Art. 41-bis — Situazioni di emergenza
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Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 9 giugno 1992
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Testo in vigore dal 31 ottobre 1986 al 9 giugno 1992
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il regime speciale di cui all’art. 41-bis ordin. penit. intende evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa; tale regime mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale. Le restrizioni del regime differenziato, assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni", sono costituzionalmente legittime solo se funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti, e purché non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, o tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità. (Precedenti: S. 105/2023 - mass. 45659; S. 18/2022 - mass. 44600, 44601; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 143/2013 - mass. 37157).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario
È sufficiente, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente abbia - almeno implicitamente - escluso la possibilità di un'interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata, argomentando pianamente sulla base del suo dato letterale, che costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione. ( Precedenti: S. 150/2021 - mass. 44036; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 59/2021 - mass. 43752; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nella specie, sono dichiarate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis comma 2- quater , lett. e , ordin. penit. prospettate dal rimettente sulla base di un'interpretazione plausibile e conforme al dato letterale della disposizione censurata, che, con riferimento ai detenuti e internati sottoposti al regime speciale, prevede come misura ordinaria il visto di censura della corrispondenza, elencando in modo apparentemente tassativo le ipotesi di corrispondenza ad esso sottratta).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario
È corretto l' iter argomentativo svolto dal giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge n. 354 del 1975, e consente l'accesso all'esame del merito. Il rimettente solleva le questioni di legittimità costituzionale dopo aver individuato, sulla base di un'univoca interpretazione testuale, il significato normativo della disposizione censurata, e dopo aver precisato che una diversa lettura è impedita proprio dal suo tenore letterale. Laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di un'interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l'abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza dell'opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l'ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di essa. ( Precedenti indicati: sentenze n. 50 del 2020, n. 11 del 2020, n. 241 del 2019, n. 189 del 2019 e n. 135 del 2018 ).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole "e cuocere cibi". Il divieto di cuocere cibi, imposto dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ai soli detenuti in regime differenziato, pone una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perché dotata di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, incongrua e inutile rispetto alle esigenze che giustificano il regime previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. - che sono quelle di contenere la pericolosità dei singoli detenuti, impedendo in particolare i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà- dovendosi riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 122 del 2017, n. 20 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 56 del 2011, sulla manifesta inammissibilità della medesima disposizione, per difetto di motivazione e per assenza di pregiudizialità della questione, n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 ).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. b ), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f ), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41- bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, «fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari» (pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora). La norma censurata, introducendo limiti di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i propri difensori - limiti che operano a prescindere non solo dalla natura e dalla complessità dei procedimenti giudiziari nei quali il detenuto è coinvolto e dal grado di urgenza degli interventi difensivi richiesti, ma anche dal loro numero e, quindi, dal numero dei legali patrocinanti con i quali il detenuto si debba consultare - determina una compressione del diritto ai colloqui in modo automatico e indefettibile all'applicazione del regime detentivo speciale. Né le limitazioni in esame possono trovare giustificazione nel bilanciamento tra il diritto di difesa e interessi di pari rilevanza costituzionale quali la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Infatti - anche in conformità con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale la limitazione dei contatti confidenziali tra una persona detenuta e il suo avvocato può avvenire solo se assolutamente necessario - nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango, cosa che prima facie non è ravvisabile nel caso di specie. (Restano assorbite le censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost.). - Sul diritto di difesa, nel senso di diritto comprendente la difesa tecnica e il diritto di conferire col difensore, v. le citate sentenze nn. 212/1997, 80/1984, 125/1979. - Sul regime dell'art. 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 376/1997, ordinanze nn. 417/2004 e 192/1998. - Sul bilanciamento del diritto di difesa con altre esigenze costituzionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 317/2009, 173/2009, 297/2008, 341/2006, 212/1997, 407/1993. - Sui limiti delle restrizioni che incidono sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2007, Asciutto contro Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Zagaria contro Italia, 27 novembre 2007; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia; Corte europea dei diritti dell'uomo, Öcalan contro Turchia, 12 marzo 2003.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, inclusi quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilito dall’art. 27 Cost. anche per i detenuti in regime speciale, e con i parametri costituzionali e internazionali che tutelano il preminente interesse del minore.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU – dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l’uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall’art. 41-bis non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età. Nel richiedere che i locali siano «attrezzati» in maniera da impedire il passaggio di oggetti, il legislatore indica solo l’obiettivo da raggiungere, senza specificare le possibili soluzioni tecniche, che vanno invece necessariamente adeguate alla situazione concreta, al fine di garantire il risultato indicato dalla legge e al contempo evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l’interesse del minore. A sua volta la circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro nel caso di figli o nipoti minori di dodici anni, contiene una direttiva che è solo orientativa e per ciò stesso derogabile: l’amministrazione penitenziaria ben potrà quindi disporre un colloquio senza vetro anche con minori ultradodicenni quando sia possibile escludere che questi siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive e, al contrario, potrà rifiutarlo anche nel caso di minore infradodicenne ove risultino elementi specifici, che rendano oggettivamente prevalente l’esigenza di contenimento del rischio di contatti con l’ambiente esterno. Così interpretata la disciplina risulta immune dai vizi denunciati, fermo restando che il legislatore è libero di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo). (Precedenti: S. 97/2020 - mass. 42965; S. 186/2018 - mass. 40290; S. 143/2013 - mass. 37157).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost.
