Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1993

dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Barra Raffaele, iscritta al n. 248 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), del quale in particolare viene censurato

l'automatismo che caratterizza la revoca del beneficio della

liberazione anticipata nell'ipotesi in cui la persona subisca

condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione

dopo la concessione del beneficio medesimo. Sulla base degli

orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e di revoca

della liberazione condizionale - istituti, questi, diversi dalla

liberazione anticipata, ma pur sempre accomunati dalla finalità di

risocializzazione - il giudice a quo osserva che la revoca di un

beneficio penitenziario dovrebbe essere determinata da un fatto che

segna l'arresto ovvero addirittura l'inversione del processo di

riabilitazione del soggetto, e non da circostanze episodiche che

spesso possono scaturire dalle peculiari caratteristiche della

condizione carceraria, "fisiologicamente segnata da situazioni di

disagio e di tensione". A conforto del proprio assunto il rimettente

ha posto in risalto la diversa disciplina che caratterizza la revoca

dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della

semilibertà, evidenziando come la revoca automatica della detenzione

domiciliare e della semilibertà a seguito di evasione si giustifichi

proprio per la rottura del rapporto esecutivo che in quella ipotesi

si determina: una eccezione del tutto ragionevole, dunque, che ad

avviso del giudice a quo starebbe a dimostrare la validità della

opposta regola. Una ulteriore conferma il Tribunale rimettente desume

anche dalla disciplina della conversione delle sanzioni sostitutive

per violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla

libertà controllata, nonché dai princip/' che la giurisprudenza ha

avuto modo di affermare in tema di revoca della liberazione

condizionale per trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà

vigilata; ipotesi, queste, per le quali è affidato al giudice il

compito di verificare se le violazioni riscontrate siano o meno di

gravità tale da imporre i rispettivi provvedimenti di rigore.

A tali considerazioni il giudice a quo aggiunge il rilievo che

l'automatismo censurato è in sé in grado di determinare disparità

di trattamento a seconda del momento in cui viene chiesta o decisa la

concessione della liberazione anticipata rispetto alla condanna per

il nuovo reato, giacché ove la condanna sia antecedente alla

decisione sulla liberazione anticipata non si determina un effetto

preclusivo, mentre nel diverso caso la revoca automatica impedisce

qualsiasi valutazione della condotta dalla quale è scaturita la

condanna. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva questione di

legittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 54,

terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), a norma del quale il

beneficio della liberazione anticipata è revocato nell'ipotesi in

cui intervenga una condanna per delitto non colposo commesso nel

corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio

medesimo. Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata contrasti

con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto

l'automatismo della revoca della concessione della liberazione

anticipata nel caso di condanna per qualsiasi delitto non colposo

commesso dopo l'applicazione del beneficio, non consente di valutare

se il soggetto, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella

sua partecipazione all'opera di rieducazione cui è finalizzata

l'esecuzione della pena; un contrasto, osserva il rimettente, che

viene confermato dalla circostanza che la revoca automatica del

beneficio in questione non potrà che danneggiare e ritardare lo

sviluppo e la prosecuzione del percorso rieducativo. La norma oggetto

di censura determinerebbe, poi, una irragionevole disparità di

trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione, giacché, mentre la commissione di un delitto non

colposo durante l'esecuzione non impedisce la concessione del

beneficio ove la decisione non sia ancora intervenuta, nel caso

contrario produce la revoca della liberazione anticipata in modo

automatico e senza possibilità di alcuna valutazione della rilevanza

del fatto.

2. - La questione è fondata.

Sin dai primi commenti sviluppatisi in relazione alla disciplina

dettata dalla legge n. 354 del 1975, la dottrina più avveduta non

mancò infatti di stigmatizzare le gravi incongruenze cui dava luogo

il carattere di rigido automatismo che il legislatore aveva impresso

alla revoca dei provvedimenti di riduzione della pena a seguito di

condanna per qualunque delitto non colposo commesso nel corso

dell'esecuzione dopo la concessione del beneficio, segnalando a tal

proposito le aberranti conseguenze che un siffatto meccanismo era in

grado di determinare, non soltanto sul piano della inadeguatezza

rispetto alla gravità del reato ed all'entità della condanna,

addirittura macroscopica nelle ipotesi in cui per il delitto in

questione fosse stata inflitta la sola pena pecuniaria, ma anche

sotto il profilo della totale incoerenza rispetto alla finalità

rieducativa che l'istituto della liberazione anticipata è chiamato a

soddisfare. Conseguenze, quelle accennate, che hanno finito per

assumere nel tempo connotazioni ancor più contraddittorie rispetto

alla funzione della misura, specie ove si considerino le rilevanti

modifiche apportate alla liberazione anticipata dalla legge 10

ottobre 1986, n. 663, il cui dato pi appariscente è rappresentato

proprio dal notevole incremento delle riduzioni di pena concedibili

per ogni semestre di pena detentiva espiata, passate dagli originari

venti giorni alla ben più ragguardevole detrazione di quarantacinque

giorni per ogni semestre. È evidente, quindi, che nel disegno

perseguito dal legislatore la liberazione anticipata è destinata a

svolgere un ruolo di particolare risalto nel quadro del trattamento

penitenziario, al punto da aver giustificato un incremento tanto

sensibile dei benefici che dall'istituto possono scaturire per il

condannato e, conseguentemente, una incidenza così marcata sulla

stessa evoluzione del rapporto esecutivo. D'altra parte, se il

trattamento è diretto a promuovere un processo di modificazione

degli atteggiamenti del condannato che sono di ostacolo ad una

costruttiva partecipazione sociale (art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1976,

n. 431) e se a questo scopo è necessario l'approntamento di un

sistema che favorisca la collaborazione dell'interessato (art. 13

della legge n. 354 del 1975), ben si comprende l'importanza che in

tale contesto assume una misura premiale destinata a offrire,

attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo

nei confronti del beneficiario, così da agevolarne l'adesione al

trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di

rieducazione.

Correttamente, quindi, il giudice a quo evoca a raffronto il

diverso regime che disciplina la revocabilità delle misure

alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario

per rilevare l'ingiustificato arresto che può subire il percorso di

risocializzazione del condannato in dipendenza dell'automatismo che

invece contraddistingue la revoca della liberazione anticipata. Ed

infatti, a differenza di quanto previsto in tema di affidamento in

prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di

semilibertà, non è la condotta del soggetto ad essere valutata in

rapporto alla natura ed alla funzione del beneficio preso in esame,

ma unicamente il dato rappresentato dalla condanna per qualunque

delitto non colposo. Tale indifferenza normativa per qualsiasi tipo

di apprezzamento in ordine alla compatibilità o meno degli effetti

che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore

sintomatico che in concreto può assumere l'intervenuta condanna,

lascia quindi presupporre che al fondo di una simile rigorosa opzione

stia nulla più che un preciso disegno volto ad assicurare,

attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola

"buona condotta" del soggetto in espiazione di pena, relegando così

nell'ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una

efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce

l'essenza stessa dell'istituto.

La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata

costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili

denunciati dal giudice a quo, nella parte in cui prevede la revoca

della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non

colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla

concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione

anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla

condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del

beneficio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della

liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo

commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione

del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è

revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna

subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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