Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1983 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1976 dalla

Sezione di sorveglianza di Roma, nel procedimento per riduzione di pena

relativo a Ben Saad Salah, iscritta al n. 709 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5

gennaio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Ben Saad Salah, detenuto nella casa circondariale di Velletri,

rivolgeva istanza alla Sezione di sorveglianza di Roma per ottenere il

beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 legge 26

luglio 1975, n. 354, in relazione a due condanne, entrambe inflittegli

dal Tribunale di Roma, la prima, l'11 aprile 1973, a sei mesi di

reclusione per un furto commesso il giorno 6 dello stesso mese, e la

seconda, il 18 giugno 1973, ad un anno di reclusione per un furto

commesso il 13 giugno dello stesso anno.

La Sezione - premesso che per la seconda condanna la richiesta

riduzione di pena non avrebbe potuto essere concessa a causa della

preclusione di cui al combinato disposto degli artt. 47, secondo comma,

e 54, ultimo comma, mentre per la prima, pur non trovando applicazione

le indicate disposizioni limitative (il detenuto Ben Saad Salah era,

infatti, al momento in cui gli fu inflitta la condanna a sei mesi di

reclusione ancora incensurato), ostava alla liberazione anticipata

dell'istante la prescrizione contenuta nell'art. 54, primo comma, della

legge n. 354 del 1975, secondo cui in tanto si può ottenere la

riduzione di giorni venti di pena detentiva in quanto si sia già

espiato un intero semestre della pena medesima - ha sollevato questione

di legittimità di tale disposizione della legge n. 354 del 1975, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena

detentiva espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di

pene detentive di entità inferiore al semestre.

Rileva il giudice a quo che la norma impugnata, con il sancire che

la riduzione di giorni venti si applica per ciascun semestre di pena

detentiva "espiata", qualifica il rapporto "giorni venti - semestre"

come un'unità di misura indivisibile: pertanto, "dalla conseguente

impossibilità di frazionare la riduzione di giorni venti

proporzionalmente a pene detentive di durata inferiore al semestre (ad

esempio: dieci giorni per ogni trimestre)" deriverebbe "una disparità

di trattamento fra i detenuti a seconda che l'entità della pena loro

inflitta coincida o meno con l'unità di misura del semestre (aumentato

di giorni venti) o dei suoi multipli". Ne conseguirebbe allora che

colui che è stato, come nella specie, condannato alla pena detentiva

di sei mesi "non può beneficiare di nemmeno un giorno di riduzione,

laddove chi abbia subito una condanna a sei mesi e venti giorni può

interamente usufruire dei venti giorni di liberazione anticipata".

Tale disparità di trattamento, che non si verificherebbe nel caso

in cui la riduzione di venti giorni fosse proporzionalmente riducibile,

contrasterebbe con il principio di eguaglianza e non potrebbe essere

ricollegata nemmeno alla "discriminazione" di cui al combinato disposto

degli artt. 47, secondo comma, e 54, ultimo comma, della legge n. 354

del 1975.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1977.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata non rilevante o, comunque, non

fondata.

L'irrilevanza deriverebbe dal fatto che, non risultando il Ben Saad

Salah, al momento della presentazione dell'istanza volta ad ottenere la

liberazione anticipata, detenuto per cause diverse da quelle derivanti

dalle due sentenze di condanna, "potrebbe presumersi che, quando la

questione di costituzionalità sarà decisa, l'interessato avrà già

espiato anche i venti giorni di pena, in relazione ai quali avrebbe

potuto, in denegata ipotesi, fruire del beneficio della liberazione

anticipata".

La non fondatezza della questione sarebbe evidente stante la

diversità delle situazioni poste a confronto (quella "di chi abbia

espiato almeno un semestre di pena" e quella "di chi ha espiato un

periodo inferiore"). Infatti, la fissazione di un periodo minimo di

espiazione della pena, come requisito discrezionalmente stabilito dal

legislatore, ai fini della concedibilità del beneficio della

liberazione anticipata, non apparirebbe arbitraria e irragionevole

perché si armonizzerebbe con la "necessità di valutare in concreto se

il condannato abbia effettivamente dato prova di quella sua

partecipazione all'opera di rieducazione" prevista dalla legge come

presupposto per la concessione del beneficio: per una tale valutazione

occorre poter fare riferimento ad un certo periodo di tempo la cui

misura sarebbe stata discrezionalmente determinata dal legislatore. Non

corrisponderebbe, invece, alla ratio legis l'adozione di un criterio di

proporzionalità che escludesse - come vuole l'ordinanza di rimessione

- tale concreta valutazione, introducendo, nel sistema, un criterio di

sostanziale automaticità nella concessione del beneficio. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 54, primo

comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui non prevede

che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena detentiva

espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di pene

detentive di entità inferiore (rectius, non superiore) al semestre".

