Art. 6 — Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Articolo abrogato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - che descrive gli adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilità, subordinando ad essa l'erogazione della relativa indennità-, nella parte in cui condiziona la procedura di iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro senza prevedere, in alternativa, che <<l'iniziativa o il compimento>> degli atti necessari, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. Invero, premesso che il legislatore, con l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 - che consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella disciplina della mobilità, licenziati <<per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro>>, di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento - ha previsto una ipotesi di iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato; l'estensione della possibilità offerta dal predetto art. 4 a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività consente di acquisire 'a posteriorì gli elementi su cui si fonda il diritto all'indennità, <<stante che, nel caso di accertamento positivo, la commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi vincolato del controllo che le è demandato è tenuta all'approvazione della lista>>. Del resto, tale meccanismo, una volta venuto meno il suo carattere transitorio, è da considerare ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, laddove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello 'status' derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonché, ove ne sussistano i requisiti, della percezione di una indennità. - Cfr. S. n. 268/1994, nella quale si osserva che la presenza dei lavoratori nella complessa procedura regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 <<non può che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali, portatrici della dimensione collettiva degli interessi in gioco e di una visione di insieme del mercato del lavoro>>. - Con la S. n. 413/1995, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di lavoro. In particolare, la Corte ha osservato che il diritto alla percezione dell'indennità rappresenta solo una tra le molteplici conseguenze di quello 'status' che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle liste di mobilità, dato che, <<in tale momento si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennità di mobilità costituisce il principale ma non l'unico, che non è quindi possibile enucleare prescindendo della iscrizione nelle liste stesse>>.
Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 6 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1993 al 1 gennaio 2017. 417 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita' sulla base di schede che contengono tutte le informazioni utili per individuare la professionalita' la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio, in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16 e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
tolto: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
tolto: b) propone l'organizzazione da parte delle Regioni, in corsi di riqualificazione e di qualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
tolto: c) promuovere le iniziative di cui al comma 4;
tolto: d) determina gli ambiti circoscrizionali, ai fini dell'avviamento in mobilita'. d-bis.) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego, puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni della legge 24 luglio 1981, n. 390 modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1988, n. 86, convertito con modificazioni della legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta del vento per cento. 5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1 lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art6 · fonte del testo
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