Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre

1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Tribunale di

Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a

Calore Sergio, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 1° marzo 1989 dal Tribunale di

Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a

Maraschi Massimo, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze, l'una datata 22 febbraio 1989 l'altra 1° marzo

1989, il Tribunale di Sorveglianza di Roma sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54, comma primo, della legge 26

luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così

come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per

incompatibilità della interpretazione datane dalla Corte di

Cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale) e 22

settembre 1988 (Sezione I), rispetto ai parametri di cui agli artt. 3

e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione.

Secondo quanto riferiscono le ordinanze, in ciascun procedimento

il detenuto, in espiazione di lunga pena, aveva presentato istanza di

liberazione anticipata dopo avere scontato oltre due terzi della

pena. Il Tribunale, considerato che ambo gli istanti avevano, nel

primo periodo di detenzione, tenuto condotta per nulla partecipativa

all'opera di rieducazione ed anzi addirittura conflittuale nei

confronti dell'istituzione, mentre - attraverso una zona temporale

intermedia di indecisioni e contraddizioni - avevano in un secondo

periodo dato prove sicure di effettiva e convinta partecipazione,

respingevano l'istanza per la prima fase e l'accoglievano per i

semestri della seconda.

Ricorrevano gli interessati, e la Corte di Cassazione, con le

sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale) e 22 settembre 1988

(Sezione I) annullava le ordinanze e restituiva gli atti al Tribunale

di Sorveglianza per il riesame, rilevando che la valutazione della

partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non può

essere frazionata ma dev'essere un giudizio "finale", e perciò

"globale': nel senso, cioè, che, tenendo conto della prevalenza

dell'una o dell'altra condotta a seconda della sua significatività,

il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe altra alternativa che

respingere o accogliere in toto.

Il Tribunale, ritenendo siffatta interpetrazione confliggente con

i parametri invocati, sollevava la questione anzidetta riferendosi,

con ampia motivazione, alla pressoché universale posizione della

dottrina e alla stessa Relazione al disegno di legge sull'ordinamento

penitenziario.

Fra l'altro, metteva in luce l'ordinanza di rimessione le

significative differenze del testo normativo modificato nel 1986

rispetto a quello del 1975, che renderebbero ancor più evidente come

il legislatore abbia inteso proprio di prendere posizione a favore

della considerazione atomistica e non globale della partecipazione

del condannato.

Essendo il Tribunale tenuto per legge ad uniformarsi, in sede di

giudizio di rinvio, al punto di diritto deciso dalla Corte di

Cassazione, la rilevanza della questione appare ictu oculi.

2. - Interveniva, nel giudizio davanti a questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che chiedeva dichiararsi infondata la sollevata

questione. Secondo l'Avvocatura "la disposizione normativa non

stabilisce nessun significativo collegamento fra la partecipazione

del detenuto all'opera rieducativa e le detrazioni di pena correlata

ad ogni singolo semestre di pena scontata". Anzi, il rapporto con

tale detrazione sarebbe "letteralmente e logicamente evidenziato in

sede successiva e, cioè, al solo fine di calcolare la totale

riduzione della pena inflitta". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con le ordinanze di

rimessione di cui all'epigrafe, si oppone all'interpetrazione che la

Corte di Cassazione ha dato della norma denunciata, fin dalle prime

sentenze del 1977. Interpetrazione peraltro confermata anche dopo le

modifiche intervenute con la legge n. 663 del 1986.

Secondo il Tribunale, l'interpetrazione globale, o unitaria, che

la Cassazione suggerisce per la valutazione della condotta adesiva da

parte del condannato all'opera rieducativa, contrasterebbe con il

principio di uguaglianza perché determinerebbe trattamenti

discriminatori fra i detenuti, a seconda che il giudice attribuisca

prevalenza decisiva all'uno o all'altro periodo nel corso dell'intera

opera di rieducazione. Inoltre una siffatta discriminazione sarebbe

pregiudizievole proprio alle finalità di risocializzazione che il

legislatore si propone, in quanto il timore di una svalutazione

finale anche dei comportamenti adesivi finirebbe per scoraggiare e

disincentivare ogni buon proposito.

