Corte costituzionale

Sentenza n. 349/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'Ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), introdotto dall'art. 19 del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con

n. 6 ordinanze emesse il 9 gennaio 1993 dal Tribunale di sorveglianza

di Ancona, iscritte ai nn. 106, 107, 175, 176, 177 e 178 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 11 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con due ordinanze di identico contenuto, entrambe emesse il

9 gennaio 1993, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo

comma, della legge sull'Ordinamento penitenziario, in riferimento

agli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo, chiamato a deliberare in merito ad alcuni

reclami proposti avverso l'applicazione del regime detentivo di cui

al citato art. 41-bis, dopo aver affermato, in seguito ad ampia

disamina, sia la propria giurisdizione che la propria competenza,

ritiene che la normativa introdotta della norma impugnata (improntata

all'esigenza di predisporre un trattamento di particolare rigore nei

confronti di detenuti che, in ragione del reato loro ascritto,

appaiono forniti di un elevato grado di pericolosità sociale) sia,

sotto diversi profili, confliggente con i parametri costituzionali

prima indicati.

1.2. - In primo luogo, premesso che la tutela prevista dal secondo

comma dell'art. 13 della Costituzione si sostanzia in una riserva di

legge e in una riserva di giurisdizione sul diritto alla libertà

personale, il remittente ritiene che il concreto contenuto precettivo

del regime introdotto dalla disposizione in esame comporti una

restrizione della libertà personale riconducibile alla citata tutela

costituzionale: il detenuto sottoposto a tale regime detentivo vede

ulteriormente compressi i propri spazi residui di libertà personale

(permanenza all'aria aperta, possibilità di esperire attività

lavorativa artigianale per conto proprio e per conto terzi, acquisto

di generi alimentari, colloqui con i familiari, sottoposizione della

corrispondenza a visto di controllo, possibilità di ricevere pacchi

dall'esterno, ecc.) rispetto a ciò che costituisce il trattamento

ordinario. Il fatto che tali restrizioni vengano applicate da un atto

della pubblica amministrazione (nella specie: dell'amministrazione

penitenziaria) senza che sia previsto un intervento, neanche in via

di ratifica, dell'Autorità giudiziaria, costituisce, ad avviso del

remittente, un evidente contrasto con il disposto del secondo comma

dell'art. 13 della Costituzione.

1.3. - Inoltre, premesso che il principio di rieducazione della

pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, va

correttamente inteso come finalizzazione dell'esecuzione penale al

raggiungimento del reinserimento sociale del reo, il Tribunale di

sorveglianza di Ancona ravvisa un'ulteriore illegittimità della

disciplina in esame per la sottoposizione di alcuni detenuti,

selezionati quasi semplicemente in base al titolo di reato, ad un regime indiscriminatamente sanzionatorio, ispirato ad un ottica di mera

neutralizzazione, contrastante, per di più, anche con il principio

di individualizzazione dell'esecuzione penale.

Per altro verso, prosegue il remittente, la violazione dell'art.

27, terzo comma, della Costituzione, viene anche in rilievo

considerando che la sospensione delle regole di trattamento per un

tempo indubbiamente rilevante (tre anni decorrenti dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 306

del 1992) implica la rinunzia a qualsivoglia intervento dello Stato

inteso a rimuovere le cause del disadattamento sociale; proprio ciò

cui dovrebbe tendere, invece, il trattamento rieducativo, che

costituisce un vero e proprio diritto del condannato.

2.1. - Il medesimo art. 41-bis, secondo comma, viene impugnato con

censure sostanzialmente identiche (pur se riferite formalmente anche

al primo comma dell'art. 13 della Costituzione e non solo al secondo)

dal medesimo Tribunale remittente con altre tre ordinanze pronunciate

il 9 gennaio 1993.

3.1. - Con un'ultima ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 il

Tribunale di sorveglianza di Ancona, dopo aver reiterato i dubbi di

costituzionalità sulla citata norma in riferimento al principio

rieducativo della pena sancito dall'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, solleva ulteriori censure, in riferimento agli artt.

15, secondo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma,

della Costituzione.

3.2. - Sussisterebbe, in primo luogo, la violazione dell'art. 15,

secondo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione

impugnata, sospendendo la vigenza delle norme dell'Ordinamento

penitenziario in ordine al visto di controllo sulla corrispondenza

dei detenuti, esclude il motivato provvedimento del magistrato di

sorveglianza. Rileva il giudice remittente che il provvedimento

ministeriale emesso in applicazione della norma impugnata prevede,

tra l'altro, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e

telegrafica del detenuto direttamente al visto di controllo da parte

del direttore dell'Istituto penitenziario; il che rappresenterebbe un

evidente contrasto con la invocata norma costituzionale, la quale

prevede che una tale limitazione possa avvenire solo per atto

motivato dall'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla

legge.

