Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 4, commi 4 e 9, 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23

luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 3

febbraio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente

tra Cotardo Tiziana ed altre e la ditta LUEL ed altre, iscritta al n.

1203 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il pretore di Lecce - nel corso di un giudizio in cui i

lavoratori licenziati per cessazione di attività aziendale avevano

richiesto che venisse accertato il loro diritto ad essere collocati

in mobilità - sollevò, con ordinanza del 18 maggio 1994, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23

luglio 1991, n. 223, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'indennità in

argomento possa spettare anche a soggetti non iscritti nelle liste di

mobilità che posseggano i relativi requisiti.

Con sentenza n. 413 del 1995, questa Corte dichiarò non fondata la

questione, osservando che il diritto all'indennità costituisce una

tra le molteplici conseguenze dell'iscrizione nelle liste, e

aggiungendo che non poteva esaminare, "in quanto eccedente rispetto

al thema decidendum devoluto alla Corte stessa", "la conformità, o

meno, a Costituzione della disciplina (non già del presupposto

dell'indennità di mobilità ma) della stessa iscrizione nelle liste

suddette (art. 4)".

1.2. - Lo stesso giudice, con ordinanza emessa il 3 febbraio 1996

nel corso del medesimo processo - dopo aver ricordato che il datore

di lavoro ha verbalmente proceduto al licenziamento di tutti i

dipendenti per cessazione di attività - ha sollevato, in relazione

agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale,

dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6,

comma 1, e 7, comma 1, della già citata legge n. 223 del 1991, nella

parte in cui riserva soltanto al datore di lavoro e non anche, in

alternativa, ai lavoratori licenziati per cessazione di attività

"l'iniziativa o il compimento degli atti indispensabili" per

l'iscrizione nelle liste di mobilità da compilarsi a cura

dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Osserva il rimettente come, in caso di cessazione dell'attività

aziendale, la procedura di mobilità trovi applicazione soltanto per

la parte compatibile, in particolare quella che tende ad assicurare

ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale. In tale ipotesi i

motivi della decisione imprenditoriale di cessare l'attività

risultano insindacabili da parte del giudice, né sarebbe possibile

l'effettiva reintegrazione del lavoratore ove fosse accertata

l'invalidità o l'inefficacia del recesso. L'inesistenza o il mancato

perfezionamento degli adempimenti, sia pure soltanto formali, cui il

datore di lavoro è tenuto nella procedura in questione, determina la

mancata iscrizione dei lavoratori nelle liste e, quindi,

l'impossibilità di acquisire quello status che è condizione, tra

l'altro, della percezione dell'indennità, anche se gli stessi siano

in possesso dei requisiti di anzianità aziendale previsti dall'art.

16, comma 1, della legge.

D'altra parte - aggiunge il rimettente - non sarebbe possibile

alcuna indagine circa la legittimità del comportamento del soggetto

pubblico, al fine di richiedere al giudice ordinario l'accertamento

incidentale dell'illegittimità della mancata iscrizione, atteso che

quest'ultima è stata rifiutata per il difetto del presupposto, cioè

per le mancate comunicazioni facenti carico al soggetto privato.

Ma - sempre secondo il rimettente - non sembra ragionevole

condizionare l'iscrizione, produttiva di effetti previdenziali e

sociali, alla sola iniziativa del datore di lavoro, estraneo ai

rapporti che dall'iscrizione stessa conseguono e, in ipotesi,

indifferente ai riflessi economici negativi della propria condotta. E

ciò anche alla stregua dei princìpi generali, secondo cui un

diritto non può essere condizionato dal comportamento di altro

soggetto, che non sia giustificato da seri e apprezzabili motivi ma

sia invece solo conseguente a una scelta arbitraria.

