Corte costituzionale

Sentenza n. 352/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promossi con n. 3 ordinanze emesse il 5 ottobre 1990 dal Tribunale di

sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino, iscritte ai nn.

129, 130 e 131 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 5

ottobre 1990, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), così come sostituito

dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nella parte in cui,

stabilendo che ai fini della liberazione anticipata "è valutato

anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare", consente

il computo della custodia trascorsa nella forma degli arresti

domiciliari (art. 284 del codice di procedura penale).

Osserva il rimettente che, in base alla elaborazione

giurisprudenziale formatasi in tema di liberazione anticipata,

possono enuclearsi i seguenti princìpi: 1) il detenuto, se vuole

ottenere la riduzione di pena, deve attivarsi rispetto alle occasioni

trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione; 2) la

decisione del tribunale di sorveglianza deve basarsi esclusivamente

sui risultati acquisiti nel periodo in cui si è sviluppato il

trattamento rieducativo del detenuto; 3) deve escludersi che il

comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza

delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad

ottenere la riduzione di pena. Tutto ciò, rileva il giudice a quo,

conduce a risultati coerenti rispetto a quanto sancito dagli artt. 3

e 27 della Costituzione, giacché le opportunità trattamentali sono

offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena; il

coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime

espressioni della funzione rieducativa della pena; la pace sociale

negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da molti

anni; sicché - conclude il rimettente - è possibile affermare che

l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente

al regime penitenziario.

Ma tale disciplina, il cui fulcro è rappresentato dalla adesione

del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata

modificata dalla legge n. 663 del 1986 che ha previsto la riduzione

anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e,

quindi, anche nella forma degli arresti domiciliari. L'innovazione, a

parere del rimettente, vulnera gli artt. 3 e 27 della Costituzione,

in quanto la novella ha introdotto una disciplina unitaria per

situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da

qualsiasi funzione rieducativa. Si rileva, infatti, che gli elementi

acquisibili dalla autorità di polizia ai fini della valutazione

della condotta tenuta nel corso degli arresti domiciliari, si

limitano ad enunciati stereotipi i quali attestano esclusivamente che

la persona "non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in

genere"; sicché, mentre per pacifica giurisprudenza l'art. 54 della

legge e l'art. 94 del regolamento sono interpretati nel senso che la

regolare condotta tenuta nel corso della espiazione della pena non

giustifica da sola la concessione della liberazione anticipata, con

la novella del 1986 la regolare condotta durante gli arresti

domiciliari è sufficiente per ottenere la riduzione di pena. Risulta

così evidente - si assume nelle ordinanze - che l'innovazione

legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei

confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere, privilegiando

coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari.

D'altra parte, osserva il rimettente, i princìpi enunciati da

questa Corte nella ordinanza n. 327 del 1989 in tema di liberazione

anticipata con riferimento alla detenzione domiciliare, non possono

applicarsi agli arresti domiciliari: mentre, infatti, la detenzione

domiciliare postula un costante controllo del detenuto da parte del

centro del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza, nel

corso degli arresti domiciliari i saltuari controlli effettuati dalla

autorità di polizia si limitano a verificare se la persona si trovi

in casa. Il che, conclude il rimettente, consente di affermare che

durante gli arresti domiciliari non si garantiscono "le finalità

rieducative della pena" e un trattamento identico a quello previsto

per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione

domiciliare.

2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Negli

atti di intervento l'Avvocatura ha osservato che le considerazioni

poste a fondamento della ordinanza di questa Corte richiamata dal

giudice a quo sono estensibili agli arresti domiciliari, trattandosi

di istituto ontologicamente identico alla detenzione domiciliare,

mentre nessun rilievo rivestirebbe, ai fini della dedotta censura, il

fatto che, nel caso degli arresti domiciliari, al controllo del

servizio sociale, previsto per la detenzione domiciliare, si

sostituisca quello della polizia giudiziaria. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art.

18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce

che ai fini della concessione della liberazione anticipata è

valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare,

pur se nella forma degli arresti domiciliari. Più in particolare, il

giudice a quo denuncia la violazione dell'art. 3 della Costituzione

sul presupposto che, non potendo applicarsi alle persone che si

trovano agli arresti domiciliari il principio, valido per quanti si

trovano in fase di espiazione della pena, secondo il quale la

regolare condotta da sola non giustifica la concessione della

liberazione anticipata, si determina "una disciplina discriminatoria

nei confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere,

privilegiando coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari".

Viene denunciata, poi, la violazione del principio sancito dall'art.

27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, ad avviso del

rimettente, nel corso degli arresti domiciliari "non si garantiscono

le finalità rieducative della pena ed un trattamento identico a

quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in

detenzione domiciliare".