Conserva pieno significato [anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009] la giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina dell'art. 41-bis ordin. penit. bilanciando le esigenze di prevenzione speciale, che essa persegue, con l'indispensabile finalizzazione rieducativa delle pene e delle stesse misure di sicurezza. Secondo criteri di proporzionalità e congruità, il legislatore, l'autorità amministrativa e la stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, devono quindi verificare se, in ogni caso concreto, le restrizioni imposte siano legittimate da una duplice e determinante condizione: da un lato, la necessità effettiva ed attuale d'un regime differenziale per l'interessato; dall'altro, la miglior scelta possibile, quanto alle modalità esecutive, al fine di favorire l'attuazione di un efficace programma individuale di recupero. ( Precedenti: S. 376/1997-mass. 23575; S. 351/1996-mass. 23005; S. 410/1993-mass. 20030; S. 349/1993-mass. 19977, mass. 19978, mass. 19979 ). Gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. condizionano la stessa previsione in astratto di misure restrittive "obbligatorie" per il soggetto raggiunto da un decreto ministeriale ex art. 41- bis , comma 2, ordin. penit., in quanto tali misure devono perseguire gli obiettivi di ordine pubblico stabiliti dal legislatore, ma al tempo stesso il trattamento restrittivo - si tratti di esecuzione della pena o di internamento per misura di sicurezza - deve conservare una concreta efficacia rieducativa. Ciò vuol dire che, in assenza delle condizioni indicate, può essere posta in dubbio ed eventualmente negata la compatibilità costituzionale di singole prescrizioni, ma anche che l'interpretazione da operarsi su tali prescrizioni deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento. ( Precedenti: S. 97/2020-mass. 42965; S.186/2018-mass. 40290 ).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975 sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto mirerebbero ad "aggirare" l'orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la normativa censurata legittima l'amministrazione penitenziaria a vietare ai detenuti in regime speciale di ricevere dall'esterno e di inviare all'esterno libri e periodici. Il rimettente ha preso atto che tale orientamento interpretativo è incontestabilmente consolidato come "diritto vivente", sicché non gli è rimproverabile di non aver optato per una diversa interpretazione secundum constitutionem (da lui stesso in precedenza sperimentata senza successo), atteso che il relativo onere sussiste solo in assenza di un contrario "diritto vivente". ( Precedente citato: sentenza n. 113 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 126 del 2015 e n. 242 del 2014; ordinanza n. 191 del 2013 ).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 33 cost.
Le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 41- bis , comma 2- quater , lett. f ), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f ), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41- bis , «l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi» - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione -, nonché nella parte in cui limita la permanenza all'aperto dei detenuti sottoposti al regime speciale a non più di due ore al giorno - sollevata in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, Cost. - sono manifestamente inammissibili. La prima questione è infatti sollevata con ordinanza carente di motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente - pur riferendo che il detenuto reclamante chiede di poter acquistare generi alimentari consumabili anche senza cottura - non espone le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata - la quale si limita a porre il divieto di procedere alla cottura dei cibi - e non piuttosto della connessa circolare dell'Amministrazione, cui si deve la diversa e generalizzata preclusione all'acquisto od alla ricezione dall'esterno di «generi alimentari che per il loro utilizzo richiedano cottura». La seconda questione - il cui procedimento principale è introdotto da un reclamo direttamente rivolto a contestare le ulteriori restrizioni trattamentali concernenti la permanenza all'aperto, oltre che e il divieto di cuocere cibi - è priva della necessaria pregiudizialità: essa rivela una piena coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di costituzionalità, che è causa di inammissibilità della questione medesima. Per l'inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità, in ipotesi di coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, vedi, per questioni analoghe all'attuale, la citata ordinanza n. 220 del 2010.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , comma 2- quater , lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari, stante la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, nonché l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza. In senso analogo, sulla coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, v. citata sentenza n. 38/2009. In senso analogo, sulla assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza della questione, v. citato ordinanza n. 311/2009.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis , commi 2- quinquies e 2- sexies , della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in relazione agli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo, per difetto di congruità del contenuto, avverso il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali adottato a norma del comma 2 dello stesso art. 41- bis . La reclamabilità dei provvedimenti a carico dei detenuti è stata già affermata dalla giurisprudenza costituzionale anche in assenza di un'esplicita disciplina. Infatti, l'art. 24 Cost. esige che il riconoscimento ai detenuti di posizioni giuridiche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria - qualificabili, per la loro stretta inerenza alla persona umana, come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti - sia accompagnato dalla tutela giurisdizionale, spettante al giudice ordinario, quale giudice dei diritti. La sentenza n. 410 del 1993 ha attribuito la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria in virtù dell'art. 41- bis allo stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte dell'amministrazione, del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14- ter ord. pen., individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità, sicché il reclamo ivi previsto ha assunto il carattere di rimedio generale, esperibile anche in mancanza di specifiche disposizioni. Successivamente, il reclamo è stato disciplinato