L'Avvocatura Generale dello Stato, invece, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che

l'interpetrazione proposta dal Tribunale, secondo cui si dovrebbe

valutare semestre per semestre la condotta del condannato, non trova

riscontro nella formulazione della norma denunciata, che avrebbe un

unico generale riferimento al riconoscimento della partecipazione del

condannato all'azione rieducativa: mentre il rapporto ai periodi

semestrali di pena rappresenterebbe soltanto un parametro per il

calcolo della riduzione.

La questione sollevata, perciò, ad avviso dell'Avvocatura,

sarebbe infondata.

2. - Le ordinanze di rimessione sollevano identica questione negli

stessi termini e con riferimento ad uguali parametri costituzionali.

Esse possono, pertanto, essere riunite nello stesso giudizio per

essere decise con unica sentenza.

3. - L'interpetrazione che la Corte di Cassazione ha costantemente

dato dell'art. 54 in esame, già prima della modifica operata

dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, aveva fin d'allora

incontrato il netto dissenso della dottrina penalistica.

Era stato rilevato, infatti, che la Relazione al disegno di legge

aveva chiaramente indicato quale fosse la natura dell'istituto e

quale, di conseguenza, il criterio interpetrativo che da quella

natura discendeva. La liberazione anticipata è istituto nuovo per la

nostra tradizione giuridica, ed è stato inserito nell'ordinamento

penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la

partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a

trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni

semestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto

abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di

rieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto - come

si è ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità - la mera

indicazione di un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di

pena, ma al contrario sostanzia il punto di forza dello strumento

rieducativo, che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti

della terapia criminologica. Come esattamente la detta Relazione

aveva messo in luce, l'aspetto sintomatico del comportamento

delinquenziale è dato dall'incapacità del soggetto a risolvere i

problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie socialmente

accettabili: e ciò soprattutto perché non ha attitudine a

sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro.

Questo aspetto negativo della personalità, ovviamente presente

quando il condannato viene sottoposto a trattamento rieducativo, gli

preclude ogni incentivo a prestare una per lui sacrificante

partecipazione all'azione di risocializzazione, se il premio è

rappresentato da una liberazione condizionale o da una semilibertà

poste temporalmente a distanza di anni, e talvolta di molti anni.

Ecco allora lo strumento di grande valore psicologico

rappresentato da una sollecitazione che impegna le energie volitive

del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve

lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione

all'azione rieducativa.

Certo, nei primi semestri la spinta psicologica sarà

necessariamente eteronoma. Il condannato potrà nutrire scarsa

convinzione nell'utilità etica del suo comportamento, ma intanto

presterà la sua partecipazione in vista del premio a portata di

mano. Poi, via via che, di semestre in semestre, moltiplicherà i

suoi sforzi per accumulare benefici l'uno sull'altro, la perseveranza

finirà per formare lentamente un comportamento abitudinario, su cui

è possibile lo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente

alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita

nelle forze del proprio impegno.

Ebbene, è proprio rispetto a questa ratio dell'istituto che la

contraria interpetrazione della norma denunziata appare radicalmente

incompatibile.

Perché se si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e

globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del

condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo

psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il

futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati e,

dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin

dall'inizio avevano messo a disposizione tutta la loro buona

volontà: e ciò a causa della possibilità che una cattiva prova

finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di

sforzi compiuti semestre per semestre, e viceversa una furbesca

condotta di adesione nell'ultima fase abbia ingiustamente a premiare,

per l'intera durata della pena, colui che per anni s'era mostrato

refrattario ad ogni partecipazione.

Gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione ne riceverebbero

grave offesa: non senza ragione questa Corte, già in anni meno

vicini, sottolineando i "forti dissensi" che suscitava la tesi della

Cassazione, aveva esplicitamente affermato, sia pure ad altro

proposito, che "un periodo minimo di sei mesi trascorso in detenzione

è di consistenza tale da dare credibilità al comportamento avuto

dal condannato nel corso della detenzione stessa" (confronta sentenza

28 aprile 1983 n.137).

4. - In realtà, a differenza della contraria tesi, è proprio la

riferita interpetrazione che trova riscontri obbiettivi nel testo

normativo, e particolarmente in quello vigente dopo la sostituzione

dell'art. 54 ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n.

663: il quale ha introdotto nel testo precedente modificazioni

significative.

