Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1995 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dal Pretore di Lecce nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Cotardo Tiziana ed altre e

la Ditta Luel ed altri iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi l'avv. Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio promosso da Cotardo Tiziana ed altri (tutti

licenziati per cessazione dell'attività aziendale) nei confronti del

datore di lavoro, nonché dell'INPS e del Ministero del lavoro, al

fine di ottenere l'accertamento del diritto ad essere collocati in

mobilità ex art. 24 legge n. 223 del 1991 e la condanna (dell'INPS)

al pagamento dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge cit., il

pretore di Lecce con ordinanza del 18 maggio 1994 ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7,

comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 per sospetta violazione degli

artt. 3 e 38 della Costituzione.

Premette il pretore rimettente che la procedura di mobilità,

prevista dall'art. 4, commi da 2 a 9, legge cit., che condiziona

l'iscrizione nelle liste di mobilità (art. 6 legge cit.) e

conseguentemente l'attivazione del trattamento previdenziale

costituito dall'indennità di mobilità (art. 7 legge cit.), trovano

applicazione anche nel caso di licenziamento collettivo in generale

(come espressamente previsto dall'art. 24, comma 1, legge cit., che

richiama i commi da 2 a 12 dell'art. 4) ed in particolare di

licenziamento collettivo per cessazione di attività (quale nella

specie quello intimato ai ricorrenti), in ragione del disposto del

secondo comma del cit. art. 24.

In tale ultima fattispecie (licenziamento collettivo per

cessazione di attività), ancorché il necessario previo esperimento

della procedura di mobilità si esaurisca in adempimenti soltanto

formali (quali la comunicazione alle rappresentanze sindacali e

all'Ufficio provinciale del lavoro della volontà di cessare

l'attività aziendale (artt. 2 e 4) e la successiva comunicazione

dell'esaurita procedura contestualmente all'invio dell'elenco dei

lavoratori licenziati all'ufficio regionale del lavoro e della

massima occupazione al fine della compilazione della lista dei

lavoratori in mobilità) non di meno l'inesistenza o il mancato

perfezionamento della procedura di mobilità porta alla mancata

iscrizione di un lavoratore licenziato per cessazione di attività

nelle liste di collocamento; lo stesso lavoratore, pertanto, anche se

in possesso del requisito dell'anzianità aziendale previsto

dall'art. 16 della legge n. 223 del 1991, non potrebbe aver diritto

all'indennità di mobilità atteso che il cit. art. 7 dispone che i

lavoratori hanno diritto a tale prestazione previdenziale se

"collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4".

È però di dubbia legittimità costituzionale - ritiene il

giudice rimettente - una norma che subordini il diritto ad una

prestazione previdenziale (indennità di mobilità) al comportamento

di un soggetto (datore di lavoro) estraneo al rapporto di natura

previdenziale ed indifferente alle conseguenze economiche del suo

inadempimento. Quindi l'art. 7, comma 1, si pone in contrasto con gli

artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il

diritto all'indennità di mobilità possa spettare soltanto ai

lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 e non anche a

quelli che sarebbero dovuti essere collocati in mobilità, ma che non

sono stati iscritti nelle apposite liste, per non avere il datore di

lavoro attivato ed esaurito la procedura prevista dall'art. 4, commi

da 2 a 12, della legge medesima, nell'ipotesi di licenziamenti

collettivi per cessazione di attività.

In particolare sarebbe violato il principio di eguaglianza perché

si creano situazioni sperequate nell'ambito di lavoratori licenziati

per lo stesso motivo (cessazione di attività) i quali beneficiano, o

meno, della suddetta prestazione previdenziale per il solo fatto che

un soggetto, indifferente rispetto ai rapporti che conseguono alla

sua condotta, provveda, o meno, al compimento di atti formali, quale

appunto è la procedura di mobilità nell'ipotesi di licenziamenti

collettivi per cessazione di attività.

Inoltre sarebbe violato anche l'art. 38 della Costituzione (oltre

che ancora all'art. 3 della Costituzione) perché non è possibile

che una norma faccia discendere il diritto ad una prestazione

previdenziale da comportamenti arbitrari di soggetti estranei al

rapporto previdenziale.

2. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata. In particolare la difesa dell'INPS osserva

che nel caso di mera cessazione materiale dell'impresa - in cui non

è neppure prospettabile alcuna misura di salvaguardia

dell'occupazione - la disciplina concernente il collocamento dei

lavoratori in mobilità e la conseguente speciale tutela garantita

dall'indennità di mobilità appaiono incompatibili, e perciò

dovrebbe trovare applicazione in favore dei lavoratori licenziati la

diversa disciplina concernente il trattamento ordinario di

disoccupazione.