La prospettazione, secondo quanto precisa il pretore di Lecce, non

riguarda più dunque la mancata corresponsione dell'indennità di

mobilità ai non iscritti alle liste che pure ne avrebbero avuto

diritto, bensì ("prendendo atto dei rilievi mossi dalla Corte

costituzionale") l'irragionevolezza e il contrasto con il principio

di eguaglianza, correlato con l'art. 38 della Costituzione, espresso

dall'impossibilità di essere iscritti nelle liste di mobilità per

lavoratori, i quali pur posseggono i relativi requisiti.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza, in

quanto le parti ricorrenti nel giudizio a quo si sarebbero limitate a

richiedere la condanna al pagamento dell'indennità di mobilità. Nel

merito, l'autorità intervenuta rileva come dal tenore dell'impugnato

art. 4 non sia ricavabile alcuno dei vizi di legittimità

costituzionale prospettati dal rimettente. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6,

comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. A parere

del rimettente, la denunciata normativa - che descrive gli

adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei

dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa

l'erogazione della relativa indennità - contrasta con gli artt. 3 e

38 della Costituzione, nella parte in cui condiziona la procedura

d'iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro

senza prevedere, in alternativa, che "l'iniziativa o il compimento"

degli atti necessari - nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi

- spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento

collettivo per cessazione dell'attività.

Secondo il rimettente, è irragionevole subordinare l'iscrizione (e

la prestazione conseguente) al comportamento (in ipotesi arbitrario)

di un terzo estraneo al rapporto previdenziale e sostanzialmente

indifferente agli effetti negativi dell'omessa iscrizione. Effetti,

che verrebbero a prodursi a carico dei lavoratori in conseguenza

della condotta omissiva del loro datore di lavoro, con disparità di

trattamento rispetto ai casi in cui quest'ultimo abbia invece

provveduto al compimento di una serie di atti formali, e con

violazione anche del diritto protetto dall'art. 38 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

2.1. - Giova rammentare che nel corso del medesimo giudizio a quo

il pretore di Lecce ebbe già a sollevare questione di legittimità

costituzionale - parimenti in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione - dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del

1991, con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di

mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non

iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di

lavoro.

Con sentenza n. 413 del 1995 questa Corte dichiarò non fondata

tale questione, osservando come il diritto alla percezione

dell'indennità non rappresenti che una tra le molteplici conseguenze

di quello status che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle

liste di mobilità. In tale momento si radica, difatti, "un

complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad

oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il

principale ma non l'unico", che non è quindi possibile enucleare

prescindendo dall'iscrizione nelle liste stesse.

L'odierna prospettazione concerne appunto quest'ultimo aspetto,

nella centralità così posta in luce da quella sentenza rispetto al

complessivo impianto della denunciata legge. Le affermazioni allora

fatte vanno dunque assunte a premessa del presente scrutinio di

costituzionalità, particolarmente là dove si rileva l'inadeguatezza

della tutela risarcitoria, segnatamente nel caso di cessazione

dell'attività aziendale, e si sottolinea la dimensione

procedimentale in cui si colloca l'iscrizione nelle liste.

2.2. - Tanto precisato, osserva la Corte che, per effetto del

rinvio operato dall'art. 24, comma 2, della legge n. 223 del 1991, le

norme in materia di mobilità si applicano anche in caso di

licenziamento collettivo per cessazione di attività, avuto riguardo

al solo requisito dimensionale delle imprese (prescindendo, dunque,

dall'avvenuta ammissione delle stesse al trattamento straordinario

d'integrazione salariale). Come risulta evidente dal testo

normativo, l'estensione alle imprese che "intendono cessare

l'attività" è frutto di un'assimilazione logica alle ipotesi di

licenziamento collettivo per "riduzione o trasformazione di attività

o di lavoro", contemplate nel precedente comma. Anche la cessazione

dell'attività, in altri termini, si vuole inserita in quella

complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità

tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione

dell'impresa sull'occupazione.

Con tale forma di tutela si comprende e si giustifica in quanto la

messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi

predisposti per la ricollocazione dei lavoratori. Ma essa assurge ad

espressione di un principio generale, che non può non valere anche

quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell'impresa

operata al di fuori d'ogni procedura: come appunto messo in risalto

dalla succitata sentenza, la sola sanzione dell'inefficacia del

recesso ex art. 5, comma 3 (con la tutela giurisdizionale che ne

consegue), non può considerarsi appagante ai fini della tutela dei

lavoratori.

2.3. - Per altro verso è evidente che la comunicazione di avvio

della procedura, così come regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4, e

la trasmissione degli elenchi di cui al comma 9 - sanzionata,

quest'ultima, con l'inefficacia se eseguita senza l'osservanza dei

modi e termini stabiliti - costituiscono atti non surrogabili

dall'intervento dei lavoratori. La presenza di questi ultimi nella

complessa procedura - quale risulta dalle indicate norme,

coinvolgente una pluralità di soggetti, privati e pubblici - non

può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali,

portatrici della dimensione collettiva degl'interessi in gioco e di

una visione d'insieme del mercato del lavoro (cfr.: sentenza n. 268

del 1994).