Intanto va rilevata la notevole limitazione della discrezionalità

del giudice, derivante dalla sostituzione dell'espressione "può

essere concessa", che si leggeva nel primo comma dell'art. 54

formulato dalla legge n. 354 del 1975, con quella attuale che recita

"è concessa". Ovviamente il Tribunale di sorveglianza, ora come

prima, è libero di valutare discrezionalmente la condotta del

condannato: ma, una volta che l'abbia ritenuta di partecipazione

all'opera rieducativa, ogni discrezionalità cessa per far luogo al

dovere di accordare la detrazione di pena.

Ebbene, già questa modifica non è priva di significato in ordine

al problema in esame. Solo, infatti, un giudizio finale e globale

avrebbe potuto giustificare un diverso apprezzamento discrezionale

nonostante il riconoscimento che per alcuni semestri l'adesione del

detenuto all'opera rieducativa si era verificata. Mentre contraddice

a quella possibilità la categorica volontà del legislatore che la

riduzione debba essere necessariamente concessa ogniqualvolta il

giudizio su quella partecipazione semestrale risulti positivo.

Ma c'è di più. Non è affatto vero che il testo normativo - come

anche l'Avvocatura Generale sostiene - consenta di ritenere che il

riconoscimento della partecipazione non sia in relazione ai periodi

semestrali di pena detentiva (che avrebbero soltanto valore di

parametro di calcolo), mentre sarebbe in rapporto con un unico

generale riferimento di carattere globale. Al contrario, se si deve

stare all'enunciazione letterale, è proprio la teoria atomistica

della valutazione che vi trova fondamento: infatti, la norma pone

proprio in diretto rapporto conseguenziale il "riconoscimento di tale

partecipazione" con "una detrazione di quarantacinque giorni per ogni

singolo semestre di pena scontata". Si tratta di una relazione

strettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, è anche

topografica perché ha un collegamento immediato nello stesso comma e

nello stesso inciso. Se davvero il legislatore - come si vorrebbe -

avesse inteso soltanto indicare un parametro di calcolo, avrebbe

benissimo potuto collocare la quantificazione commisurativa della

detenzione nel quarto comma, là dove appunto di "computo" si parla,

come fra poco si vedrà.

È vero, peraltro, che in quel contesto del primo inciso del primo

comma, il legislatore ha anche precisato che la concessione della

detrazione, oltre a rappresentare "riconoscimento della

partecipazione" del condannato all'opera rieducativa, è data anche

"ai fini del suo più efficace reinserimento nella società". Ma è

evidente che questa è l'enunciazione della finalità dell'istituto,

e della sua stessa ratio; la legge, in altri termini, vuol mettere

subito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito

carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo

sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all'opera diuturna

dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al

reinserimento sociale.

Ma la riduzione di pena riguarda, comunque, pur sempre e soltanto

il riconoscimento della partecipazione, che non è subordinato al

conseguimento della finalità; è la detrazione semmai a facilitare -

secondo la mens della norma - un "più efficace reinserimento nella

società".

5. - Ma da ciò deriva anche l'inesattezza della pretesa che

l'istituto della liberazione anticipata sia preordinato a quello

della liberazione condizionale, sicché troverebbe giustificazione

una considerazione globale e finale della partecipazione del

condannato all'opera di rieducazione. In realtà, qualche vago

elemento a sostegno di questa tesi sembrava adombrato nel quarto

comma dell'art. 54, così come enunciato nella legge n. 354 del 1975,

anche se va ricordato che già in allora una tale interpetrazione era

avversata dall'unanime dottrina. Infatti, l'avvertimento del

legislatore, secondo cui la parte di pena detratta ai sensi dell'art.

54 doveva considerarsi come espiata "nel computo della quantità di

pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale", non

soltanto non affermava alcuna preordinazione dell'uno all'altro

istituto, ma dimostrava, anzi, a proposito di quanto sopra si è

sostenuto, che quando il legislatore intende fare soltanto questione

di computo di calcolo, lo dichiara esplicitamente, come appunto si

verifica in questo comma.

D'altra parte, è proprio la natura stessa dei due istituti che

esclude ogni idea di preordinazione, dato che - come si è visto -

nella liberazione anticipata ciò che conta, ai fini del

riconoscimento, è "la partecipazione" del condannato detenuto

all'opera rieducativa: la quale potrebbe anche non attingere quel

"sicuro ravvedimento", che invece esige l'art. 176 codice penale per

la concessione della liberazione condizionale. E, tuttavia, la

detrazione di pena dovrebbe comunque essere concessa per il solo

fatto del riconoscimento di quella partecipazione.

