Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma

2-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del

29 ottobre 2001, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2002 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie

speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 3

[recte: comma 2-bis], della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta), nella parte in cui "non

prevede l'esistenza del potere del giudice, che procede al giudizio

penale nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in

esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di

sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale

verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del

diritto alla salute dell'imputato detenuto";

che la Corte rimettente premette di essere investita, ex

art. 299 del codice di procedura penale, di una richiesta di revoca o

sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in

carcere nei confronti di un imputato per il quale era stato adottato

(e reiterato nel tempo) il decreto ministeriale di sospensione delle

regole ordinarie di trattamento a norma dell'art. 41-bis comma 2,

dell'ordinamento penitenziario;

che a causa dell'insorgenza di un "rilevante disturbo

psichico" da porsi in stretta correlazione con le condizioni di vita

carceraria e, in particolare, con la limitata possibilità di fruire

di colloqui con i propri familiari (il decreto ministeriale prevedeva

un unico colloquio mensile), il collegio giudicante aveva prospettato

con "diversi provvedimenti" all'autorità ministeriale competente la

necessità di incrementare, ad esclusivi fini terapeutici, il numero

di colloqui mensili e che a seguito di tali provvedimenti l'autorità

ministeriale aveva disposto l'ammissione temporanea (dal febbraio

al luglio del 2001) dell'imputato a due colloqui mensili con i

familiari;

che da una successiva perizia medico-legale era emerso che il

temporaneo e parziale incremento del numero dei colloqui aveva

contribuito ad evitare, pur nella sostanziale stabilità del quadro

patologico già riscontrato, un peggioramento delle condizioni di

salute dell'imputato, e che quindi risultava necessario che egli

continuasse ad usufruire di tale "possibilità terapeutica mediante

un'ammissione con carattere di stabilità ai colloqui con i

familiari";

che il collegio, investito di una precedente richiesta di

revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in

carcere, nel rigettare la relativa domanda aveva sollecitato la

competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato in via

permanente alla fruizione di quattro colloqui mensili, ma detta

autorità aveva confermato "la sussistenza del regime detentivo

speciale al quale il detenuto [...] è sottoposto e l'inopportunità

di prorogare ulteriormente il provvedimento con cui il detenuto è

stato ammesso a fruire di due colloqui visivi senza il vetro

divisorio";

che, nel prendere in esame la nuova richiesta di revoca della

misura cautelare, il giudice rimettente rileva che, allo stato, la

"condizione patologica del detenuto" non è tale da determinare una

"assoluta incompatibilità con la carcerazione" dal momento che dai

risultati delle perizie medico-legali emerge che il protrarsi della

detenzione sarebbe possibile ove fosse "assicurato in concreto, oltre

al supporto farmacologico, un ulteriore supporto terapeutico

consistente, quantomeno, nella ordinaria fruibilità dei colloqui tra

il detenuto e i suoi familiari"; possibilità peraltro preclusa dalla

decisione negativa dell'autorità amministrativa;

che, al riguardo, il rimettente osserva che in base

all'attuale formulazione dell'art. 41-bis, comma 2-bis,

dell'ordinamento penitenziario il controllo giurisdizionale sulla

legittimità del provvedimento ministeriale è demandato in via

esclusiva al tribunale di sorveglianza, mentre al giudice che

procede, pure competente a valutare ai sensi dell'art. 275 cod. proc.

pen. l'adeguatezza della misura cautelare in atto, non è consentito

sindacare il contenuto delle prescrizioni ministeriali neppure al

fine di tutelare la salute dell'imputato;

che nel caso di specie la mancata previsione di un potere di

controllo affidato al giudice procedente determinerebbe

l'impossibilità di contemperare le esigenze cautelari con il diritto

alla salute dell'imputato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il collegio

rileva che in base "agli artt. 273 e seguenti" cod. proc. pen. al

giudice che procede è affidato il compito di verificare il permanere

delle condizioni di legittimità della misura cautelare e la sua

adeguatezza anche a fronte dell'insorgere di condizioni di salute

patologiche, tali da richiedere il ricorso a trattamenti terapeutici;

che sarebbe dunque evidente il contrasto dell'art. 41-bis

comma 2-bis dell'ordinamento penitenziario con l'art. 32 Cost., in

quanto al giudice procedente è precluso qualsiasi intervento

modificativo a fini terapeutici del provvedimento ministeriale di

sospensione delle ordinarie regole di trattamento, nonché con gli

artt. 3 e 101 Cost., giacché il medesimo giudice risulta

"irragionevolmente destinatario di determinazioni insindacabili

dell'autorità amministrativa che incidono sui diritti del soggetto

imputato, diritti che il sistema processuale (art. 275 cod. proc.

pen.) affida alle determinazioni del suddetto organo giurisdizionale,

e ciò proprio in virtù del loro rilievo costituzionale";

che, infine, la tutela dei diritti dell'imputato non potrebbe

dirsi assicurata attraverso il reclamo al tribunale di sorveglianza

previsto dal comma 2-bis dell'art. 41-bis considerato che: 1) "in

presenza di patologie riscontrate a mezzo accertamento peritale, la

decisione sulla "adeguatezza" della misura cautelare in corso è di

esclusiva competenza del giudice investito della cognizione

processuale, individuabile ex art. 279 cod. proc. pen."; 2) "a tale

giudice, pertanto, andrebbero devolute tutte le questioni che

attengono al rapporto tra la legittimità della protrazione della

misura detentiva e la tutela della salute dell'imputato"; 3) "in tale

contesto, ove si ipotizzi un contrasto tra il contenuto del decreto

ministeriale e le esigenze di tutela della salute, la decisione

dell'organo giurisdizionale competente ex artt. 279 e 275 cod. proc.

