Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto dall'INPS contro Di Corato Riccardina ed altre,

iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 40,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Di Corato Riccardina ed altre e

dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Antonio Pellegrini per Di Corato Riccardina ed

altre e Giuseppe Fabiani per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia previdenziale nei confronti

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la Corte di

cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro

ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

La norma impugnata stabilisce che l'indennità di mobilità non

venga più corrisposta allorquando il lavoratore raggiunga l'età

pensionabile ovvero, se a questa data non sia ancora maturato il

diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui

tale diritto viene a maturazione. La Corte rimettente rileva che tale

norma si fonda evidentemente sul presupposto che la necessità di un

intervento assistenziale pubblico (costituito, appunto,

dall'erogazione dell'indennità di mobilità) debba venir meno nel

momento in cui il lavoratore può fare fronte alle proprie esigenze

di vita grazie al trattamento pensionistico ormai conseguito. Deve

tuttavia considerarsi che il sistema mantiene una diversità in

ordine all'età pensionabile per la donna, fissata a cinquantacinque

anni, rispetto a quella dell'uomo, che è invece stabilita al

compimento dei sessant'anni; e detta diversità è rimasta nonostante

le declaratorie di illegittimità costituzionale compiute da questa

Corte con le sentenze n. 137 del 1986 e n. 498 del 1988. Come risulta

dalla seconda delle due pronunce, il cui contenuto è stato poi

ripreso anche dalle successive sentenze n. 371 del 1989 e n. 404 del

1993, la parificazione dell'età lavorativa della donna rispetto a

quella dell'uomo non ha portato con sé anche la parificazione

dell'età pensionabile, che per la prima è rimasta all'età di

cinquantacinque anni. Da tanto deriva la rilevanza della presente

questione, perché le ricorrenti, tutte ultracinquantacinquenni, si

sono viste negare dall'INPS il diritto all'indennità di mobilità in

forza del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la norma

impugnata confligge con i richiamati parametri costituzionali,

poiché l'esclusione delle lavoratrici ultracinquantacinquenni dai

benefici collegati all'erogazione dell'indennità di mobilità si

risolve in un'irrazionale discriminazione delle stesse rispetto ai

lavoratori. Le prime, infatti, non possono incrementare la propria

anzianità contributiva e sono, in sostanza, collocate

obbligatoriamente in pensione; ne consegue una sorta di deminutio

della donna lavoratrice che si sente ancora in grado di svolgere

attivamente il proprio ruolo, in contrasto con i principi enunciati

nelle citate sentenze costituzionali, secondo cui l'età lavorativa

della donna dev'essere la stessa fissata per l'uomo.

La Corte rimettente, pertanto, chiede che la norma impugnata

venga dichiarata costituzionalmente illegittima.

2. - Si sono costituite in giudizio le ricorrenti del giudizio a

quo con un unico atto difensivo, facendo proprie integralmente le

osservazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo

l'accoglimento della prospettata questione.

3. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, osservando

preliminarmente che le perplessità di natura costituzionale

manifestate dalla Corte di cassazione sono state ritenute non fondate

dalla medesima Corte, in diversa composizione, con la sentenza

n. 3439 del 1998. In questa seconda pronuncia la Corte regolatrice,

richiamando le sentenze n. 296 e n. 435 del 1994 della Corte

costituzionale, ha rilevato che il diritto all'indennità di

mobilità viene meno non tanto per il semplice raggiungimento

dell'età pensionabile, quanto per l'effettiva maturazione dei

requisiti per la titolarità della pensione. Ne consegue che

l'apparente lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna è

la conseguenza del permanente favore verso la lavoratrice, cui è

stato consentito di raggiungere il diritto a pensione ad un'età

inferiore rispetto al lavoratore. Tale opzione legislativa risponde

alla ratio dell'indennità in parola, che è quella di assicurare ai

lavoratori un sostegno economico di carattere assistenziale, sostegno

che non ha più ragion d'essere quando si matura il diritto ad avere

un maggior trattamento economico.

Ad avviso dell'INPS, inoltre, il conseguimento del diritto alla

pensione non esclude le lavoratrici dal novero dei dipendenti per i

quali è stata attivata la procedura di mobilità, procedura dalla

quale derivano gli effetti indicati dalla sentenza n. 413 del 1995 di

questa Corte. Né il pensionamento di vecchiaia è incompatibile con

la rioccupazione presso la medesima impresa o presso terzi datori di

lavoro o con un lavoro autonomo, sicché la lavoratrice pensionata

può acquisire un'ulteriore fonte di contribuzione.

Si conclude, pertanto, escludendo che la norma denunciata vi'oli

gli indicati parametri, poiché l'acquisizione del diritto a

pensione, che copre tutto l'arco della vita, ben può garantire le

esigenze di sostentamento che l'indennità di mobilità è chiamata a

soddisfare. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, sezione lavoro, ritiene che

l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sia in

contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui,

disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta

successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile,

prevede l'anticipato allontanamento dal mondo del lavoro, con

incidenza anche sull'anzianità contributiva e, quindi, sulla misura

della pensione, della donna che abbia maturato il diritto alla

pensione di vecchiaia. La doglianza si fonda sul presupposto che,

essendo fissata l'età pensionabile per le donne a cinquantacinque

anni anziché a sessanta, la norma impugnata sottrarrebbe alla donna

lavoratrice il diritto all'indennità di mobilità (con tutto ciò

che ne consegue) con cinque anni di anticipo rispetto all'uomo, in

tal modo introducendo una discriminazione basata esclusivamente sul

sesso.