2. - Le ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso giudice

in tre distinti procedimenti di sorveglianza, sottopongono all'esame

della Corte questioni identiche fondate sui medesimi motivi: i

relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

3. - Il nucleo centrale della tesi sostenuta dal rimettente trae

alimento da una premessa di incontrovertibile esattezza, non

potendosi certo revocare in dubbio l'esistenza di grandi diversità

sul piano strutturale e funzionale, tra il regime che caratterizza lo

status delle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari

rispetto alla condizione in cui versano i soggetti che si trovano in

vinculis negli istituti penitenziari per espiare la pena. Diversità

che necessariamente si proiettano anche sul piano dei "controlli" che

l'ordinamento appresta per soddisfare le finalità, per molti aspetti

antinomiche, che caratterizzano le due "situazioni" poste a

raffronto. Nel caso degli arresti domiciliari, infatti, ci si trova

in presenza di una fra le diverse misure coercitive che il giudice

può adottare nel corso del procedimento, sicché le uniche esigenze

che, da un lato ne legittimano l'adozione e, dall'altro, giustificano

il necessario potere di verifica circa l'osservanza dei contenuti

precettivi insiti nella specifica misura, non possono che essere i

pericula libertatis tipizzati nell'art. 274 del codice di procedura

penale. Al di là della funzione cautelare, dunque, e della

correlativa possibilità offerta dall'art. 284, quarto comma, del

codice di rito, di "controllare in ogni momento l'osservanza delle

prescrizioni imposte all'imputato", non possono intravedersi

finalità diverse, cosicché non residua spazio per ipotizzare una

"osservazione" del comportamento dell'imputato che non sia consona al

soddisfacimento delle esigenze che sottostanno alla misura. I

controlli che accompagnano l'applicazione della misura degli arresti

domiciliari si pongono, quindi, su di un piano di contrasto

funzionale rispetto a quelli intesi ad acquisire la "prova" che il

condannato a pena detentiva abbia partecipato "all'opera di

rieducazione" ai fini di quanto previsto dall'art. 54

dell'ordinamento penitenziario, posto che affiancare una funzione

rieducativa alle finalità cautelari, tipiche ed esclusive della

misura, equivarrebbe ad introdurre un elemento antagonista rispetto

alla presunzione di non colpevolezza che per definizione assiste

l'imputato che a quella misura si trova sottoposto.

4. - Tutto ciò, peraltro, non incide in alcun modo - come invece

mostra di ritenere il rimettente - sulla valutazione dei presupposti

ai quali l'ordinamento condiziona il riconoscimento del beneficio

della liberazione anticipata. Come questa Corte ha già avuto modo di

rilevare (sentenza n. 276 del 1990), la detrazione di pena prevista

dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito

dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, oltre a

rappresentare il riconoscimento della partecipazione del condannato

all'opera rieducativa, è accordata allo specifico fine di consentire

il più efficace reinserimento del condannato stesso nella società.

"Ma è evidente" rileva ancora la Corte "che questa è l'enunciazione

della finalità dell'istituto, e della sua stessa ratio; la legge, in

altri termini, vuol mettere subito bene in chiaro che la riduzione di

pena non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma

rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per

adeguarsi all'opera dell'Istituzione che, mediante la rieducazione,

lo avvia al reinserimento sociale". Poiché, dunque, è proprio ed

esclusivamente "a tal fine" che la norma denunciata consente di

"valutare" anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare,

a prescindere dalla diversa tipologia delle misure (custodia

cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura, arresti

domiciliari) atte a generare quello stato, è evidente, allora, come

il contenuto di "meritorietà" della condotta suscettibile di dar

luogo alla riduzione di pena, sia riguardato dal legislatore in

termini di sostanziale omogeneità quanto ai relativi parametri di

valutazione, pur se ampiamente diversificate possono in concreto

apparire le situazioni di fatto alla cui stregua operare un simile

apprezzamento. Il giudice a quo, infatti, appunta le sue censure

prendendo genericamente a riferimento la sola ipotesi degli arresti

domiciliari, ma la natura dei "problemi" lumeggiati nelle ordinanze

di rimessione si riflette, in realtà, su di una gamma ben più ampia

di situazioni che possono scaturire dal complesso quadro normativo

che disciplina - ai fini che qui interessano - il tema della libertà

personale. Va anzitutto rilevato, in proposito, come le misure che

generano la custodia cautelare siano fra loro normativamente graduate

sul piano della afflittività, in stretta aderenza ai princìpi di

adeguatezza e proporzionalità enunciati dall'art. 275 del codice di

procedura penale. Ed è, anzi, proprio facendo leva su tale premessa

che la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione di ritenere

computabile agli effetti della liberazione anticipata anche il

periodo trascorso dall'interessato agli arresti domiciliari, giacché

l'opposta tesi avrebbe determinato una ingiustificata disparità di

trattamento tra chi è stato ammesso agli arresti domiciliari e chi

non lo è stato, con un trattamento deteriore nei confronti di coloro

che, per una minore pericolosità, sono stati ritenuti meritevoli

della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Se, quindi,

tra le diverse forme di custodia cautelare è possibile intravedere

un differenziato livello di compressione della libertà personale e

se, ancora, nell'ambito della stessa misura degli arresti domiciliari

sono ammesse modalità esecutive che restringono o ampliano la sfera

della libertà dell'imputato a norma dell'art. 284, secondo e terzo

comma, del codice di rito, è evidente, allora, come risulti

corrispondentemente differenziata la tipologia dei "controlli"