Ed invero, il comma in esame, consentendo una riduzione di pena di

venti giorni "per ciascun semestre di pena detentiva scontata", pone

come unità di misura indivisibile e, quindi, come termine minimo per

la concedibilità del beneficio denominato dal legislatore "liberazione

anticipata" i sei mesi di pena detentiva. Nessuna riduzione è,

pertanto, consentita nell'ipotesi di condanna ad una pena detentiva di

mesi sei, quale, appunto, in discussione nel caso di specie.

2. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione dedotta non

sarebbe rilevante, dovendo "presumersi" che, data la brevità della

pena residua a carico del detenuto Ben Saad Salah, la decisione di

questa Corte potrebbe comunque intervenire soltanto dopo la completa

espiazione della pena.

L'eccezione è infondata. Anche a prescindere dalla considerazione

che una semplice presunzione non è sufficiente a precludere l'esame

del merito (tanto più che, pur quando non risulti agli atti

l'esistenza di un'altra causa di detenzione in capo allo stesso

detenuto, non può mai escludersi l'eventualità che una nuova causa di

detenzione sopravvenga entro l'ultimo giorno della carcerazione in

corso), appare decisivo il principio, già più volte applicato da

questa Corte, secondo cui "la pregiudizialità necessaria della

questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a

quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un

itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad

un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita

della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in

quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la

definizione del giudizio. La prospettata "irrilevanza di fatto e

sopravvenuta" della questione di legittimità costituzionale, anche se

conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione non debba

essere presa in esame" (v. sent. n. 53 del 1982, nonché sent. n. 16

del 1982 e, sia pur implicitamente ma non meno chiaramente, sent. n. 25

del 1979, quest'ultima con riguardo ad una situazione contingente in

materia di carcerazione preventiva).

Piuttosto, le esigenze sottostanti alla rilevanza impongono di

prendere in considerazione la norma denunciata con specifico

riferimento all'impossibilità di concedere la liberazione anticipata a

chi sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore a sei

mesi.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La lamentata differenza di trattamento che discende dall'art. 54,

primo comma, della legge n. 354 del 1975, nel senso che "chi ha subito

una condanna a mesi sei di pena detentiva non può beneficiare di

neanche un giorno di riduzione, laddove chi abbia subito una condanna a

sei mesi e venti giorni può interamente usufruire dei venti giorni di

liberazione anticipata", non è contestabile (sempreché, ovviamente,

nel secondo caso si possa decidere alla scadenza del sesto mese), ma

ciò non basta a far ritenere violato l'art. 3 Cost. A tale scopo

occorre che la disparità di trattamento si riveli priva di

razionalità e coerenza, così da comportare un addebito in termini di

arbitrarietà alla sottostante scelta legislativa.

Per il giudice a quo l'irrazionalità e l'incoerenza, e quindi

l'arbitrarietà, sarebbero insite nel fatto che, stando al dettato

originario dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, la disparità in

discussione non poteva "essere ricollegata alla discriminazione

prevista dal combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 54",

quinto comma, di tale legge, in quanto "la preclusione alla

concedibilità del beneficio della riduzione della pena nei confronti

dei recidivi specifici e dei responsabili di delitti di particolare

gravità" trovava "fondamento in particolari esigenze di prevenzione

generale e di difesa sociale che non sono invece rinvenibili nella

ratio ispiratrice di cui al primo comma dell 'art. 54 che, al

contrario, prevede un trattamento più sfavorevole proprio per i

condannati a pene più brevi". Ma tale fatto non implica di per sé,

l'irrazionalità e l'incoerenza, né quindi l'arbitrarietà, di questo

"trattamento più sfavorevole per i condannati a pene più brevi", non

solo e non tanto perché la preclusione nei confronti dei recidivi

specifici e dei responsabili di delitti di particolare gravità è

venuta meno in forza dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che

ha abrogato il quinto comma dell'art. 54, ma anche e soprattutto

perché la ratio dell'esclusione dei condannati a pene detentive non

superiori a sei mesi dal beneficio della liberazione anticipata, data

la sua fisonomia, andava, e va, ricercata e valutata autonomamente, non

certo in parallelo con altre eventuali cause di esclusione.

Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, la fissazione di un

periodo minimo di espiazione della pena e, in particolare, la

fissazione di tale periodo nella misura di sei mesi ai fini della

concedibilità del beneficio della liberazione anticipata non appare

priva di razionalità e di coerenza, così da risultare non arbitraria,

sol che la si ponga in correlazione alla ratio ispiratrice che ha

portato all'introduzione nel nostro sistema dell'istituto di cui si

discute. Contribuisce, anzi, a rafforzare tale convincimento

l'ulteriore, non meno necessaria, considerazione dei rapporti

intercorrenti tra la liberazione anticipata e le altre misure

alternative alla detenzione (in special modo, la semilibertà), per la

prima volta previste dalla stessa legge n. 354 del 1975, in un sistema

dai cui intenti di organicità non si può ovviamente prescindere.