A sostegno della doglianza il giudice a quo richiama le sentenze

n. 137 del 1986, n. 498 del 1988, n. 371 del 1989 e n. 404 del 1993

di questa Corte, le quali hanno affermato il principio per cui

"l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo,

mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione

di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno d'età, onde poter

soddisfare esigenze peculiari della donna medesima".

2. - La questione è infondata.

Costituisce un dato pacifico, emergente dalle sentenze di questa

Corte correttamente richiamate dalla Corte di cassazione, che l'età

lavorativa per le donne è stata equiparata a quella dell'uomo,

dovendosi intendere con tale affermazione che alle prime è

riconosciuta la possibilità di optare per la prosecuzione

dell'attività lavorativa fino al sessantesimo anno di età (in tal

senso è anche l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, da

leggersi alla luce della sentenza n. 498 del 1988 di questa Corte). A

tale parificazione, però, non corrisponde, nella vigenza del sistema

pensionistico attuale, una parificazione dell'età pensionabile, che

per le donne è rimasta fissata al compimento del cinquantacinquesimo

anno di età.

3. - La Corte di cassazione, nel prospettare l'odierna questione,

muove sostanzialmente dal presupposto che la diversità di età

pensionabile tra uomo e donna non deve tradursi, come avverrebbe nel

caso di specie, in un pregiudizio per le lavoratrici. Nel compiere

siffatto ragionamento, tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette

altre considerazioni che giustificano l'esclusione della prospettata

incostituzionalità.

Occorre innanzitutto rilevare, infatti, che la posizione di chi

è stato collocato in mobilità non può essere posta sullo stesso

piano rispetto a quella del lavoratore cui provvede la cassa

integrazione salariale. L'erogazione della prima indennità, che

rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti ammortizzatori

sociali, consiste in un trattamento di favore che la collettività

riserva, in nome dei principi di solidarietà sociale contenuti

nell'art. 38 Cost., a quei lavoratori che, per particolari ragioni

previste dalla legge, vedono risolto il loro rapporto di lavoro; per

cui chi beneficia di detto trattamento è già, in sostanza, un

disoccupato. Ne deriva che il riferimento alla giurisprudenza

costituzionale sulla parità di età lavorativa tra uomo e donna

appare non pienamente conferente in rapporto alla situazione di

coloro che sono posti in mobilità, i quali non sono lavoratori

attivi.

La specialità dell'indennità in esame rende ragionevole e non

confliggente con gli invocati parametri costituzionali la previsione

legislativa oggi contestata, secondo cui l'indennità di mobilità è

incompatibile con il trattamento pensionistico di vecchiaia (v. pure

l'art. 6, comma settimo, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della

legge 19 luglio 1993, n. 236, che stabilisce l'incompatibilità tra

assegno o pensione di invalidità ed indennità di mobilità). È

evidente, invero, che una provvidenza di carattere definitivo come la

pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita

residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno le ragioni

giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio, che cessa

dopo un limitato periodo di tempo e che è finalizzato a soddisfare

le esigenze minime riconosciute e protette dall'art. 38 della

Costituzione. E che la pensione rappresenti, per così dire, un

emolumento sostitutivo nel tempo dell'indennità di mobilità è

confermato anche dall'esistenza della cosiddetta mobilità "lunga",

il cui obiettivo è proprio quello di "consentire ai lavoratori, in

possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione dettati dalla

norma, di percepire l'indennità sino alla maturazione dei

trattamenti di vecchiaia, ed anche di anzianità" (sentenza n. 402

del 1996).

È significativo, del resto, che la stessa sezione lavoro della

Corte di cassazione, con la sentenza n. 3439 del 1998 richiamata

dall'INPS, in presenza di una fattispecie analoga a quella odierna,

non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, non

ravvisando nella norma oggi impugnata alcun vulnus degli articoli 3,

37 e 38 della Carta fondamentale.

4. - È opportuno ancora ricordare che, secondo i rilievi già

compiuti da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 345 del 1994,

l'aver mantenuto per le donne un'età pensionabile più bassa di

quella degli uomini costituisce una sorta di "privilegio" per le

prime, non in contrasto con l'art. 37 della Costituzione,

soggiungendosi che "la lamentata disparità di disciplina, essendo

una conseguenza della differenziazione dell'età pensionabile tra

uomo e donna, non appare lesiva del principio di uguaglianza". Né

può ritenersi che il pensionamento della donna ad un'età anticipata

rispetto a quella dell'uomo sia incompatibile con una eventuale

rioccupazione presso la stessa o altra impresa, con la relativa

possibilità di cumularne in gran parte il reddito (decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10).

Non va taciuto, infine, come già precisato dalla Corte nella

sentenza n. 413 del 1995, che l'erogazione dell'indennità di

mobilità non è che uno degli aspetti conseguenti all'iscrizione del

lavoratore nelle relative liste. In altre parole, con l'iscrizione si

determinano anche altre conseguenze favorevoli per il lavoratore

ormai disoccupato (v. l'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del

1991), che permangono anche se questi non percepisca più

l'indennità di mobilità in conseguenza dell'ormai raggiunta

pensione. Il persistere di tali effetti positivi, estensibili alle

lavoratrici, vale a confermare la legittimità costituzionale della

norma impugnata, essendo venuta meno solo la ratio della provvisoria

indennità di mobilità una volta maturato il diritto al migliore e

permanente trattamento pensionistico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari