Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo

comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza

emessa il 24 ottobre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel

procedimento di sorveglianza relativo ad istanza di liberazione

anticipata nei confronti di Giampaolo Giovanni, iscritta al n. 1 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che Giampaolo Giovanni veniva condannato dalla Corte di

assise di Torino alle pene di 30 anni di reclusione e lire 1.200.000

di multa per i reati di concorso in omicidio aggravato, in sequestro

di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere e

altro;

che la condanna diveniva irrevocabile il 30 novembre 1988;

che, mentre era detenuto nella Casa di reclusione di

Fossombrone, il Giampaolo proponeva richiesta di riduzione di pena

per liberazione anticipata commisurata al periodo detentivo sofferto

dall'inizio di espiazione della pena fino alla data della decisione;

che, con ordinanza del 28 febbraio 1991, il Tribunale di

sorveglianza di Ancona accoglieva la richiesta, pervenendo ad un

simile giudizio sul presupposto dell'irrilevanza, ai fini del

decidere, delle informazioni acquisite dal comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria - che aveva

riferito in ordine all'attualità di collegamenti del Giampaolo con

la criminalità organizzata - perché il beneficio concesso non

poteva annoverarsi fra le misure alternative alla detenzione;

che avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione

il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona deducendo

erronea applicazione, per un verso, dell'art. 4- bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, introdotto dall'art.

1, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 (non

convertito in legge e reiterato con i decreti-legge 13 marzo 1991, n.

76, e 13 maggio 1991, n. 152, quest'ultimo finalmente convertito

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), per la mancata valutazione del

parere del comitato, valutazione necessaria perché il beneficio

richiesto doveva essere ricondotto al genus delle misure alternative

alla detenzione e, per un altro verso, dell'art. 54 della legge n.

354 del 1975 e successive modificazioni, laddove la valutazione

espressa dal Tribunale si fondava esclusivamente sulla regolarità

custodiale del condannato;

che con sentenza 26 giugno 1991 la Corte di cassazione

accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando

l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio e dichiarava

inammissibile il primo motivo perché nel corso del giudizio di

impugnazione era intervenuta la decadenza, per mancata conversione in

legge, della norma di cui era stata dedotta l'erronea applicazione,

non mancando, peraltro, di avvertire che, ove nelle more del giudizio

di rinvio, i decreti-legge successivamente emanati fossero stati

convertiti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tenere in

debito conto il novum ius;

che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, preso atto del

vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, ha, con ordinanza

del 24 ottobre 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la

parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese

all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione

anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per

finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento

costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416- bis e 630 del

codice penale e all'articolo 74 del testo unico in materia di

disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,

approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze

possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi

tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata o eversiva", previa richiesta da parte della magistratura

di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la

sicurezza pubblica;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel

caso di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per

liberazione anticipata derivano dalle informazioni acquisite per il

tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

di Reggio Calabria le quali asseriscono, ma in maniera "apodittica",

la presenza di collegamenti del Giampaolo con la cosca capeggiata

dalla famiglia dei Nirta operante in San Luca, senza peraltro fornire

elementi di "riscontro a fondamento dell'affermazione", notizie che,

considerata la presunzione di attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata, appaiono sufficienti "al fine di

consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza", senza

rendere necessari ulteriori più approfonditi accertamenti, "siccome

sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse

analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda

parte del primo comma dell'art. 4- bis" dell'ordinamento

penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono

ostative della concessione del beneficio "solo se vi sono elementi

tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la

criminalità organizzata o eversiva";

che l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione

resterebbe compromessa dalla previsione di una presunzione

qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva

dell'assenza dei collegamenti stessi, di assai difficile - se non

impossibile - acquisizione, così da porre un "ostacolo alla

fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti di trattamento

penitenziario" e da svilire la finalità rieducativa della sanzione

penale in un momento strettamente connesso al perseguimento di tale

finalità qual è quello dell'esecuzione e del trattamento;

che sarebbe anche violato l'art. 3 della Costituzione, per la

disparità di trattamento fra i soggetti di cui alla prima parte e

quelli di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4- bis

della legge n. 354 del 1975: con riguardo agli uni, sussiste

l'obbligo di acquisizione di elementi positivi atti a comprovare

l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata od

eversiva, conseguentemente privando la magistratura di sorveglianza

di ogni potere, mentre con riguardo ai secondi la semplice mancanza

di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti

attuali con la criminalità organizzata potrebbe, in presenza degli

altri presupposti individuati dalla legge, consentire l'accoglimento

delle istanze, disparità da ritenere irrazionale perché questi

ultimi condannati potrebbero risultare responsabili di delitti di non

minore efferatezza e disvalore sociale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via

principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

che una prima ragione d'inammissibilità deriverebbe

dall'ambiguità della statuizione con la quale, mentre, da un lato,

si contesta la natura di misura alternativa alla detenzione della

riduzione di pena per la liberazione anticipata, per un altro verso,

si fa riferimento alla soluzione adottata dalla Corte di cassazione,

peraltro non vincolante, neppure nel caso di specie, nei confronti

del giudice a quo;

che un ulteriore motivo d'inammissibilità si sostanzierebbe

nell'avere l'ordinanza di rimessione ritenuto che l'applicazione

della norma denunciata deriverebbe ineluttabilmente dall'informativa

acquisita dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

pubblica, "anche se ritenuta scarna e non significativa", un

presupposto da considerare erroneo, potendo la decisione essere

fondata aliunde, "anche in eventuale difficoltà, in casi-limite

adeguatamente motivati, delle informazioni di polizia";

che, sotto il profilo della non fondatezza, l'Avvocatura

Generale dello Stato deduce che la previsione di due fasce di reato

con una disciplina differenziata non lederebbe in alcun modo i

parametri costituzionali invocati: non l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, sia per il carattere non vincolante delle informative,

sia perché le informative stesse non avrebbero carattere

"assorbente" rispetto alle valutazioni che devono essere tratte

dall'esperienza intramuraria ai fini del riconoscimento dei

presupposti sostanziali di cui all'art. 54 dell'ordinamento

penitenziario, ma rileverebbero esclusivamente ai fini

dell'individuazione di un elemento impeditivo "esterno" all'istituto,

i cui presupposti "primari" non risulterebbero "trasformati"; senza

contare che l'accertato collegamento con la criminalità organizzata

o eversiva deve rilevare ai fini della verifica della partecipazione

all'opera di rieducazione, potendosi altrimenti consentire "anche

un'anticipata liberazione del detenuto apparentemente 'modello' ma in

realtà ancora organicamente inserito nell'organizzazione criminosa";

che, in ordine alla dedotta violazione del principio di

eguaglianza, l'Avvocatura deduce che la meno rigida disciplina

dettata per la seconda fascia di reati, non soltanto è ispirata ad

un'incensurabile, perché non irragionevole, ottica di "gradualità",

ma si giustifica anche in conseguenza della diversa natura dei reati

di cui alla seconda parte dell'art. 4- bis, non necessariamente

connaturata a fattispecie associative, prospettate solo in via

eventuale;

Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate

dall'Avvocatura Generale dello Stato devono essere entrambe

disattese: la prima, per avere il giudice a quo operato una

inequivoca scelta interpretativa affermando che "anche in relazione

alle istanze intese all'ottenimento di riduzione di pena per

liberazione anticipata, presentate per le fattispecie delittuose

individuate dal primo comma dell'art. 4- bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 e succ. mod., sussiste l'obbligo della magistratura di

sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla

sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la

criminalità organizzata o eversiva, ed alla conseguente valutazione

delle istanze predette"; la seconda, perché non attiene alla

rilevanza della questione, coinvolgendo, invece, l'interpretazione

della norma denunciata e, quindi - come risulta confermato dal

ripetuto richiamo al carattere non vincolante del parere nelle

deduzioni anche in tema di non fondatezza - il merito della

questione;

che, peraltro - a parte il rilievo che nel caso di specie sono

stati indicati elementi in positivo circa il collegamento

dell'interessato con la criminalità organizzata - il presupposto

interpretativo da cui muove il giudice rimettente, presupposto in

base al quale l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e

la sicurezza pubblica sarebbe da sola "sufficiente allo scopo di

consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza intesa

all'ottenimento di una riduzione di pena", senza "rendere necessari

ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva

sussistenza dei denunciati collegamenti", risulta smentito dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, costante nella linea

interpretativa in base alla quale la verifica quanto all'esistenza di

elementi in grado di escludere l'attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva ed inderogabile

competenza della magistratura di sorveglianza, con la conseguente

qualificazione dell'informativa come atto obbligatorio ma non

vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti

gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire,

purché con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del

comitato;

che tale interpretazione è univocamente confermata dal disposto

del secondo comma dello stesso art. 4- bis, in base al quale in ogni

caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle

informazioni;

che, infine, fra gli elementi che la magistratura di

sorveglianza ha il potere di acquisire aliunde, è da ricomprendere,

ai fini indicati dalla norma denunciata, anche la condotta del

condannato nel corso dell'espiazione della pena;

che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto

interpretativo posto a base delle censure prospettate dal giudice a

quo, la questione è da ritenere manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento

dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di

Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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