apprestati dall'ordinamento e, soprattutto, come agli stessi non

possa annettersi - per i rilievi già svolti - il valore di

"presupposto" indispensabile ai fini della applicazione della norma

denunciata. D'altra parte, anche nei confronti dell'imputato

sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere possono

profilarsi, seppure in misura ridotta, le stesse carenze di elementi

valutativi sulle quali il giudice a quo fonda, in buona sostanza, le

proprie censure di illegittimità costituzionale, dal momento che

l'ordinamento penitenziario - e per ragioni fin troppo evidenti -

distingue nettamente le disposizioni che disciplinano il trattamento

dei condannati rispetto a quello degli imputati.

5. - Il nucleo della disposizione oggetto di denuncia, quindi,

deve essere rinvenuto nelle finalità alle quali è rivolta la

detrazione di pena per il periodo trascorso in custodia cautelare,

anche se nella forma degli arresti domiciliari, e nell'apprezzamento

"qualitativo" della condotta tenuta in quel periodo, a prescindere

dalla fonte da cui promanino gli elementi conoscitivi sulla cui base

viene formulato un simile giudizio. Essendo la detrazione di pena

rivolta al fine di consentire un più efficace reinserimento del

condannato nella società, e dovendo questi offrire la prova di

partecipazione all'opera di rieducazione, starà al giudice valutare

se nel comportamento serbato dall'interessato nel corso della

custodia cautelare possano essere rinvenuti quegli elementi che la

giurisprudenza indica come sintomatici della evoluzione della

personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento

improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il

condannato a perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo

abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano.

Positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, dunque, la

riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della

partecipazione all'opera rieducativa, la quale, anche se attuata

"spontaneamente" ed al di fuori del circuito penitenziario, non per

questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro

unitario e concettualmente indifferenziato, alla cui stregua la

concessione del beneficio può concretamente volgersi a soddisfare la

funzione tipica dell'istituto.

6. - Inquadrata nei riferiti termini, la questione sottoposta

all'esame di questa Corte si appalesa, pertanto, priva di fondatezza.

Il giudice a quo, infatti, muove dalla erronea premessa di ritenere

che, essendo l'attività svolta dagli organi incaricati di

controllare la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli

arresti domiciliari destinata a garantire il rispetto delle

prescrizioni imposte con la misura, e poiché tale "osservazione" si

postula, seppure in forma implicita, come equivalente a quella che

concerne il trattamento riservato ai condannati nel corso della

esecuzione della pena, la semplice mancanza di "elementi negativi"

attestata dalla autorità di polizia sarebbe in sé sufficiente ai

fini del computo di quel periodo agli effetti della liberazione

anticipata, con un correlativo "affievolimento" dei presupposti di

concedibilità del beneficio rispetto a quelli stabiliti per la fase

della espiazione della pena. Ma la legge, si è già detto, facendo

leva sulla "prova" che l'interessato deve fornire circa la propria

partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i

presupposti in funzione del tipo di "custodia" al quale la detrazione

di pena si riferisce; sicché, i medesimi criteri di valutazione e

gli stessi parametri di riferimento alla cui stregua il giudice

ritiene provata la partecipazione del condannato alle opportunità

offertegli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere

anche agli effetti della omologa delibazione che il giudice stesso è

chiamato a compiere circa la condotta mantenuta dall'interessato nel

corso della custodia cautelare, restando comunque salva la più ampia

possibilità di acquisizione degli elementi di fatto sui quali tale

apprezzamento deve oggettivamente fondarsi.

Né l'uno né l'altro dei parametri costituzionali invocati dal

rimettente può ritenersi, quindi, in alcun modo vulnerato dalla

disposizione oggetto di denuncia, posto che, per ciò che attiene al

principio di uguaglianza, alla identità dei presupposti per la

concessione del beneficio corrisponde la parità di trattamento fra

le diverse situazioni poste a raffronto, mentre, sotto il profilo

della dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, è proprio la "meritorietà" della condotta serbata nel

corso degli arresti domiciliari a giustificare la detrazione di pena

che - secondo la mens della norma - è destinata a facilitare un

"più efficace reinserimento nella società" (v. sentenza n. 276 del

1990).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1991:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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