Corte costituzionale

Sentenza n. 423/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/09/1995 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti

di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1994 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra Mantovani Tiziana e

l'INPS, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Mantovani Tiziana,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Mantovani Tiziana, Giuseppe

Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Mantovani Tiziana - la

quale, dopo aver usufruito del periodo di astensione dal lavoro,

obbligatoria e facoltativa, per gravidanza, nonché di un ulteriore

periodo di aspettativa non retribuita, ed essere stata

successivamente collocata in mobilità, aveva convenuto in giudizio

l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di

mobilità ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prestazione

che l'INPS si rifiutava di erogare opponendo l'insussistenza del

requisito dell'anzianità di servizio non potendo la lavoratrice far

valere un periodo di sei mesi di lavoro effettivo, come prescritto

dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991 cit. - l'adito

pretore di Torino con ordinanza del 6 agosto 1994 ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dei cit. artt.

7, comma 1, e 16, comma 1, per sospetta violazione degli artt. 3, 37,

primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Premette il giudice rimettente che l'art. 16, comma 1, prevede che

- nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione

del personale ex art. 24 legge cit. da parte delle imprese diverse da

quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina

di intervento straordinario di integrazione salariale - il lavoratore

ha diritto all'indennità di mobilità di cui al precedente art. 7

soltanto se possa far valere un'anzianità di servizio di dodici

mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi

compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie,

festività, e infortuni.

Tale disciplina confliggerebbe - nella prospettazione del giudice

rimettente - con plurimi parametri costituzionali.

Innanzi tutto vi sarebbe vulnerazione degli artt. 3, primo comma,

e 38, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo che la norma

censurata, limitando i periodi di sospensione utili a tutti gli

effetti alla stregua di lavoro effettivo ai soli casi correlati a

ferie, festività ed infortuni, determinerebbe una irrazionale ed

immotivata discriminazione in danno dei lavoratori di entrambi i

sessi rispetto a tutti gli altri casi di sospensione legale del

rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

Inoltre vi sarebbe violazione degli artt. 3, primo e secondo

comma, e 37, primo comma, della Costituzione specificamente in danno

della lavoratrice, la quale, in quanto donna e madre, si troverebbe

in una situazione di più marcata discriminazione rispetto agli altri

lavoratori atteso che la prescritta condizione di aver prestato

necessariamente almeno sei mesi di effettivo lavoro non le

consentirebbe l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e

le creerebbe una forte remora in relazione alla realizzazione di tale

peculiare funzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in

ragione della discrezionalità del legislatore nel fissare i

requisiti soggettivi per l'attribuzione dell'indennità di mobilità.

3. - Si è costituita la ricorrente Mantovani Tiziana chiedendo -

anche con una successiva memoria - che le disposizioni censurate

siano dichiarate incostituzionali.

4. - Si è costituito anche l'INPS concludendo per l'infondatezza

della questione sollevata. Da una parte la difesa dell'Istituto

sostiene la non equiparabilità dei periodi di astensione dal lavoro

per maternità ai periodi di ferie, festività ed infortuni,

espressamente computabili come periodi di lavoro effettivamente

prestato, giacché, mentre questi ultimi periodi sono riconducibili o

ad interruzioni fisiologiche delle prestazioni lavorative (ferie,

festività) o a cause che attengono allo svolgimento dell'attività

aziendale (infortuni), invece i primi, al pari di tutti gli altri

casi di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla

conservazione del posto, sono correlati a cause attinenti alla

persona del lavoratore. D'altra parte l'astensione dal lavoro per

maternità non è priva di rilevanza sia perché essa concorre al

raggiungimento di una anzianità aziendale di dodici mesi, pur

richiesta per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, sia

perché è valutabile ai fini del trattamento ordinario di

disoccupazione, di minor importo, ma pur sempre adeguato alle

esigenze di vita della lavoratrice allorché sia rimasta disoccupata.

Nella discussione orale, nel corso della pubblica udienza, la

difesa dell'INPS ha comunicato l'avvenuto pagamento alla ricorrente

del beneficio previdenziale richiesto, sicché nel giudizio a quo

sarebbe da ritenersi cessata la materia del contendere. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma,

37 e 38, secondo comma, della Costituzione - degli artt. 7, comma 1,

e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia

di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro

ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte

in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della

lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del

raggiungimento del limite minimo di sei mesi di "lavoro

effettivamente prestato" per poter beneficiare dell'indennità di

mobilità. In particolare il giudice rimettente prospetta la

questione sotto un duplice profilo sospettando la violazione: a)

degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione

perché, quanto ai periodi considerati utili agli effetti della

maturazione dell'anzianità necessaria per beneficiare

dell'indennità di mobilità, le disposizioni censurate discriminano

ingiustificatamente in danno dei lavoratori di entrambi i sessi tra

le ipotesi di assenza dal servizio per "ferie, festività ed

infortuni" (le uniche utili quali "lavoro effettivamente prestato") e

quella di assenza in tutti gli altri casi di sospensione dal rapporto

(tra cui anche quella correlata alla gravidanza o al puerperio); b)

degli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della

Costituzione perché specificamente la lavoratrice donna - alla quale

non è riconosciuto, al fine suddetto, il periodo di assenza dal

servizio per gravidanza e puerperio come periodo di "lavoro

effettivamente prestato" - si trova in una più marcata situazione di

discriminazione rispetto agli altri lavoratori e non le viene

consentito di adempiere alla sua funzione familiare di genitrice.