Ebbene, tutto questo trova poi ampia conferma nella modifica

apportata dalla legge n. 663 del 1986 che, nel quarto comma dell'art.

45, aggiunge alla liberazione condizionale anche altri benefici, come

quelli dei permessi premio e della semilibertà. Per ottenere i primi

- come risulta dall'art. 9 della stessa legge di modifica, diventato

art. 30 ter dell'Ordinamento - non occorre, infatti, partecipazione

all'opera rieducativa, essendo sufficiente soltanto avere "tenuto

regolare condotta" nei sensi di cui all'ottavo comma: e, per la

semilibertà, il comma quarto dell'art. 50 dell'Ordinamento

penitenziario prevede che l'ammissione al regime sia disposta "in

relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi

sono le condizioni di un graduale reinserimento del soggetto nella

società".

Situazioni, dunque, del tutto diverse da quelle che si esigono per

la liberazione anticipata, e dalle quali trova conferma ciò che la

norma, del resto, apertamente dice: che "la detrazione di pena

ottenuta ai fini della liberazione anticipata viene in causa, in

relazione ai detti benefici, esclusivamente agli effetti del computo

della misura di pena che occorre avere espiato per esservi ammessi",

senza alcuna influenza, perciò, sui criteri di valutazione della

partecipazione del condannato all'opera rieducativa, che restano

quelli di cui al primo comma dell'art. 45 riformato, descritti nel

paragrafo che precede.

6. - Ed, infine, è il comma terzo dell'articolo in esame che

completa il quadro dei riscontri normativi alla tesi

dell'interpetrazione atomistica. Se il legislatore prevede, infatti,

che la condanna per delitto non colposo, commesso nel corso

dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio, ne

comporti la revoca, vuol dire che considera legittima e reale, e non

soltanto simbolica, l'acquisizione di riduzioni di pena per ogni

singolo semestre nel corso dell'esecuzione.

E vuol dire altresì che non potrebbe bastare una semplice

valutazione negativa finale di carattere disciplinare per vanificare

benefici già acquisiti, se la legge prevede che solo il delitto

possa legittimare la revoca.

Ma, se così è, per sostenere tuttavia la validità della

valutazione globale bisognerebbe anche ritenere che questa dipenda da

circostanze estrinseche: a seconda che il detenuto si sia attivato

per ottenere un provvedimento formale semestre per semestre,

acquisendo benefici non più modificabili sul piano disciplinare,

oppure abbia presentato un'unica istanza in epoca prossima alla fine

della pena: il che sarebbe manifestamente iniquo già nei riguardi

dell'art. 3 della Costituzione, oltre che incompatibile con l'intento

del legislatore di incentivare una condotta partecipativa, nella

prospettiva delle finalità di cui all'ultimo inciso del terzo comma

dell'art. 27 della Costituzione.

Anche prescindendo dalla natura del provvedimento del giudice che,

se non è di accertamento mero, è al più di accertamento

costitutivo, sembra ormai chiaro che, anche quando la valutazione si

verifichi di fatto in un momento finale, essa vada sempre riferita

"ai singoli semestri", senza che la negativa valutazione di uno o

più di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere

riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni

di legge si sieno verificate.

È questa, dunque, l'interpretazione conforme ai principi dei

parametri costituzionali invocati, come la stessa Corte di Cassazione

ha stabilito in successiva sua sentenza, affermando che dev'essere

"affidata all'Autorità giurisdizionale la possibilità di valutare

differentemente la partecipazione del condannato al programma

rieducativo, in relazione alle diverse fasi in cui esso si articola"

(Sezione I, 12 aprile 1989, n.701).

Nella disposizione denunziata dal Tribunale di Sorveglianza di

Roma, però, non c'è nulla che contraddica - come si è visto - una

tale interpretazione, che è proprio quella proposta dal giudice

rimettente: e ciò sia nell'autonoma lettura letterale, sia in quella

logico sistematica che deriva dalla interpetrazione della norma nel

suo articolato complesso. Non può essere, pertanto, dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 impugnato perché,

specie nella versione vigente, esso salvaguarda sia il principio

d'uguaglianza sia le finalità di rieducazione che l'art. 27, terzo

comma, contempla nell'ultimo inciso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in

motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

54, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), così come sostituito

dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevate dal Tribunale di

Sorveglianza di Roma con le ordinanze 22 febbraio e 1° marzo 1989, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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