Altresì la attribuzione della prestazione di mobilità risulta

condizionata non solo dal possesso dei requisiti soggettivi di cui

all'art. 16, comma 1, stessa legge, ma anche dal fatto che sia

intervenuto un licenziamento legittimo determinato dallo specifico

motivo della cessazione dell'attività produttiva, mentre nella specie il licenziamento è stato orale e quindi invalido ed inidoneo a

determinare uno stato di disoccupazione giuridicamente rilevante.

Infine rileva la difesa dell'INPS che, ove la mancata attivazione

della prestazione previdenziale richiesta sia dipesa da un

comportamento omissivo del datore di lavoro, c'è pur sempre a carico

di quest'ultimo una ragione di danno risarcibile dei lavoratori

licenziati sicché non è configurabile la lamentata discriminazione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. In

particolare osserva che nella fattispecie di riduzione dell'attività

aziendale, gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono

ricollegati ad una complessa procedura cui il datore stesso ha

interesse; mentre, nella cessazione di attività, tale interesse di

mero fatto viene meno e la legge non prevede poteri sostitutivi (dei

lavoratori o delle loro associazioni) per l'attivazione di procedure

di mobilità. Non di meno si ha che, qualora i lavoratori per

negligenza e per colpa del datore non vengono ammessi ai benefici del

trattamento di mobilità, sussiste una responsabilità civile

risarcitoria di quest'ultimo. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 38 della Costituzione -

dell'art. 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (recante norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro) nella parte in cui prevede che il diritto all'indennità di

mobilità possa spettare soltanto ai lavoratori collocati in

mobilità ai sensi dell'art. 4 e non anche a quelli che avrebbero

dovuto essere collocati in mobilità, ma che non sono stati iscritti

nelle relative liste per non avere il datore di lavoro attivato od

esaurito la procedura prevista dall'art. 4, commi da 2 a 12, della

legge medesima, nell'ipotesi di licenziamenti collettivi per

cessazione di attività.

In particolare il giudice rimettente ravvisa la violazione del

principio di eguaglianza perché si creano situazioni sperequate nei

confronti di lavoratori licenziati per lo stesso motivo (cessazione

di attività) i quali beneficiano, o meno, della suddetta prestazione

previdenziale per il solo fatto che un soggetto, indifferente

rispetto ai rapporti che conseguono alla sua condotta, provveda, o

meno, al compimento di atti formali, quale appunto è la procedura di

mobilità nell'ipotesi di licenziamenti collettivi per cessazione di

attività; ritiene altresì sussistere la violazione dell'art. 38

della Costituzione (oltre che ancora dell'art. 3 della Costituzione)

perché non è possibile che una norma faccia discendere il diritto

ad una prestazione previdenziale da comportamenti arbitrari di

soggetti estranei al rapporto previdenziale.

2. - Vanno pregiudizialmente respinte le eccezioni di difetto di

rilevanza sollevate dalla difesa dell'INPS sotto un duplice profilo:

da una parte è eccepita l'inapplicabilità della speciale disciplina

concernente il collocamento dei lavoratori in mobilità nel caso di

cessazione dell'attività aziendale, evenienza questa che renderebbe

viceversa applicabile la diversa disciplina del trattamento ordinario

di disoccupazione; d'altra parte si deduce che nella specie il

licenziamento è inidoneo a determinare un effettivo e giuridicamente

rilevante stato di disoccupazione in quanto intimato in forma orale,

anziché scritta.

In ordine al primo profilo dell'eccezione è sufficiente

considerare che l'applicazione della disciplina concernente la

collocazione in mobilità anche nel caso di cessazione dell'attività

è testualmente prevista dall'art. 24, n. 2, della citata legge n.

223 del 1991 senza distinzione fra l'una e l'altra ipotesi di

cessazione. La premessa interpretativa, orientata in tal senso, dalla

quale muove il giudice a quo è quindi affatto plausibile e la Corte

non ha ragione di discostarsene.

Quanto al secondo rilievo è da ritenere che il giudice a quo -

nel momento in cui ne dà atto puntualmente e tuttavia ritiene in

principio applicabile la disciplina di mobilità - implicitamente

aderisce a quella opinione secondo cui né l'Ufficio regionale del

lavoro e della massima occupazione (U.R.L.M.O.), né la Commissione

regionale per l'impiego (C.R.I.) hanno competenza a sindacare la

legittimità del licenziamento, che può essere fatta valere solo dal

lavoratore senza peraltro che l'eventuale impugnazione impedisca la

iscrizione nella lista. D'altra parte non risulta dal testo normativo

(art. 4, comma 9) che nella comunicazione dell'elenco dei lavoratori

in eccesso alla autorità deputata alla formazione delle liste

(U.R.L.M.O. e C.R.I.) debba essere specificata anche la forma del

licenziamento.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Va considerato innanzi tutto che la censura del giudice rimettente

è centrata esclusivamente sul profilo previdenziale del rapporto.