2. - Preliminarmente va affermata l'inidoneità di fatti

successivi all'emissione dell'ordinanza con cui è stata sollevata la

questione di costituzionalità ad incidere sulla rilevanza della

stessa, ancorché potenzialmente conducenti a comportare nel giudizio

a quo il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte

attrice con conseguente cessazione della materia del contendere.

3. - Nel merito la questione non è fondata sotto il primo profilo

dedotto dal giudice rimettente (da esaminarsi prioritariamente in

ragione della sua più ampia ed assorbente portata rispetto al

secondo profilo).

Va premesso che l'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991

riconosce il beneficio dell'indennità di mobilità ove ricorrano

determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, tra cui, in

particolare, il requisito di anzianità del lavoratore, espressamente

prescritto dal successivo art. 16; disposizione questa che richiede

che il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno

dodici mesi, di cui almeno sei di "lavoro effettivamente prestato,

ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,

festività e infortuni". Nel calcolo di tale particolare requisito di

anzianità minima è posta quindi un'equiparazione al "lavoro

effettivamente prestato" soltanto per le ipotesi di ferie, festività

ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione

dello svolgimento della prestazione lavorativa, genericamente

considerata a prescindere dalle ragioni specifiche dell'interruzione

della prestazione. Tale differenziazione di disciplina trova però

una sufficiente giustificazione nella peculiarità delle ipotesi

considerate, atteso che da una parte ferie e festività attengono

alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non

meno del riposo settimanale), d'altra parte l'infortunio (da

intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come

riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello

dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione

del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio

nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa, sicché si

giustifica un atteggiamento di maggior favore per il lavoratore che,

non solo senza sua colpa, ma proprio per adempiere agli obblighi

derivantigli dal rapporto di lavoro, si ritrova impedito a proseguire

nell'espletamento delle sue mansioni.

4. - La medesima questione è invece fondata sotto il secondo

(più limitato) profilo evocato dal giudice rimettente, profilo che

fa riferimento ad una particolare ipotesi esclusa, quella della

lavoratrice in gravidanza o puerperio.

Non senza aver preliminarmente rilevato che la questione non può

essere risolta - come richiede la difesa della parte privata

costituita - in via interpretativa in ragione dell'inequivocabile

tenore letterale delle disposizioni censurate da cui si desume

l'esclusione dell'equiparabilità del periodo di sospensione dal

lavoro per gravidanza e puerperio dal "lavoro effettivamente

prestato", può affermarsi che se da una parte è consentito ripetere

analoga valutazione di giustificatezza della disciplina differenziata

per ferie e festività, a diverse conclusioni deve invece pervenirsi

se si considera l'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e la si pone in

comparazione con l'ipotesi della sospensione del lavoro per essere la

lavoratrice in congedo per maternità o puerperio. Ciò implica di

verificare, in un complessivo bilanciamento di valori (richiesto per

essere la questione di costituzionalità posta non solo sotto il

profilo dell'asserita disparità di trattamento ex art. 3 della

Costituzione, ma anche dell'insufficiente protezione della donna

lavoratrice ex art. 37, primo comma, della Costituzione), se a fronte

delle particolari ragioni che giustificano una speciale tutela del

lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro non siano

rinvenibili altre ragioni che implichino una non minor tutela della

lavoratrice nella fattispecie comparata.

Soccorre a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte che ha

più volte sottolineato il rilievo costituzionale del valore

rappresentato dal ruolo di madre della lavoratrice (sentenze n. 181

del 1993, nn. 61 e 132 del 1991); rilievo che comporta che, nel

rapporto di lavoro, non possono frapporsi né ostacoli, né remore,

alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio,

dovendo essere assicurata una "speciale adeguata protezione" al

bambino e alla madre, la quale deve esser posta in condizioni (di

lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione

familiare. In particolare si è affermato che il principio posto

dall'art. 37 della Costituzione - collegato al principio di

eguaglianza - impone alla legge di impedire che possano, dalla

maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare

conseguenze negative e discriminatorie (sentenza n. 61 del 1991).

Tale speciale esigenza di tutela è già espressa in via generale

dal disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 1204 del 1971 che

prevedono la computabilità nell'anzianità di servizio della

lavoratrice in gravidanza o puerperio sia dei periodi di astensione

obbligatoria sia di quelli di astensione facoltativa dal servizio,

seppur i primi soltanto (e non altresì i secondi) anche agli effetti

della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) e delle ferie.

Tale computabilità è invece contraddetta dalla disposizione

censurata che esclude la rilevanza di qualsiasi periodo di astensione

per gravidanza o puerperio al fine dell'integrazione del requisito

dei sei mesi di "lavoro effettivamente prestato"; contraddittorietà

che - pur risolvendosi in termini di prevalenza della disciplina

speciale rispetto a quella generale - svela l'inadeguata tutela della

maternità, atteso che la lavoratrice risulterebbe inammissibilmente

penalizzata potendo venire indotta ad evitare la gravidanza al fine

di maturare il requisito che, in caso di collocamento in mobilità,

condiziona l'erogazione dell'indennità di mobilità, la cui

eventuale perdita non sarebbe sufficientemente compensata dalla

spettanza della (meno favorevole) indennità di disoccupazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti

di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione

dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano

computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi

di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare

dell'indennità di mobilità;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro) sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal

Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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