Art. 68 — Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive

L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022. 66 parole tolte, 74 parole aggiunte.

L'esecuzione della tolto: semidetenzione o della liberta' controllata aggiunto: semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; tolto: essa aggiunto: l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto tolto: in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura aggiunto: o di fermo del condannato o di applicazione tolto: provvisoriaaggiunto: , anche provvisoria, di una misura di sicurezzatolto: . L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 aggiunto: detentiva. L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o aggiunto: l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentiveaggiunto: , ne' il corso della tolto: carcerazione preventiva ne' l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza aggiunto: custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma tolto: ilaggiunto: , il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza tolto: determina aggiunto: determinano la durata residua della pena sostitutiva e tolto: trasmette aggiunto: trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto tolto: penitenziario aggiunto: in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva. La tolto: semidetenzione o la liberta' controllata riprendono aggiunto: pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentivatolto: ; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63 aggiunto: ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art68 · fonte del testo

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