Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 17 luglio 1997 dal tribunale di sorveglianza di Napoli, iscritta

al n. 757 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza

emessa il 17 luglio 1997, pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1997,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione, dell'art.

41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà);

che, secondo il remittente, la norma impugnata contrasta con gli

artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,

della Costituzione, in quanto ipotizzerebbe una specifica categoria

di detenuti, predeterminati per dettato normativo in base al titolo

del reato per cui sono condannati o indagati, assoggettati ad un

regime di esecuzione della detenzione diverso da quello disposto per

la criminalità ordinaria, e consentirebbe applicazioni senza limiti

di tempo e proroghe ripetute del regime speciale senza nuove

motivazioni riferibili alla condotta del detenuto, al di fuori di

situazioni di eccezionalità e senza una verifica costante e continua

degli sviluppi della situazione;

che, inoltre, il giudice a quo sostiene che la situazione di

fatto creata dalle proroghe, con il "ripetersi monotono e immotivato

di contestazioni consolidate", ostacola l'esplicazione del diritto di

difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione;

che la norma impugnata sarebbe altresì in contrasto con l'art.

27, secondo (rectius: terzo) comma, della Costituzione, in quanto le

restrizioni disposte, incidenti sulla pena e sul grado di libertà

personale del detenuto, si concretizzerebbero in un trattamento di

fatto contrario al senso di umanità e si opporrebbero al fine di

rieducazione del condannato, equivalendo al riconoscimento che

determinate categorie di soggetti sfuggono a qualunque tentativo di

risocializzazione; nonché con l'art. 27, primo (rectius: secondo)

comma, della Costituzione, laddove consente l'applicazione del regime

speciale anche a chi sia solo imputato, non ancora condannato

definitivamente, per i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario;

che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di

irretroattività delle norme penali di cui all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, in quanto i decreti ministeriali attuativi

dell'art. 41-bis che aggiungerebbero "pena a pena" e comunque

restringerebbero ulteriormente lo "spazio vitale" del detenuto,

applicano il regime speciale anche a detenuti condannati o imputati

per reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 41-bis

medesimo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, o

in subordine infondata.

Considerato che identica questione, in riferimento agli stessi

parametri, proposta fra l'altro dal medesimo giudice remittente, è

stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione dalla

sentenza n. 376 del 1997, sopravvenuta dopo l'instaurazione del

presente giudizio;

che nella citata sentenza questa Corte, in conformità alle

precedenti sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e 351 del 1996, ha

affermato che l'art. 41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario,

la cui finalità è essenzialmente quella di impedire i collegamenti

dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali fra loro e

con i membri di queste che si trovino in libertà, si sottrae alle

censure di illegittimità costituzionale, ancora una volta mosse dal

remittente, in quanto può e deve essere oggetto di una

interpretazione restrittiva, la quale esclude la possibilità che i

decreti applicativi del regime differenziato incidano sul "residuo"

di libertà personale spettante al detenuto e sugli aspetti

dell'esecuzione che toccano la qualità e la quantità della pena;

comporta la necessità di applicazioni limitate nel tempo, congrue al

fine e adeguatamente motivate, anche in sede di proroga, in ordine

alla permanenza attuale dei presupposti; non consente di sottoporre i

detenuti a trattamenti contrari al senso di umanità né di

escluderli dalle attività di osservazione e trattamento nonché da

quelle volte alla realizzazione della personalità; e che, così

interpretata, la norma impugnata non viola né i diritti alla tutela

giudiziaria e alla difesa, né il principio di presunzione di non

colpevolezza, né quello di irretroattività della legge penale;

che l'ordinanza in esame ripropone gli stessi profili ed

argomenti già esaminati nella citata sentenza n. 376 del 1997, dalla

cui motivazione la Corte non ha ragione di discostarsi, risultando

dunque manifestamente infondata la questione ora riproposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41-bis comma 2, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27 e 113 della Costituzione,

dal tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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