dalle leggi n. 11 del 1998 e n. 279 del 2002 che, introducendo nell'art. 41- bis i commi 2- bis , 2- quater e 2- sexies , hanno attribuito al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere, in seguito a reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione delle ordinarie regole trattamentali, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del suo contenuto. Il legislatore - avendo demandato al Ministro la scelta delle misure, tra quelle contenute nell'elenco di cui al comma 2- quater , ritenute, in conseguenza della sospensione delle regole di trattamento, idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere sospensivo - ha così affidato al tribunale di sorveglianza un doppio controllo, sui presupposti e sulla congruità dei contenuti del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Quest'ultimo controllo era, perciò, strettamente correlato al potere discrezionale del Ministro, da ritenersi limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge. Infine, la legge n. 94 del 2009 ha ridotto la discrezionalità del Ministro nella scelta delle misure ed ha soppresso, nella disciplina del reclamo, il riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento. La prospettazione del rimettente secondo cui tale soppressione avrebbe fatto venir meno il controllo di legalità del tribunale di sorveglianza sui contenuti del provvedimento di sospensione è frutto della mancata ricostruzione sistematica del quadro normativo. Infatti, il giudice a quo ha trascurato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14- ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, costituente strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti. La forte riduzione della discrezionalità ministeriale nell'individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Si è ritenuto, in altre parole, che non vi fosse più necessità di una norma specifica. Resta impregiudicato, peraltro, il rimedio generale previsto dall'ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla Corte applicabile anche al regime di cui all'art. 41- bis . Venuta meno la previsione speciale si riespande quella generale, senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, il vuoto di tutela denunciato dal rimettente. La questione è, dunque, inammissibile per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel cui contesto è assicurata, contrariamente a quanto assunto dal rimettente, la necessaria tutela giurisdizionale. Sulla necessaria tutelabilità giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti e sull'ambito del sindacato di legittimità del giudice ordinario sui provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria, v. le citate sentenze n. 266/2009, n. 351/1996, n. 410/1993 e n. 349/1993. Per la manifesta inammissibilità di questioni basate su un'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 220/2009 e n. 334/2007.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno», in quanto ai presupposti del provvedimento proroga è possibile attribuire una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che, da una parte, esso deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali, e, dall’altra, che, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale. E ciò alla luce, ed in continuità, con i principi affermati , in relazione all’originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento, con le sent. n. 349 e n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997, le quali, chiarendo come fosse possibile e doveroso dare una interpretazione conforme a Costituzione di quella disciplina, volta a fronteggiare specifiche esigenze di ordine e sicurezza, discendenti dalla «necessità di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà», collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio «attraverso i contatti con il mondo esterno» che lo stesso ordinamento penitenziario favorisce quali strumenti di reinserimento sociale, ha precisato che i provvedimenti che applicano l'art. 41-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario debbono essere concretamente motivati in relazione alle specifiche esigenze di ordine e di sicurezza che ne costituiscono il presupposto, in quanto il regime differenziato si fonda sull'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non sull'essere i detenuti autori di particolari categorie di reati, sicché i detenuti debbono essere sottoposti «a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che [...] discenderebbero dall'applicazione del normale regime penitenziario». Siffatte garanzie, relative sia ai presupposti che ai contenuti del regime differenziato, il cui rispetto è assicurato dall'obbligo di motivazione da parte dell'amministrazione e dal successivo controllo giurisdizionale, operano anche in relazione ai provvedimenti di proroga – ed i principi alla base si esse sono già stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al nuovo comma 2-bis dell’art. 41-bis -, provvedimenti che devono pertanto contenere «una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire», non potendosi ammettere «motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte». - Sulla originaria disciplina della sospensione delle regole di trattamento introdotta nell’ordinamento penitenziario con il d.l. n. 306 del 1992, si vedano le sentenze n. 349 e n. 410/1993, n. 351/1996, n. 376/1997.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2 Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice che procede al giudizio penale, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto. Infatti la tutela di tale diritto nei confronti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento risulta assicurata, da un lato, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza, a garanzia dei diritti del detenuto e, dall'altro lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede, il quale - a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis e ter, cod. proc. pen. - non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere se sussiste incompatibilità con lo stato di salute dell'imputato e quindi è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale di cui al predetto art. 41-bis, comma 2. - V. la sentenza n. 410/1993 (che a sua volta richiama la sentenza n. 349/1993), in tema di competenza a sindacare i provvedimenti di sospensione del regime di sorveglianza speciale, nonché la sentenza n. 351/1996, a proposito delle esigenze di tutela della salute, citate nella decisione.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 101 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinan…
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.
Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, commi secondo e terzo, e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14-'ter' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 41-'bis', comma 2, della stessa legge introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza di legge 16 febbraio 1995, n. 36. Già con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e n. 351 del 1996, la Corte ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-'ter' dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-'bis', comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli <<esterni>>, collegati cioè al divieto di incidere sul <<residuo>> di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposi per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli <<interni>>, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamento contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena. Infatti, con riferimento alla congruità della misura, i provvedimenti applicativi dell'art. 41-'bis', comma 2, devono essere adottati sul presupposto di specifiche esigenze emergenti di ordine e di sicurezza: esigenze che sono essenzialmente legate alla necessità di prevenire e impedire i collegamenti fra i detenuti (per i delitti specificati dall'art. 4-'bis') appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. Con riferimento agli articoli 13 e 44 della Costituzione, ogni provvedimento, anche di proroga, dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. Con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-'bis', comma 2, non comporta la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad escludere o a ridurre al minimo i rischi dei contatti o dei collegamenti che il provvedimento ministeriale tende a prevenire. E in questo senso le misure in esame non ostacolano la possibilità di valutazione dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata. Con riferimento al detenuto in attesa di giudizio definitivo, non può invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensì solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata. Infine, il principio di irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria. red.: A. Agrò
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando la rilevanza risulti 'prima faciè dal tipo di giudizio 'a quò, benché nell'ordinanza di rimessione non se ne dia motivazione specifica (nella specie, la questione di costituzionalità, concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sui decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, è stata sollevata nel corso di giudizi di reclamo promossi avanti al Tribunale di Sorveglianza avverso decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis, i quali, secondo la prassi ministeriale, vengono adottati nelle forme di schemi contenenti una regolamentazione derogatoria uniforme, e non come provvedimenti singolarmente determinati nel loro contenuto dispositivo). red.: F. Mangano
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 14-ter Ordinamento penitenziario · Art. 13 cost. · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. nn. 410/1993 e 349/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 13 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.
Posto che - come la Corte ha già largamente chiarito - nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non può che spettare al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 ter dello stesso ordinamento. È quindi da escludersi che, per l'assenza di disposizioni espresse in tal senso, il detenuto - come ritenuto dal giudice 'a quò - resti privo di tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - Sul punto, nello stesso senso, anche se solo 'incidenter tantum', sent. n. 349/1993; sul fondamento e la natura dei diritti dei detenuti verso l'amministrazione penitenziaria v. ancora sent. n. 349/1993.
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Una volta evidenziati (v. massima sub. B) i limiti della competenza funzionale dell'amministrazione penitenziaria, l'impugnato art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di sospendere, quando ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'applicazione nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario) può essere interpretato in modo conforme al dettato costituzionale nel senso che il potere riconosciuto al Ministro deve intendersi limitato alla sospensione di quelle regole ed istituti che nell'ordinamento penitenziario già appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria e che si riferiscono (v. massima B) al regime di detenzione in senso stretto; la norma censurata quindi non concerne l'adozione di provvedimenti idonei ad incidere nel grado di libertà personale del detenuto ne' attribuisce al Ministro una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti, rimanendo altresì implicito che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare puntuale motivazione si' da consentire all'interessato una efficace tutela giurisdizionale. Così interpretate le norme impugnate, vengono meno le censure d'incostituzionalità avanzate dai giudici remittenti. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, secondo comma, l. 16 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma Cost.).
Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 13 cost. · Art. 15 cost. · Art. 27 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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15 versioni dal 1986
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis · fonte del testo
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