pen. non può farsi dipendere dall'attivazione di un ulteriore

procedimento (il reclamo) innanzi a giudice diverso";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che secondo l'Avvocatura il giudice, tenuto ad orientare le

proprie scelte secondo il principio del necessario contemperamento

fra le esigenze di cautela processuale e la tutela della salute

dell'imputato, deve privilegiare la scelta di misure cautelari meno

afflittive là dove il regime carcerario sia in concreto

incompatibile con lo stato di salute del soggetto e a tal fine può

prendere in considerazione anche la circostanza che l'imputato sia

sottoposto al regime derogatorio di cui all'art. 41-bis comma 2,

dell'ordinamento penitenziario;

che d'altra parte l'attribuzione in via esclusiva al

tribunale di sorveglianza del potere di sindacare la legittimità dei

provvedimenti ministeriali soddisfa l'esigenza di garantire un

controllo giurisdizionale da parte di un organo specializzato, idoneo

a evitare che in concreto i provvedimenti ministeriali contraddicano

le finalità rieducative della pena, comportino trattamenti contrari

al senso di umanità, ovvero violino diritti della persona.

Considerato che il giudice rimettente, investito di una richiesta

di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in

carcere per motivi di salute, vorrebbe essere abilitato, nei limiti

in cui sia necessario per tutelare il diritto alla salute, a

sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sospensione delle

ordinarie regole di trattamento disposto nei confronti dell'imputato

a norma dell'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 41-bis comma 2-bis

dell'ordinamento penitenziario, che attribuisce in via esclusiva al

tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami

avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia emessi a norma

del comma 2 del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli

artt. 3, 32 e 101 Cost., in quanto al giudice che procede è

irragionevolmente precluso qualsiasi controllo sui contenuti del

provvedimento ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di

trattamento al fine di tutelare il diritto alla salute del detenuto;

che nel caso di specie il giudice a quo pur ritenendo che il

"rilevante disturbo psichico" dell'imputato, provocato dalle

condizioni di vita carceraria e, in particolare, dalla limitazione

dei colloqui con i familiari imposta con il decreto ministeriale, non

fosse, allo stato, tale da determinare una incompatibilità assoluta

con la custodia cautelare a norma degli artt. 299, comma 4-ter e 275,

comma 4-bis cod. proc. pen., aveva sollecitato, peraltro senza esito,

la competente autorità ministeriale ad ammettere l'imputato a fruire

di quattro colloqui mensili con i familiari;

che, a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis

e ter cod. proc. pen., il giudice non può disporre né mantenere la

custodia cautelare in carcere quando le condizioni di salute

dell'imputato risultano incompatibili con lo stato di detenzione

ovvero sono comunque tali da non consentire adeguate cure in carcere;

che, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza, il

giudice che procede, al fine di dare piena attuazione al diritto alla

salute, è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del

detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis comma 2,

dell'ordinamento penitenziario, valutandone gli effetti sulle

condizioni di salute dell'imputato ai fini del giudizio di

compatibilità in concreto con lo stato di detenzione;

che la competenza del giudice che procede opera su un piano

diverso e non confliggente con quella del tribunale di sorveglianza

che, a norma dell'art. 41-bis comma 2-bis dell'ordinamento

penitenziario, decide sui reclami avverso i provvedimenti

ministeriali di sospensione delle ordinarie regole di trattamento;

che, ove il sindacato sul contenuto del provvedimento

ministeriale di sospensione venisse attribuito, come richiesto dal

rimettente, anche al giudice che procede, ne deriverebbe una

sovrapposizione delle competenze del giudice di cognizione e del

tribunale di sorveglianza, che potrebbe dare luogo a contrasti di

pronunce tra i due organi ed anche tra diversi giudici che procedono

nei confronti del medesimo imputato;

che a tali possibili contrasti ha appunto inteso porre

rimedio l'art. 41-bis, comma 2-bis dell'ordinamento penitenziario,

prevedendo che sui reclami avverso il provvedimento ministeriale è

sempre competente il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione

sull'istituto a cui è assegnato il detenuto, anche nel caso di

trasferimenti disposti a norma dell'art. 42 del medesimo ordinamento;

che del resto, già prima della introduzione nell'art. 41-bis

dell'ordinamento penitenziario del comma 2-bis ad opera della legge

7 gennaio 1998, n. 11, questa Corte aveva affermato che la competenza

a sindacare la legittimità dei provvedimenti di sospensione delle

ordinarie regole di trattamento "deve riconoscersi a quello stesso

organo giurisdizionale cui è demandato il controllo

sull'applicazione [...] del regime di sorveglianza particolare, ai

sensi dell'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario" posto che tale

istituto "nella sua concreta applicazione viene ad assumere un

contenuto largamente coincidente con il regime differenziato"

previsto dall'art. 41-bis comma 2, del medesimo ordinamento (v.

sentenza n. 410 del 1993, che a sua volta richiama la sentenza n. 349

del 1993);

che, in particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare

che, ai fini del sindacato del tribunale di sorveglianza sui

provvedimenti disposti ex art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento

penitenziario, "appaiono particolarmente pregnanti" le indicazioni

contenute nell'art. 14-quater comma 4, dell'ordinamento penitenziario

(v. sentenza n. 351 del 1996), tra le quali figura - per quanto

rileva nel caso di specie - un richiamo alle esigenze di tutela della

salute;

che la tutela del diritto alla salute, di cui l'imputato

detenuto lamenti la lesione a causa dei contenuti del provvedimento

ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento,

risulta così assicurata, da un lato, dai poteri conferiti in materia

di libertà personale al giudice che procede e, dall'altro, dal

controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di

sorveglianza a garanzia dei diritti del detenuto;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,

dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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