4. - La ratio ispiratrice della liberazione anticipata emerge

direttamente dal dettato stesso dell'art. 54, primo comma, della legge

n. 354 del 1975, nella parte che individua i criteri per la riduzione

della pena. Si tratta di un beneficio che, nel perseguire "un più

efficace reinserimento" del condannato a pena detentiva "nella

società", richiede quale presupposto per la sua concessione che il

condannato "abbia dato prova di partecipazione all'opera di

rieducazione". Perché si possa valutare in concreto se il condannato

abbia effettivamente dato prova di tale partecipazione, il legislatore

ritiene indispensabile il riferimento ad un periodo di tempo avente una

certa consistenza: periodo determinato, appunto, nella misura di almeno

un semestre.

Prima ancora di qualsiasi considerazione sulla coerenza o meno di un

tale limite, sarebbe facile dedurre dall'esigenza appena evidenziata

l'incoerenza del criterio di mera proporzionalità prospettato

dall'ordinanza di rimessione: infatti, di fronte a pene brevissime (la

reclusione parte da un minimo di quindici giorni, l'arresto da un

minimo di cinque), questa proporzionalità, frazionando la riduzione di

venti giorni per semestre secondo il parametro di un giorno ogni nove

di detenzione, finirebbe con il prescindere da un'effettiva verifica

della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Quanto al limite di sei mesi, si potrebbero richiamare le numerose

sentenze della Corte di cassazione che dalla necessità di un congruo

termine di osservazione hanno tratto l'ulteriore conseguenza che il

giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione

dovrebbe essere unitario proprio per usufruire della maggiore

estensione di tempo possibile ai fini di un'appropriata decisione

sull'istanza di liberazione anticipata. Ma il fatto che tale tesi abbia

suscitato e susciti forti dissensi e che, comunque, essa venga

enunciata con riferimento a periodi di detenzione plurisemestrali,

lontani, quindi, dalla situazione in oggetto, induce questa Corte a

soffermarsi, piuttosto, sul non contestabile rilievo che un periodo

minimo di sei mesi trascorso in detenzione è di consistenza tale da

dare credibilità al comportamento avuto dal condannato nel corso della

detenzione stessa.

5. - A scongiurare l'impressione che, pur a tutto concedere sotto

il profilo dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione

dell'istituto, il trattamento riservato ai condannati a pene detentive

non superiori a sei mesi sarebbe comunque deteriore rispetto a quello

dei condannati a pene più gravi, consentendosi ai secondi e non ai

primi di usufruire di un beneficio di tangibile portata (non per nulla

il giudice a quo si sofferma sulla virtuale equiparazione che si

verrebbe a determinare tra un condannato a sei mesi ed un condannato a

sei mesi più venti giorni cui sia stata concessa la liberazione

anticipata), contribuisce in modo decisivo una visione non settoriale,

ma globale, del capitolo dedicato dall'ordinamento penitenziario alle

misure alternative alla detenzione.

Contrario a qualsiasi forma di generalizzazione, anche per coerenza

alla logica del trattamento individualizzato, scelto come base del

sistema, il legislatore del 1975, nel regolare le misure alternative

alla detenzione, opera non una, ma parecchie distinzioni a seconda

dell'entità delle pene inflitte. I condannati a pene detentive non

superiori a sei mesi, esclusi dalla liberazione anticipata, trovano

specifica, apposita considerazione, così da veder controbilanciata

quell'esclusione, nell'art. 50, primo comma, della legge n. 354 del

1975, che prevede l'ammissione facoltativa alla semilibertà in

relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, sempreché,

non sia disposto per essi l'ancor più favorevole regime

dell'affidamento in prova al servizio sociale, peraltro sempre

possibile quando la pena non superi i due anni e sei mesi ovvero i tre

anni per i minori degli anni ventuno e gli ultrasettantenni.

In un'ottica similare, le pene detentive brevi fruiscono ora anche

della possibilità che al loro posto il giudice applichi una sanzione

sostitutiva, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Più

specificamente, una pena detentiva che rientri "entro il limite di sei

mesi" può essere sostituita con la semidetenzione; una pena detentiva

che rientri "entro il limite di tre mesi" può essere sostituita anche

con la libertà controllata; una pena detentiva che rientri "entro il

limite di un mese" può essere altresì sostituita con la pena

pecuniaria della specie corrispondente.

Se ne può concludere che, prima ancora e più ancora di

prospettarsi la possibilità di una liberazione anticipata,

l'ordinamento tende a sottrarre alla detenzione in senso tradizionale

chi sia stato condannato ad una pena detentiva che non superi i sei

mesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione

di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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