3.3. - Infine, posto che il combinato disposto degli artt. 97 e

113 della Costituzione richiede una esauriente motivazione dell'atto

amministrativo, al fine di consentire al destinatario la possibilità

di tutelare diritti ed interessi in via giurisdizionale, può

configurarsi, ad avviso del giudice a quo, anche la violazione dei

suddetti parametri costituzionali in quanto nei provvedimenti

applicativi del regime detentivo previsto dal secondo comma dell'art.

41-bis tale motivazione risulterebbe del tutto assente.

4.1. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza (rectius: inammissibilità)

della questione.

La difesa del governo ritiene che, nella materia in esame, non

sussista la giurisdizione né la competenza del Tribunale di

sorveglianza.

4.2. - In tema di giurisdizione, rileva l'Avvocatura, il

provvedimento ministeriale ex art. 41- bis, secondo comma, della

legge n. 354 del 1976 non andrebbe ad incidere su di un diritto di

libertà pieno ma si inserirebbe in una situazione in cui tale

diritto già risulta compresso.

Le misure adottate con detto provvedimento non sarebbero qualcosa

di qualitativamente diverso rispetto ad altre, "ordinarie", che

caratterizzano la detenzione. Potrebbe anzi affermarsi che tale atto

concorre ad individuare il complessivo regime di vita penitenziario

del detenuto, insieme ed al pari di tutte le misure previste da altre

disposizioni: il detenuto è sottoposto ad una serie di limitazioni

della libertà personale tra le quali è possibile che vi siano, a

certe condizioni, anche quelle previste dalla norma impugnata.

In conclusione, poiché il ricorso nei confronti del provvedimento

ministeriale porta a sindacare le concrete modalità di esercizio di

un potere riconosciuto per legge alla pubblica amministrazione, si

dovrebbe concludere nel senso della giurisdizione del giudice

amministrativo.

4.3. - Qualora si volesse seguire una diversa linea di

ragionamento, prosegue l'Avvocatura, possono sussistere dubbi anche

sulle conclusioni cui il giudice remittente è pervenuto in tema di

competenza.

Nell'ordinanza si richiama, a fondamento della affermata

competenza del Tribunale di sorveglianza, la possibilità di

applicazione analogica della disciplina della sorveglianza

particolare, nel cui ambito è regolamentato il procedimento di

reclamo dei relativi provvedimenti.

I presupposti e le fasi procedimentali del regime di sorveglianza

particolare sarebbero però diversi da quelli previsti dall'art.

41-bis, per cui dovrebbe dubitarsi della possibilità di fare ricorso

allo strumento dell'analogia, ed inoltre sembrerebbe ravvisabile,

nelle norme dell'Ordinamento penitenziario, l'attribuzione di una

competenza generale a conoscere dei reclami dei detenuti, non al

Tribunale, bensì al Magistrato di sorveglianza. Considerato in diritto

1.1. - Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con sei ordinanze di

contenuto in parte identico, in parte strettamente connesso, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma,

della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'Ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà). Tale norma, introdotta dall'art. 19 del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356,

attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, quando ricorrano gravi

motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la facoltà di sospendere,

in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluni delitti,

l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti

dallo stesso Ordinamento penitenziario.

1.2. - Poiché i provvedimenti di rimessione investono, sotto

profili in larga parte coincidenti, la medesima norma di legge, i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2.1. - La questione è stata sollevata nel corso di alcuni

giudizi, avanti il Tribunale di sorveglianza di Ancona, sui reclami

proposti da alcuni detenuti avverso i decreti del Ministro di grazia

e giustizia che, in attuazione della norma impugnata, hanno disposto

un regime detentivo di particolare rigore nei loro confronti rispetto

al regime detentivo ordinario: in particolare, i decreti ministeriali

restringono la possibilità di colloqui, anche telefonici, con i

familiari e vietano quelli con persone diverse; sospendono i colloqui

premiali; dispongono che la corrispondenza in partenza o in arrivo

sia sottoposta a visto di controllo; restringono la permanenza

all'aria aperta a non più di due ore al giorno; proibiscono lo

svolgimento di attività artigianali per conto terzi, e pongono varie

altre restrizioni sugli acquisti all'interno dell'istituto

penitenziario, sulla ricezione di pacchi o di somme di denaro, e

sullo svolgimento, in genere, delle attività volte alla

realizzazione della personalità dei detenuti.

