Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) e dell'art. 176, terzo comma, del codice penale,

promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Tribunale di

sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Misso Giovanni, iscritta al n. 189 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su istanza di

ammissione alla semilibertà di Misso Giovanni, condannato

all'ergastolo che assumeva doversi computare nel termine di

espiazione minimo previsto dalla legge (venti anni) una quota di

condono pari a due anni di reclusione in forza del d.P.R. 22 dicembre

1990, n. 394, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, rilevato che

"l'assetto normativo e la conseguente costante giurisprudenza"

escludono l'applicabilità dell'istituto del condono alla pena

dell'ergastolo e che tale inapplicabilità coinvolge "anche i termini

di ammissibilità alle due misure alternative rappresentate dalla

semilibertà e dalla liberazione condizionale", ha, con ordinanza del

26 gennaio 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo

comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 50, quinto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), e 176, terzo

comma, del codice penale, "in quanto non riconoscono alcun effetto

alla intervenuta concessione dell'indulto o di analoghi benefici ai

fini della ammissibilità, rispettivamente, alla semilibertà e alla

liberazione condizionale del condannato all'ergastolo";

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo, dopo aver

rammentato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 369 del

1994, ha dichiarato inammissibile un'identica questione, non essendo

stati specificati né i titoli dei reati né i decreti di indulto

astrattamente applicabili, precisa che il Misso è stato condannato

alla pena dell'ergastolo per i reati di concorso in omicidio e

tentato omicidio aggravati, evasione, porto e detenzione di armi e

furto aggravato, reati non ostativi all'applicazione dell'indulto di

cui al d.P.R. n. 394 del 1990, il quale non prevede limitazioni sotto

il profilo oggettivo;

che, inoltre, l'interessato ha scontato sedici anni di

reclusione ed ha conseguito sino ad oggi oltre due anni di riduzione

di pena a titolo di liberazione anticipata, con la conseguenza che,

qualora si dovesse ritenere ingiustificata la esclusione

dall'indulto, quanto meno ai fini del raggiungimento dei venti anni

indicato dall'art. 50 della legge n. 354 del 1975, il beneficio

sarebbe per lui conseguibile;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo,

premesso essere dato ormai acquisito che la pena dell'ergastolo è

stata ritenuta compatibile con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, soltanto in virtù dell'applicabilità ad essa di

meccanismi alternativi di espiazione, ed in particolare della

semilibertà e della liberazione condizionale, ditalché sarebbe

ormai improprio considerare l'ergastolo come una pena "senza

termine", trattandosi invece, alla stregua della sua evoluzione

normativa, di una pena "a termine incerto", rileva che, mentre per le

pene detentive temporanee, ai fini del computo del periodo minimo di

detenzione per la concedibilità dei suddetti benefici, deve essere

detratta la parte di pena condonata, ciò non è consentito, invece,

ai medesimi fini, per la pena dell'ergastolo, una diversità di

regime irragionevole, oltre tutto, considerando che della liberazione

anticipata, che è un altro istituto incidente sulla determinazione

del periodo minimo di pena espiata, è fatta applicazione anche per

l'ergastolo, a norma dell'art. 54, quarto comma, della legge n. 354

del 1975;

che non sussisterebbe, dunque, "una ragione logica e

costituzionalmente tale, per l'esistenza di un meccanismo diverso per

quanto concerne il condono", un istituto di rilevanza costituzionale

in quanto espressamente richiamato dall'art. 79 della Costituzione,

dal quale si evince, peraltro, come l'unico limite alla sua

applicabilità riguarda la data del commesso reato cui potrebbe

astrattamente riferirsi;

che, non essendo la pena dell'ergastolo pena "senza termine",

non sussisterebbe alcun ragionevole motivo perché il condono non

debba essere computato al fine di raggiungere anticipatamente i

limiti previsti dalla legge per l'ammissibilità a quelle misure

alternative che progressivamente conducono all'estinguibilità,

ritenuto requisito irrinunciabile di qualsivoglia pena detentiva,

tanto più che taluni reati vengono puniti alternativamente con pena

temporanea o con l'ergastolo a seconda del "giuoco logico e giuridico

delle circostanze", cosicché la differenza che intercorre tra

condannati per uno stesso reato è soltanto quella della durata della

pena: donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche alla

luce delle "scelte succedutesi nel tempo in materia di diritto

penitenziario";

che sarebbe, ancora, violato l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, perché, una volta soddisfatta, attraverso il

ravvedimento del reo, la finalità rieducativa della pena,

costringere il condannato a subire il regime inframurario a causa

dell'esclusione dal computo della pena espiata di condoni applicabili

alla generalità dei detenuti equivarrebbe ad infliggergli una

sofferenza gratuita, e, dunque, un trattamento contrario al senso di

umanità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, deducendo, anzitutto, che la questione, nella parte in cui

coinvolge la liberazione condizionale, è da ritenere inammissibile

per difetto di rilevanza, vertendosi in un procedimento in cui deve

decidersi circa la concedibilità della semilibertà, la sola misura

per la quale il condannato ha presentato istanza;

che, per il resto, l'art. 50, quinto comma, della legge n. 354

del 1975, non contiene la previsione della inapplicabilità, ai fini

del computo dei limiti temporali per l'ammissione alla semilibertà,

dei benefici clemenziali, discendendo ciò solo da una

interpretazione giurisprudenziale, contrastata, con vari argomenti,

dal giudice a quo;

e che, essendosi dunque quest'ultimo limitato a prospettare,

nella sostanza, dubbi interpretativi, la questione, anche per la

parte relativa all'art. 50 della legge n. 354 del 1975, deve

ritenersi inammissibile;

Considerato che la questione incentrata sull'art. 176 del codice

penale è - come esattamente ha dedotto l'Avvocatura generale dello

Stato - priva di rilevanza, risultando il procedimento promosso nella

specie al fine di conseguire il beneficio della semilibertà;

che la questione avente ad oggetto la legittimità dell'art. 50,

quinto comma, della legge n. 354 del 1975, è, invece, manifestamente

infondata, dovendo la pena dell'ergastolo, nonostante il suo

inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati

fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di

perpetuità che "all'epoca dell'emanazione del codice la connotava"

(v. sentenza n. 168 del 1994), considerarsi comunque una pena

perpetua tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla

natura stessa della pena" (v. sentenza n. 270

del 1993);

che ciò sta a significare che se, a taluni fini, la pena

dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel

quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come

effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal

giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante

l'espiazione della pena, bensì, soprattutto, della sua

partecipazione rieducativa (v., ancora, sentenza n. 168 del 1994),

non è possibile detrarre dalla pena inflitta la misura

corrispondente all'indulto perché, altrimenti, si inciderebbe sulla

natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con

inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della

pena stessa;

che, del resto, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con

una costante linea interpretativa fondata sull'ineludibile

presupposto della perpetuità della pena dell'ergastolo nel suo

momento applicativo - donde l'infondatezza della seconda eccezione

avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, non potendo, certo, la

questione proposta profilarsi in termini di un mero dubbio

ermeneutico - ha coerentemente ravvisato una ontologica

incompatibilità tra l'ergastolo e l'istituto del condono "parziale"

poiché la durata complessiva della pena essendo stabilita fino alla

morte del reo non è determinabile a priori, con la conseguenza che

essa può essere condonata "in tutto" oppure essere commutata in

un'altra specie di pena stabilita dalla legge;

che, dunque, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale

e delle misure alternative alla detenzione l'ergastolo non può mai

essere considerato una pena temporanea;

che, proprio in forza di tali princip/', la Corte di cassazione

ha affermato che l'art. 1 del d.P.R 22 dicembre 1990, n. 394, non

consente di estendere l'indulto alla pena dell'ergastolo, ribadendo

come se è vero che l'ergastolo, al pari delle altre pene detentive,

permette il ricorso agli istituti della liberazione anticipata ciò

non si è verificato per l'introduzione di un principio derogativo

all'inscindibilità dell'ergastolo, essendosi solo introdotta la

regola che dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato

all'ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la

sua condotta, di ravvedimento ovvero ha dimostrato attivo interesse

all'opera di rieducazione, requisiti entrambi da cui l'indulto

prescinde completamente, così ulteriormente comprovando la

conformità delle norme denunciate i precetti costituzionali

invocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176, terzo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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