Infatti il mancato esperimento da parte del datore di lavoro della

procedura di mobilità e la mancata comunicazione (ad opera del

medesimo) dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità

all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e alla

Commissione regionale per l'impiego (oltre che alle associazioni di

categoria), perché possa essere formata la lista di mobilità di cui

all'art. 5, sono (dal giudice rimettente) allegati esclusivamente in

quanto (e nella parte in cui) costituiscono impedimento per

l'erogazione ai lavoratori licenziati del beneficio dell'indennità

di mobilità in base al denunciato art. 7, che, appunto, prevede come

requisito soggettivo per la spettanza del beneficio la circostanza

che il lavoratore sia stato collocato in mobilità ai sensi dell'art.

4 (oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti di anzianità

di servizio).

In relazione alla questione così prospettata si appalesa quindi

privo di rilevanza il fatto che sul piano del rapporto di lavoro

l'impedimento al beneficio previdenziale possa costituire

inadempimento del datore di lavoro, sanzionato dal terzo comma

dell'art. 5 con il richiamo della speciale tutela reintegratoria e

risarcitoria di cui all'art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori).

Ed infatti, ove la preclusione al beneficio suddetto e quindi

all'insorgenza di un rapporto obbligatorio tra lavoratore assicurato

ed ente previdenziale, fosse effettivamente lesiva - come ritiene il

giudice rimettente - vuoi del principio di eguaglianza, vuoi del

diritto alla tutela previdenziale, non potrebbe questo vulnus

ritenersi emendato per il sol fatto della mera esperibilità di una

tutela risarcitoria per la perdita del posto di lavoro (non essendo

in ipotesi possibile quella reintegratoria predicandosi in tesi la

completa e totale cessazione dell'attività aziendale) e neppure

dalla parallela insorgenza (in ipotesi) di una ragione di danno

proprio per la intervenuta perdita della prestazione previdenziale;

ciò per l'incomparabilità dell'asserita compensazione in termini

sia soggettivi che oggettivi, essendo tale tutela esperibile nei

confronti di un altro soggetto (il datore di lavoro invece dell'ente

previdenziale) e per un'altra causa (riferibile alla generale

responsabilità per inadempimento invece che all'esatto adempimento

di un'obbligazione previdenziale). D'altra parte il carattere

asseritamente succedaneo di tale tutela risarcitoria - che comunque

è mediata da un giudizio che il lavoratore deve promuovere per la

condanna del datore di lavoro - può rivelarsi effimero ed inadeguato

proprio in caso di totale cessazione dell'attività aziendale, ove

questa si accompagni ad una situazione di insolvenza

dell'imprenditore; mentre nel caso di licenziamento collettivo la

funzione dell'indennità di mobilità è proprio quella di approntare

immediatamente al lavoratore rimasto senza posto di lavoro i mezzi di

sussistenza nel breve, e talora nel medio, periodo.

La censura va quindi esaminata esclusivamente con riferimento al

profilo previdenziale, prescindendo da quali siano le conseguenze a

carico del datore di lavoro per l'eventuale sua inadempienza in

ordine a comportamenti elevati a presupposto dell'erogazione della

prestazione previdenziale.

4. - In questa specifica prospettiva va poi considerato che,

coerentemente all'impianto complessivo della nuova disciplina

dell'integrazione salariale e dei licenziamenti collettivi, l'art. 7

necessariamente presuppone - perché insorga il diritto del

lavoratore alla percezione dell'indennità di mobilità - (non già e

non solo il mero stato di sopravvenuta disoccupazione, bensì)

l'iscrizione nelle liste di mobilità all'esito della procedura di

concertazione sindacale di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991 cit.;

iscrizione che - lungi dal costituire un adempimento meramente

formale - comporta uno status per il lavoratore da cui discendono

plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della

prestazione previdenziale.

