Art. 22 — Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. (( L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. )) I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Testo vigente dal 28 maggio 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18449/2025

    7 luglio 2025

    In tema di indennità di maternità spettante alle assistenti di volo, il pagamento sulla base di un criterio di computo ritenuto legittimo e non contestato al momento della relativa erogazione non può essere interpretato come direttamente discriminatorio dei diritti della madre sulla base di una diversa interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta, dovendosi piuttosto qualificare come inadempimento parziale della corrispondente obbligazione, tutelabile mediante gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come direttamente discriminatoria, per violazione della normativa sulla tutela della maternità, la liquidazione, da parte dell'Inps, dell'indennità di maternità dovuta a un'assistente di volo, determinandola sulla base del computo dell'indennità di volo al 50% - alla stregua di un'interpretazione avallata dalla giurisprudenza e non contestata dalla lavoratrice - anziché al 100%, come successivamente invalso sulla scorta di sopravvenuto orientamento della giurisprudenza di legittimità).

    Art. 22 · Art. 23 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 25 Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 273 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2001 al 28 maggio 2003. 10 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. L'indennita' aggiunto: di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1aggiunto: , del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, tolto: ed e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia aggiunto: e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art22 · fonte del testo

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