Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1997

Altra decisione · depositata il 28/02/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

10-bis, del d.-l. 10 maggio 1993, n 148 (Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella

legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7,

del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di

occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito

nella legge 19 luglio 1994, n. 451, promosso con ordinanza emessa il

22 marzo 1996 dal pretore di Torino sul ricorso proposto da Levorato

Maria contro INPS, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Levorato Maria e dell'INPS,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Levorato Maria, Carlo De

Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 marzo 1996, il pretore di

Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10-bis

del d.-l. 10 maggio 1993, n 148 (Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19

luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7, del

d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di

occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito

nella legge 19 luglio 1994, n. 451, nella parte in cui non fa salvi i

limiti di età previsti dalla pregressa normativa anche con riguardo

ai soggetti posti in mobilità corta anteriormente al decreto

legislativo n. 503 del 1992, per i quali il diritto alla pensione di

vecchiaia sarebbe maturato allo scadere del triennio di indennità di

mobilità;

che a parere del rimettente la norma impugnata impedirebbe di

fatto la possibilità di estendere alle ipotesi di mobilità corta la

disciplina prevista per le ipotesi di mobilità lunga, così

determinando una disparità di trattamento tra coloro che, prima

della riforma dei limiti di età pensionabile, siano stati collocati

in mobilità lunga e coloro che siano stati collocati in mobilità

corta; solo per i primi, infatti, la norma impugnata stabilisce la

deroga alla nuova normativa sui limiti dell'età pensionabile,

disciplinando così in modo differente situazioni analoghe;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti la parte privata e l'INPS; la parte privata, con

argomentazioni analoghe a quelle svolte dal giudice rimettente, ha

concluso per l'accoglimento della questione; l'INPS ne ha invece

sostenuto l'infondatezza rilevando la non equiparabilità dei due

istituti posti a raffronto, in considerazione del fatto che gli

stessi rispondono a diverse finalità;

che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice a quo

alla stregua dello ius superveniens rappresentato dal d.-l. 12 aprile

1996, n. 195.

Considerato che successivamente alla emanazione dell'ordinanza di

rimessione è entrato in vigore il d.-l. 14 giugno 1996, n. 318

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno del

reddito), convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, il cui art. 1,

comma 3, ha esteso ai lavoratori disoccupati, per i quali non trovava

applicazione la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge

23 luglio 1991, n. 223, (e cioè quelli posti in mobilità corta) il

trattamento di indennità di mobilità fino al momento della

maturazione del diritto alla pensione;

che a seguito di tale intervento legislativo, risultando mutato

il quadro normativo assunto dal giudice rimettente, si rende

necessario, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo affinché

provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del

sopracitato ius superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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