Ed infatti da una parte è previsto l'obbligo per i lavoratori in

mobilità, iscritti nelle apposite liste, di partecipare ai corsi di

qualificazione e di riqualificazione professionale organizzati dalle

Regioni e finalizzati ad agevolare il reimpiego dei medesimi (art. 6,

comma 2, lett. b, legge n. 223 del 1991). D'altra parte è possibile

che tali lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività in

opere o servizi di pubblica utilità; utilizzo questo (al quale i

lavoratori in mobilità non possono sottrarsi) che è disposto dalla

Commissione regionale per l'impiego su richiesta delle

amministrazioni pubbliche (quarto comma dell'art. 6 cit.). Inoltre ai

lavoratori in mobilità si applica ( ex art. 8, comma 1, legge n. 223

del 1991 cit.) il diritto di precedenza nell'assunzione ai fini del

collocamento ordinario; ciò al fine di facilitare il reimpiego con

la conseguenza (per l'ente previdenziale) della più rapida

cessazione dell'erogazione dell'indennità di mobilità, che

rappresenta per l'ente medesimo un aggravio maggiore dell'indennità

di disoccupazione. Il lavoratore è poi cancellato dalla lista di

mobilità (e conseguentemente decade dal diritto all'indennità di

mobilità) ove tenga determinati comportamenti non collaborativi

(perché, in ipotesi, rifiuti di frequentare o non frequenti

regolarmente i corsi di formazione suddetti; ovvero non accetti

un'offerta di lavoro per mansioni riconducibili a quelle di

appartenenza; ovvero non sia disponibile ad essere impiegato in opere

o servizi di pubblica utilità; o, infine, non abbia provveduto a

dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del

lavoro prestato a tempo parziale o determinato, mantenendo

l'iscrizione nella lista). Tali inadempienze comportano la

cancellazione dalla lista di mobilità dichiarata dalla Commissione

regionale per l'impiego; cancellazione poi che implica, tra l'altro,

il venir meno del presupposto della prestazione previdenziale e

quindi la sua perdita per il lavoratore non più iscritto. Infine il

collocamento in mobilità del lavoratore comporta anche uno speciale

onere contributivo a carico del datore di lavoro (art. 5, comma 4,

legge n. 223 del 1991).

5. - Con l'iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità si

radica quindi un complesso di rapporti interconnessi, dei quali

quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità

costituisce il principale, ma non l'unico; sicché il comportamento

inadempiente del datore di lavoro, che abbia omesso di attivare le

procedure sindacali e, all'esito delle stesse, di comunicare

all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione l'elenco

dei lavoratori licenziati perché siano iscritti nelle liste di

mobilità, incide in realtà sul requisito dell'iscrizione,

frustrando l'interesse dei lavoratori a vedersi collocati nelle liste

suddette per poter partecipare all'intera disciplina della mobilità

ed (in particolare) fruire dell'indennità in questione.

Ma la funzionale connessione tra la percezione della prestazione

previdenziale e le ramificate conseguenze discendenti dall'iscrizione

nelle liste di mobilità comporta che non sia possibile enucleare la

sola indennità di mobilità, disancorandola dall'iscrizione nelle

liste suddette e da tutto ciò che dall'inserimento del lavoratore in

tale liste consegue, operando una resezione del nesso tra iscrizione

ed indennità per agganciare quest'ultima, come richiede il giudice

rimettente, soltanto al sopravvenuto stato di disoccupazione con

conseguente sostanziale scissione del beneficio dagli oneri. Non

sussiste quindi la denunciata disparità di trattamento perché è

giustificata la disciplina differenziata in ragione della sussistente

ovvero mancante iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità;

viceversa, ove fosse possibile accedere all'indennità di mobilità

allegando soltanto lo stato di disoccupazione pur in mancanza di

iscrizione nelle liste, si avrebbe una inammissibile disparità di

trattamento nell'ambito dei percettori del beneficio tra i lavoratori

iscritti e quelli non iscritti, giacché solo i primi si troverebbero

ad essere soggetti ai (sopra indicati) effetti collaterali

conseguenti all'iscrizione e non anche i secondi che iscritti non

sarebbero. Né vi è violazione dell'art. 38 della Costituzione sotto

il profilo indicato dal giudice rimettente (della perdita per il

lavoratore di una prestazione previdenziale a causa di un

comportamento arbitrario del datore di lavoro) perché

dall'inadempimento di quest'ultimo consegue direttamente la mancata

iscrizione (ad iniziativa del medesimo) nella lista e - soltanto in

quanto mediata da tale mancanza - discende l'ulteriore conseguenza

della non percezione del beneficio.

6. - In tale disamina si esaurisce anche lo scrutinio della

questione di costituzionalità, essendo essa posta esclusivamente in

termini di censura dell'indefettibile nesso che lega l'attribuzione

dell'indennità di mobilità all'iscrizione delle liste di mobilità;

una volta riconosciuta la legittimità di tale necessario

collegamento, non può esaminarsi - in quanto eccedente rispetto al

thema decidendum devoluto a questa Corte dal giudice rimettente - la

conformità, o meno, a Costituzione della disciplina (non già del

presupposto dell'indennità di mobilità, ma) della stessa iscrizione

nelle liste suddette (art. 4 cit.) ove si ritenga che l'iniziativa

della comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità

o destinatari di licenziamento collettivo all'Ufficio regionale del

lavoro e della massima occupazione sia rimessa esclusivamente al

datore di lavoro.

Non sussistendo quindi nella prospettazione risultante

dall'ordinanza di rimessione i vizi denunciati la questione di

costituzionalità va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia

di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro

ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di

Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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