2.2. - Ad avviso dei giudici remittenti la disciplina introdotta

dalla norma impugnata - anche al di là dell'attuazione che in

concreto ne è stata data - esprime potenzialità applicative tali da

porre sostanzialmente nel nulla un eventuale iter rieducativo già

positivamente intrapreso dal detenuto e, pertanto, si pone in

contrasto:

con l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, in

quanto attribuisce al Ministro di grazia e giustizia (anziché

all'Autorità giudiziaria) il potere, mediante la sospensione totale

o parziale dell'applicazione delle regole di trattamento e degli

istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario, di introdurre nei

confronti dei detenuti ulteriori restrizioni della libertà

personale;

con l'art. 15, secondo comma, della Costituzione, perché,

sospendendo la vigenza delle norme dell'Ordinamento penitenziario in

materia di corrispondenza dei detenuti (art. 18, settimo comma),

esclude il motivato provvedimento del Magistrato di sorveglianza in

ordine al visto di controllo;

con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto

implica trattamenti penali contrari al senso di umanità, non

ispirati a finalità rieducativa ed, in particolare, non

"individualizzati" ma rivolti indiscriminatamente nei confronti di

reclusi selezionati solo in base al titolo di reato;

con gli artt. 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma,

della Costituzione, per la mancanza di un'esauriente motivazione del

provvedimento applicativo del più rigoroso regime penitenziario, il

che non consentirebbe al destinatario la possibilità di tutelare in

modo adeguato i suoi diritti in via giurisdizionale.

3.1. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce pregiudizialmente

l'inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione e di

competenza del giudice remittente.

Ritiene la difesa del Governo che i diritti di libertà del

detenuto siano diritti già "affievoliti" o "compressi" dalla

sentenza di condanna a pena detentiva, e pertanto l'oggetto dei

giudizi a quibus risulterebbe essere il concreto esercizio di un

potere riconosciuto per legge alla pubblica amministrazione; potere

sottoposto, in quanto tale, al sindacato giurisdizionale del giudice

amministrativo. Inoltre, neppure la competenza del Tribunale di

sorveglianza potrebbe essere affermata, dovendosi riconoscere al

Magistrato di sorveglianza, e non al Tribunale, una competenza

generale a decidere sui reclami dei detenuti.

3.2. - Sulla base del costante orientamento di questa Corte

l'eccezione non può essere accolta (v., da ultimo, sentt. nn. 163 e

288 del 1993).

Stante l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a

quello dal quale proviene la questione sollevata, la Corte, in sede

di verifica dell'ammissibilità, può rilevare il difetto di

giurisdizione, o di competenza, del giudice a quo soltanto nei casi

in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa

aversi sulla sussistenza di quel vizio. Nel caso in esame, al

contrario, tutti i giudici a quibus hanno ritenuto, sulla base di

un'ampia motivazione, sia la propria giurisdizione che la propria

competenza, e ciò non contrasta con consolidata giurisprudenza, di

merito o di legittimità, in diverso avviso; può anzi riscontrarsi

un convergente orientamento della giurisprudenza amministrativa

sull'assoluto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

nella materia in esame. Devono quindi rimanere ferme le valutazioni

compiute dai giudici remittenti in ordine alla legittima

instaurazione dei giudizi a quibus.

4.1. - Nel merito, la questione, sotto tutti i profili sollevati,

è infondata nei sensi di seguito esposti.

Alcune premesse di ordine generale si rendono necessarie per

definirne con chiarezza i termini.

4.2. - Va tenuto fermo, in primo luogo, che la tutela

costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare

la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita

dall'art. 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è

stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale

durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni

che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta

(v. sentt. n. 204 del 1974, n. 185 del 1985, n. 312 del 1985, 374 del

1987, n. 53 del 1993). Questa Corte ha già avuto occasione di

affermare che, dal principio accolto nell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità", discende direttamente

quale ulteriore principio di civiltà che a colui che subisce una

condanna a pena detentiva "sia riconosciuta la titolarità di

situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità

umana che la pena non intacca" (v. sent. n. 114 del 1979).

In breve, la sanzione detentiva non può comportare una totale ed

assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce

certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in

stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua

libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso

in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la

sua personalità individuale.

Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti

suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o

che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di

privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le

garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente

previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

4.3. - A fronte della posizione giuridica soggettiva del detenuto

vi è, d'altro lato, l'opposto potere di coazione personale di cui lo

Stato è titolare al fine della difesa dei cittadini e dell'ordine

giuridico; potere che, durante la fase di espiazione della pena,

comporta l'assoggettamento alle regole previste dall'Ordinamento

penitenziario, le quali definiscono i rapporti fra l'Amministrazione

- cui compete la responsabilità della custodia, del trattamento e

della sicurezza dell'istituzione penitenziaria - gli individui

assoggettati al regime di detenzione e di rieducazione prescritto, e

l'Ordine giudiziario cui spetta istituzionalmente l'attuazione della

potestà punitiva dello Stato e il controllo sull'esecuzione della

pena.

Poiché i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui quello alla

libertà personale, rispondono ad un principio di valore fondamentale

che ha carattere generale, la loro limitazione o soppressione (nei

soli casi e modi previsti dalla Costituzione, o per i quali è

disposta una riserva di legge) ha carattere derogatorio ad una regola

generale e, quindi, presenta natura eccezionale: è questo il motivo

per cui le norme che siano suscettibili di incidere ulteriormente su

tali diritti, previste dall'Ordinamento penitenziario (che è appunto

un tipico ordinamento derogatorio), non possono essere applicate per

analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo.

5.1. - Quanto ora esposto consente di riassumere alcuni punti

fermi in materia.

L'Amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti in

ordine alle modalità di esecuzione della pena (rectius: della

detenzione), che non eccedono il sacrificio della libertà personale

già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna,

e che naturalmente rimangono soggetti ai limiti ed alle garanzie

previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza

fisica e morale (art. 13, quarto comma), o di trattamenti contrari al

senso di umanità (art. 27, terzo comma), ed al diritto di difesa

(art. 24).

Ma è certamente da escludere che misure di natura sostanziale che

incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che

comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal

carcere (c.d. misure extramurali), e che perciò stesso modificano il

grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto,

possano essere adottate al di fuori dei principi della riserva di

legge e della riserva di giurisdizione specificamente indicati

dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

Misure di tal genere - è bene sottolinearlo - devono uniformarsi

anche ai principi di proporzionalità e individualizzazione della

pena, cui l'esecuzione deve essere improntata; principi, questi

ultimi, che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo

comma, e 3 della Costituzione (cfr. sentt. n. 50 del 1980 e n. 203

del 1991) - nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa

proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle

esigenze di risposta che ne conseguono (cfr. sentt. n. 299 del 1992 e

n. 306 del 1993) - ed implicano anch'essi l'esercizio di una funzione

esclusivamente propria dell'ordine giudiziario.

5.2. - È questo un vero e proprio limite di competenza funzionale

dell'Amministrazione, che - come si è visto - è direttamente

conseguente alla natura dei poteri esercitati e costituisce un

criterio generale già presente nello stesso Ordinamento

penitenziario.

Vi è infatti una distinzione sostanziale tra modalità di

trattamento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario - la

cui applicazione è demandata di regola all'Amministrazione, anche se

sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza (v. art. 69

Ordinamento Penitenziario), o con possibilità di reclamo al

Tribunale di sorveglianza (v. art. 14-ter Ordinamento Penitenziario)

- e misure che ammettono a forme di espiazione della pena fuori dal

carcere (previste, per lo più, al Capo VI del Titolo I

dell'Ordinamento Penitenziario, "Misure alternative alla detenzione":

affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare,

semilibertà, liberazione anticipata, licenze; ma anche

l'assegnazione al lavoro esterno o i permessi premio previsti al Capo

III) le quali sono sempre di competenza dell'Autorità Giudiziaria

(v. artt. 21, 30, 30-ter, 69 e 70 dell'Ordinamento penitenziario)

proprio perché incidono sostanzialmente sull'esecuzione della pena

e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto.

5.3. - Alla luce di tali principi la norma in esame può essere

interpretata in modo aderente al dettato costituzionale.

Posto infatti che i giudici remittenti lamentano, in sostanza, che

il secondo comma dell'art. 41-bis attribuisca al Ministro di grazia e

giustizia la facoltà di incidere (in peius) sulla pena e sul grado

di libertà personale del detenuto, la censura non risulta fondata in

quanto la corretta lettura della norma (in base ai principi

costituzionali prima indicati ed al canone ermeneutico rigorosamente

restrittivo delle norme di carattere eccezionale) non può che

limitare il potere attribuito al Ministro alla sola sospensione di

quelle medesime regole ed istituti che già nell'Ordinamento

penitenziario appartengono alla competenza di ciascuna

amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime di

detenzione in senso stretto.

Eventuali variazioni di tale regime possono comportare

evidentemente un maggiore o minore contenuto afflittivo per chi ad

esse è assoggettato, proprio perché un certo grado di flessibilità

può rivelarsi necessario sia ai fini di rieducazione del detenuto

che per l'ordine e la sicurezza interni (dovendosi del pari prendere

atto che la realtà di ogni istituzione penitenziaria comprende anche

la presenza di soggetti refrattari a qualsiasi trattamento

riabilitativo, ed anzi così spiccatamente pericolosi da rendere

indispensabile la possibilità di un regime differenziato nei loro

confronti), ma nel novero delle misure attualmente previste

dall'Ordinamento penitenziario esse non esulano dall'ambito delle

modalità di esecuzione di un titolo di detenzione già adottato con

le previste garanzie costituzionali.

Vero è che la norma in esame, certamente di non felice

formulazione, sembra comprendere indistintamente nella sua amplissima

enunciazione tutte le regole di trattamento e gli istituti previsti

dall'Ordinamento penitenziario, ivi comprese quindi le misure alternative alla detenzione e l'assegnazione al lavoro esterno o i

permessi e le licenze. Ma una simile interpretazione va esclusa non

solo per le ragioni prima indicate, ma anche perché nello stesso

testo della legge (e va qui presa in considerazione la legge 7 agosto

1992 n. 356, con la quale è stato aggiunto il secondo comma in esame

all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975) allorquando il

legislatore ha inteso far riferimento anche alle misure extramurali

le ha sempre specificamente indicate (cfr. art. 15 della legge n. 356

cit., che modifica l'art. 4-bis della legge n. 354 cit.), mai

accomunandole alle regole di trattamento previste nel testo

dell'Ordinamento penitenziario.

6.1. - Individuati quindi i corretti limiti dei poteri attribuiti

al Ministro, tutte le censure prospettate dai giudici remittenti

risultano o infondate o non riferibili alla norma impugnata ma solo

ai provvedimenti che di questa hanno fatto applicazione: ed invero,

per quanto sin qui esposto, il secondo comma dell'art. 41-bis non

consente l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul

grado di libertà personale del detenuto, e quindi non viola l'art.

13, primo e secondo comma, della Costituzione; del pari nulla è

rinvenibile nella disposizione in esame che attribuisca al Ministro

una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di

controllo della corrispondenza dei detenuti, e che costituisca quindi

deroga all'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario (che, come si è

visto, riserva tale potere al giudice), e, quindi, elusione della

garanzia d'inviolabilità delle comunicazioni sancita dall'art. 15

della Costituzione; così come (a parte la perplessità che può destare l'individuazione per titoli di reato dei destinatari finali dei

provvedimenti, non coerente con il principio di individualizzazione

della pena) deve ritenersi implicito - anche in assenza di una

previsione espressa nella norma, ma sulla base dei principi generali

dell'ordinamento - che i provvedimenti ministeriali debbano comunque

recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono

rivolti (in modo da consentire poi all'interessato un'effettiva

tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti

contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei

motivi di un'eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità

rieducative della pena.

7. - È opportuno, infine, sottolineare che le medesime ragioni

che consentono di escludere l'illegittimità costituzionale della

norma in esame, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone il

portato con il richiamo a principi generali dell'ordinamento,

conducono anche alla conclusione che taluni dei rilievi espressi dai

giudici remittenti, pur se rivolti avverso la citata disposizione

dell'art. 41-bis, non trovano la loro causa nella norma di legge

bensì - come si è già visto - nel solo provvedimento ministeriale

di applicazione.

In base a tutte le ragioni sin qui esposte, anche tali

provvedimenti, come del resto esattamente ritengono le stesse

ordinanze di rimessione, sono certamente sindacabili dal giudice

ordinario, il quale, in caso di reclamo, eserciterà su di essi il

medesimo controllo giurisdizionale che l'Ordinamento penitenziario

gli attribuisce in via generale sull'operato dell'Amministrazione

penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione

delle pene (cfr. sent. n. 53 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

agli artt. 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo

comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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