Tuttavia va osservato che il legislatore, successivamente alla

legge n. 223 del 1991, ha previsto un'ipotesi d'iscrizione nelle

liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore

interessato. Infatti l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993,

n. 236, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non

rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati "per

giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o

cessazione di attività o di lavoro", di richiedere l'iscrizione alla

sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla

comunicazione del licenziamento.

La norma, in quanto dettata anche per i licenziamenti individuali,

conferisce a tale sezione il potere di verificare la corrispondenza

dei motivi del recesso a quelli dichiarati dal datore di lavoro, e

proprio in relazione al difetto dei requisiti di legittimità del

licenziamento esclude il diritto all'indennità di mobilità. Ma essa

- siccome espressiva, per le considerazioni sopra svolte, di un

ampliamento della tutela dei lavoratori - va letta nel senso,

costituzionalmente adeguato, di consentire a quanti siano rimasti

privi del posto di lavoro in conseguenza del mero comportamento

datoriale che ha posto fine all'attività, di inoltrare la richiesta

d'iscrizione nelle liste; restando poi a carico dell'ufficio

regionale del lavoro e della massima occupazione l'ulteriore

controllo circa l'esistenza degli eventuali presupposti oggettivi e

soggettivi necessari per la corresponsione dell'indennità. Il

denunciato art. 6 della legge n. 223 del 1991 demanda infatti a tale

ufficio l'attività di raccolta delle informazioni concernenti la

specifica professionalità dei lavoratori, a seguito di un'analisi

tecnica compiuta dall'agenzia per l'impiego, al fine di un corretto

inserimento nella lista, tale da consentire un'appropriata

ricollocazione nel mercato del lavoro.

Poiché la natura collettiva del licenziamento è insita nel fatto

stesso della cessazione totale e definitiva dell'attività aziendale,

appare del tutto logico che l'ufficio regionale - non dovendo

verificare il carattere del licenziamento - debba estendere la sua

istruttoria al riscontro dei presupposti oggettivi e dei requisiti

soggettivi che danno titolo alla percezione dell'indennità

allorché, come nel caso di cui al giudizio a quo sia mancata la

disponibilità di questi dati quale esito della procedura tipica,

attivata e condotta dall'imprenditore (il quale, oltretutto, non ha

neppure formalizzato i licenziamenti).

2.4. - L'estensione - imposta dalla logica, prima ancora che

costituzionalmente necessaria - della possibilità offerta dall'art.

4 del decreto-legge n. 148 del 1993 a tutte le ipotesi di

licenziamento collettivo per cessazione di attività, consente così

di acquisire a posteriori gli elementi su cui si fonda il diritto

all'indennità, stante che, nel caso di accertamento positivo, la

commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi

vincolato del controllo che le è demandato - come esattamente

sottolinea il giudice a quo, e come risulta confermato dalla stessa

prassi amministrativa - è tenuta all'approvazione della lista.

D'altra parte, codesto meccanismo, introdotto come misura

temporanea, è stato prorogato prima dall'art. 4, comma 17, del

decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

in legge 28 novembre 1996, n. 608; poi fino al 31 dicembre 1998

dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,

convertito, con modificazioni, in legge 20 marzo 1998, n. 52; e da

ultimo "fino alla riforma degli ammortizzatori sociali", con la

modifica apportata a tale norma dall'art. 81, comma 2, lettera b),

della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Col venir meno del suo

carattere transitorio, il meccanismo è dunque da considerarsi ormai

un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6

e 7 della legge n. 223 del 1991, là dove assicura ai lavoratori una

via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del

generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello

status derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del

collocamento nonché, se ne sussistano i requisiti, della percezione

di un'indennità.

2.5. - Accogliendo, fra le possibili interpretazioni del sistema

normativo in esame, quella adeguatrice alla Costituzione sopra

delineata, vengono meno i dubbi di costituzionalità prospettati dal

pretore di Lecce senza prendere in considerazione la succitata norma

della legge n. 236 del 1993, che del sistema stesso fa parte

integrante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 9, della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), in combinato disposto con gli

artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge stessa, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari