspetto, cioè, in relazione al

quale le due specie di pena (con la sostanziale commutazione

dell'ergastolo da pena perpetua a temporanea) finiscono con

l'assimilarsi. Cosicché, se si considera che la liberazione

condizionale, per il condannato all'ergastolo, non rappresenta uno

sviluppo eccezionale di quella specie di pena, ma ne costituisce un

connotato intrinseco essenziale, l'esclusione dei condannati

all'ergastolo dal beneficio della "riduzione di pena " - beneficio che

è invece concedibile, allo stato della vigente normativa, a tutti i

condannati a pena detentiva temporanea indipendentemente dal titolo del

reato - non trova giustificazione.

4. - Eseguite le notifiche, comunicazioni e pubblicazione di rito,

innanzi alla Corte costituzionale, con atto depositato in cancelleria

il 14 dicembre 1982, è intervenuta, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata priva di fondamento.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale ebbe ad affermare,

nella sentenza n. 12 del 1966, che con l'art. 27 della Costituzione "si

volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo

alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto

costituzionale, ma senza con ciò negare l'esistenza e la legittimità

della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le

condizioni idonee a realizzare tale finalità, e ciò evidentemente in

considerazione delle altre funzioni della pena che al di là della

prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei

cittadini e dell'ordine contro la delinquenza"; e, in altra decisione,

che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula "le pene non

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato", "non ha proscritto la

pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al

legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale,

indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a

comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato

criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della

loro indole", l'Avvocatura sostiene che la diversità di previsioni

delle norme della legge penitenziaria del 1975 in materia di ergastolo

rispetto ad altre pene, oltre a corrispondere ad apprezzabili

valutazioni razionali in funzione della severità della pena,

proporzionatamente alla gravità dei reati - sicché non ricorre

certamente una violazione dell'art. 3 della Costituzione - non è

tuttavia tale da escludere strumenti di valutazione dell'efficacia di

emenda della pena stessa previsti da norme ordinarie, come quelle degli

artt. 22,176,184,230 del codice penale. Appare poi pienamente corretto

- prosegue l'atto di intervento - che il legislatore ordinario, in

considerazione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo, non

solo l'abbia esclusa dall'applicabilità dell'art. 54 dell'ordinamento

penitenziario, ma non abbia nemmeno ritenuto di elencarla fra le cause

espresse di esclusione previste dall'art. 47, che si riferiscono tutte

a ipotesi di sanzioni temporanee e quindi meno gravi.

5. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 la Sezione di

sorveglianza della Corte d'appello di Firenze ha sottoposto all'esame

della Corte costituzionale, in riferimento al "secondo comma" (rectius,

terzo comma) dell'art. 27 della Costituzione, "la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354, in quanto non prevede l'applicabilità del

beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo".

La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso di un

procedimento promosso dall'ergastolano Lutzu Francesco, con una istanza

diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 48 e 50 della legge n. 354

del 1975, la concessione della semilibertà. Sulla opposizione

dell'interessato contro un suo precedente decreto di inammissibilità,

la Sezione rilevava che essendovi, fra le condizioni richieste per la

concessione della semilibertà, quella (unica, ma non superabile

difficoltà) della espiazione di almeno metà della pena, non

configurabile nei confronti dei condannati ad una pena di durata

indefinita come l'ergastolo, il beneficio richiesto non potesse essere

nel caso accordato. Tuttavia, ponendosi, e ritenendolo non

manifestamente infondato, il dubbio se tale esclusione dei condannati

all'ergastolo dal beneficio della semilibertà fosse conforme alla

normativa costituzionale, sospesa la procedura, disponeva la

trasmissione degli atti a questa Corte.

La motivazione dell'ordinanza di rinvio si fonda, essenzialmente,

sulla ricordata sentenza di questa Corte, in materia di liberazione

condizionale, n. 204 del 1974. Ad avviso del giudice a quo, i diritti

del condannato in espiazione di pena (ai quali corrispondono precisi

doveri della pubblica amministrazione), riassumibili nel diritto del

condannato di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei

fini che l'art. 27 della Costituzione prevede, comprendono,

implicitamente, "il diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere

da parte dello stesso detenuto) ad avere l'osservazione e il

trattamento dalla legge previsti", "il diritto ad utilizzare gli

strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi e della osservazione

e del trattamento", e, quindi, necessariamente, il diritto" ad una sede

(al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi

opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti

dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto".

È vero poi - prosegue l'ordinanza - che la stessa Corte

costituzionale ha ritenuto che il legislatore ordinario possa limitare

l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla

legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena, ma

ciò non potrebbe dirsi avvenuto, rispetto alla semilibertà, nei

confronti dei condannati all'ergastolo. L'esclusione di questi ultimi

dal beneficio suddetto è, infatti, solo indiretta, in quanto deriva

dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della

legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel secondo comma, avrebbe

fatto una scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie

criminose (rapine, estorsioni, ecc.), che non appariva opportuno

ammettere ai nuovi benefici. Ma questa scelta sarebbe del tutto mancata

per il condannato all'ergastolo, il quale, pertanto - conclude la

Sezione - deve essere ammesso ai benefici in parola (ed essenzialmente

alla semilibertà) "con l'inserimento di condizioni temporali

particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed

applicabili alle sole pene temporanee". L'ammissione del condannato

all'ergastolo alla semilibertà, attraverso tale integrazione della

legge, anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo,

l'ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano

arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione.

Inoltre, l'ammissione alla semilibertà risponderebbe a criteri di

giustizia, in quanto un notevole limite della legge penitenziaria

(dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione,

appariva prossima la conclusione dell'iter legislativo per

l'abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati

all'ergastolo dai vantaggi più incisivi apportati dalla legge

medesima.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza, nelle forme di rito,

non si sono avuti, davanti alla Corte, né costituzione di parte, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. - Con un'altra ordinanza, in data 20 ottobre 1981, la stessa

Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze ha dichiarato

non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 27 della

Costituzione, "la questione di incostituzionalità dell'art. 54 della

legge n. 354 del 1975, in quanto non prevede - ai fini di cui al quarto

comma dello stesso articolo - l'applicabilità del beneficio della

liberazione anticipata ai condannati alla pena dell'ergastolo".

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento promosso dal

condannato all'ergastolo Riggi Giuseppe. Avendo costui chiesto (al fine

dell'abbreviazione della pena da scontare per l'ammissione alla

liberazione condizionale) la concessione della "riduzione di pena"

prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, ed avendo anche la

Sezione di Firenze ritenuto di doversi uniformare alla su ricordata

costante giurisprudenza della Corte di cassazione, preclusiva del

beneficio in casi del genere la Sezione stessa decideva tuttavia, in

accoglimento di altra istanza avanzata in subordine dall'interessato di

promuovere in proposito, nei termini suddetti, il giudizio di

legittimità costituzionale.

Ad avviso del giudice a quo, le ragioni dalla stessa Sezione di

sorveglianza già esposte nella precedente ricordata ordinanza riguardo

alla dubbia legittimità della contestata esclusione ex art. 50 della

legge penitenziaria del condannato all'ergastolo dal beneficio della

semilibertà, valgono anche per l'esclusione degli stessi condannati

dall'ammissione alla "liberazione anticipata". Analogamente alla

semilibertà - si osserva nell'ordinanza - anche "la liberazione

anticipata" postula la valutazione della partecipazione del soggetto

all'opera di rieducazione e al perseguimento del fine del suo più

efficace reinserimento sociale. Ed anche per la "liberazione

anticipata" vale il rilievo che l'esclusione del condannato

all'ergastolo non è stata esplicitamente dichiarata dal legislatore

ordinario (tanto da far sorgere al riguardo, la nota controversia

interpretativa).

Adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 12 ottobre

1982, è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura dello Stato chiedendo che

l'eccezione di incostituzionalità sia respinta. Le deduzioni

dell'Avvocatura (a parte il rilievo che in questo giudizio non è stata

denunciata alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione) sono in

tutto identiche a quelle da essa svolte nel su riferito atto di

intervento nel giudizio promosso dalla Sezione di sorveglianza di

Bologna.

7. - All'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice Antonino

De Stefano ha svolto la relazione, e l'avvocato dello Stato Franco

Chiarotti ha insistito per la dichiarazione di non fondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54 della legge n.

354 del 1975 e 176, comma terzo del codice penale oggetto dei giudizi

nei quali è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento

penitenziario, nella parte in cui non prevede che il beneficio della

riduzione di pena possa venir concesso anche al condannato alla pena

dell'ergastolo al fine di abbreviare il periodo minimo di detenzione,

richiesto per l'ammissione alla liberazione condizionale , è

denunciato, come esposto in narrativa, dalla Sezione di sorveglianza

presso la Corte d'appello di Palermo per contrasto con gli artt. 3 e

27, comma terzo della Costituzione; e dalla Sezione di sorveglianza

presso la Corte d'appello di Firenze per contrasto con il solo art. 27.

Lo stesso art. 54, in parte qua, nel combinato disposto con l'art. 176,

comma terzo, del codice penale, è denunciato dalla Sezione di

sorveglianza presso la Corte d'appello di Bologna per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Tutti i giudici a quibus prendono le mosse dalla consolidata

giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la riduzione

di pena (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva

scontata), prevista dall'art. 54, non può essere accordata al

condannato all'ergastolo, neppure al limitato fine della riduzione del

periodo (almeno ventotto anni di pena effettivamente scontata),

richiesto dal terzo comma dell'art. 176 del codice penale per

l'ammissione alla liberazione condizionale.

Premesso che la riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge

n. 354 del 1975 presuppone la partecipazione del condannato a pena

detentiva all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace

reinserimento nella società, l'esclusione del condannato all'ergastolo

da tale beneficio violerebbe, secondo le ordinanze di rimessione, la

finalità della "rieducazione" prevista dal terzo comma dell'art. 27

della Costituzione per tutti i condannati, e quindi anche per i

condannati all'ergastolo, ai quali non è precluso il possibile

reinserimento nel consorzio civile per effetto della liberazione

condizionale, come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 264

del 1974. L'esclusione violerebbe altresì il principio di eguaglianza,

comportando una irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento

tra il condannato all'ergastolo ed il condannato ad una pena detentiva

temporanea, specie se inflitta in misura particolarmente elevata.

2. - Anche l'art. 50, comma secondo, della stessa legge n. 354 del

1975, nella parte in cui non prevede l'ammissione del condannato

all'ergastolo al regime di semilibertà, è denunciato con altra

ordinanza della Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di

Firenze, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che il condannato all'ergastolo non può

essere ammesso al regime di semilibertà, in quanto, fra le condizioni

necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche

l'espiazione di almeno metà della pena: condizione che non può

realizzarsi nei confronti dell'ergastolo, attesa la sua perpetuità.

Va, peraltro, riconosciuto a qualsiasi condannato, alla luce della

sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, il diritto a che la pena

inflittagli sia espiata con il costante perseguimento dei fini previsti

dall'art. 27 della Costituzione, mediante l'osservazione e il

trattamento del detenuto ed il riesame degli effetti prodotti dal

processo di rieducazione svolto nei suoi confronti. Ben vero - si

osserva ancora nell'ordinanza - che il legislatore può limitare

l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla

legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena. Ma

tale scelta limitatrice, esplicitamente operata per una serie di

fattispecie criminose, per le quali la semilibertà non può venir

concessa, in base al combinato disposto degli artt. 47, comma secondo,

e 48, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, non è stata

espressamente riferita anche al condannato all'ergastolo. Ragioni di

giustizia e di funzionalità postulerebbero invece l'ammissione di

quest'ultimo al beneficio della semilibertà, integrando all'uopo la

denunciata norma, mediante l'inserimento di peculiari condizioni

temporali, ovviamente diverse da quelle previste dalla legge per le

sole pene temporanee.

3. - Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni

identiche o connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per

essere decisi con unica sentenza.

4. - La questione relativa all'art. 54 della legge n. 354 del 1975,

puntualizzata nei termini esposti al paragrafo 1, è fondata.

La denunciata norma, come si è già precisato, è univocamente

interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che la riduzione di

pena ivi prevista non possa venir concessa ai condannati all'ergastolo

(esclusi dalla liberazione anticipata) nemmeno ai soli fini

dell'ammissione alla liberazione condizionale, conteggiando, cioè, il

relativo abbuono nel quantum di pena scontata, all'uopo prescritto dal

terzo comma dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito

dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. A sostegno

dell'accolta interpretazione vien fatto riferimento all'espressione

adoperata in quest'ultima disposizione, che per tale ipotesi - a

differenza dalle altre previste nello stesso art. 176 - richiede che il

condannato all'ergastolo abbia "effettivamente" scontato almeno

ventotto anni. Trattasi dunque - se ne conclude - di una norma

speciale, che deroga, per precisa scelta di politica criminale, alla

norma generale dettata dal quarto comma dell'impugnato art. 54.

Ma le scelte del legislatore non si sottraggono al sindacato di

questa Corte, inteso a verificarne la compatibilità con i precetti

della Costituzione. In proposito occorre ricordare che la legge n. 354

del 1975 sull'ordinamento penitenziario, enunciando i principi

direttivi ai quali deve ispirarsi il "trattamento penitenziario",

afferma, in armonia con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della

Costituzione, che nei confronti dei condannati ed internati dev'essere

attuato, secondo un criterio d'individualizzazione in rapporto alle

specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che

tenda al "reinserimento sociale" degli stessi (art. 1); e nel

disciplinare la "individualizzazione del trattamento", la stessa legge

promuove la "collaborazione dei condannati e degl'internati alle

attività di osservazione e di trattamento" (art. 13). In siffatta

prospettiva il primo comma del denunciato art. 54 della legge medesima,

prevede che possa venir concessa "al condannato a pena detentiva che

abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione", una

"riduzione di pena" (di venti giorni per ciascun semestre di pena

detentiva scontata) "ai fini del suo più efficace reinserimento nella

società". Il conseguito beneficio può operare per il condannato su

due distinti piani, non necessariamente connessi: e cioè, sia ai fini

della sua "liberazione anticipata", allorché l'ammontare della pena

irrogata venga a coincidere con la somma degli abbuoni e del periodo

scontato; sia ai fini della sua ammissione alla "liberazione

condizionale", in quanto, considerando la pena detratta come pena

scontata, si attingano più presto i periodi minimi richiesti dai primi

due commi dell'art. 176 del codice penale.

In questa seconda ipotesi - fermo il presupposto della liberazione

condizionale, concedibile solo al condannato che abbia tenuto, durante

il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far

ritenere sicuro il suo "ravvedimento" - la possibilità di acquisire

una riduzione della pena incentiva e stimola nello stesso soggetto la

sua attiva collaborazione all'"opera di rieducazione". Così, nel

premiare il comportamento del condannato, che è invogliato a

partecipare all'opera della sua rieducazione e ad assecondarla

rendendola meno difficile e più efficace, la riduzione della pena si

raccorda sul piano teleologico con il presupposto della liberazione

condizionale, e cioè con il risultato della rieducazione medesima,

sollecitando e corroborando il ravvedimento del condannato ed il

conseguente suo reinserimento nel corpo sociale.

Finalità questa, che il vigente ordinamento penitenziario, in

attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della

Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi

compresi gli ergastolani. Il che è fatto palese dalla estensione in

loro favore dell'istituto della liberazione condizionale, operata dalla

citata legge n. 1634 del 1962: a proposito della quale fu enunciato,

nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla

Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di "completare

ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva

umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche

nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato". La

recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la

possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò nella

nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: che fu

sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la

sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo,

della Costituzione, dell'art. 22 del codice penale, che prevede appunto

la pena dell'ergastolo, faceva perno, tra l'altro, proprio

sull'ammissibilità alla liberazione condizionale, in quanto essa

"consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel

consorzio civile".

Venuti meno, d'altro canto, per effetto dell'abrogazione dell'ultimo

comma dell'art. 54, disposta dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977,

n. 1, i casi in cui, per determinati delitti di particolare gravità

(rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di

estorsione), non poteva venir concesso il beneficio della riduzione

della pena, il raccordo tra questo istituto e quello della liberazione

condizionale opera con carattere di generalità per tutti i condannati

a pena detentiva temporanea. Rispetto ai quali, pertanto, appare

ingiustificata ed arbitraria l'esclusione dal vantaggio derivante dal

raccordo medesimo - in ragione dei comuni presupposti e delle comuni

finalità attuative del comma terzo dell'art. 27 della Costituzione -

dei condannati all'ergastolo. I quali, dunque, pur non potendo venire

ammessi alla liberazione anticipata (essendo l'ergastolo per

definizione una pena senza una scadenza che sia possibile anticipare),

devono poter egualmente fruire, verificandosene ovviamente i

presupposti, della riduzione della pena prevista dall'art. 54, ai soli

fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 176 del codice penale.

Va, conclusivamente, dichiarata la illegittimità costituzionale, per

contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, del denunciato art.

54, nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche

al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del

computo della quantità di pena così detratta nella quantità

scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

5. - Per quanto concerne l'altra questione, puntualizzata nei termini

esposti al paragrafo 2, va rilevato che essa investe l'art. 50, comma

secondo, della legge n. 354 del 1975, "in quanto non prevede

l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla

pena dell'ergastolo", in riferimento all'art. 27 della Costituzione

(sia pure attraverso l'erroneo richiamo fatto dall'ordinanza di

rimessione al secondo anziché al terzo comma).

La norma denunciata dispone che il condannato può essere ammesso al

regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della

pena. Secondo il giudice a quo l'uso di tale espressione esclude

"indirettamente" dal beneficio il condannato all'ergastolo, in quanto

la prescritta condizione della espiazione di "almeno metà della pena"

non può ovviamente ricorrere là dove la pena, essendo "perpetua"

(art. 22 del codice penale), adegua la sua durata alla stessa

imprevedibile durata della vita del condannato, e perciò non si

estende in un predeterminato arco temporale, del quale possa esser

calcolata la "metà".

Nel ravvisare in tale esclusione una violazione della finalità

rieducativa della pena, sancita dall'invocato precetto costituzionale,

il giudice a quo sostanzialmente chiede che la dichiarazione della

illegittimità costituzionale si concreti in una "integrazione" della

norma, ammettendo il condannato all'ergastolo al regime di semilibertà

"con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente

diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene

temporanee".

Prospettata nei cennati termini, la questione si appalesa

inammissibile. Si chiede, invero, a questa Corte di apprestare una

particolare disciplina, determinando quanta parte della pena dovrebbe

essere stata già espiata dal condannato all'ergastolo perché possa

esser presa in considerazione la sua ammissione al regime di

semilibertà. Ma provvedere su una siffatta domanda implicherebbe una

scelta discrezionale che eccede i poteri di questa Corte. Va, dunque,

dichiarata - alla stregua della pronuncia resa in analoga occasione con

la sentenza n. 137 del 1981 - la inammissibilità della proposta

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 570 R.O. 1978; 651 R.O. 1981;

246 e 690 R.O. 1982,

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella

parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al

condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo

della quantità di pena così detratta nella quantità scontata,

richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, con l'ordinanza del 26 novembre 1980

della Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze (n. 651

R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari