Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

lettera b) del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992,

n. 438, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra Binello Angelo Luigi e

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, iscritta al n. 331

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24 - prima serie speciale - dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile, promosso dal

titolare di una pensione di anzianità per ottenere la retrodatazione

della decorrenza della pensione medesima al 1 gennaio 1993, negatagli

dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale poiché egli, al

momento della domanda di pensionamento, beneficiava del trattamento

di cassa integrazione guadagni straordinaria quale dipendente di

un'impresa sottoposta a procedura concorsuale - il pretore di Torino,

con ordinanza emessa il 10 aprile 1999, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992,

n. 438;

che, secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in

contrasto con l'art. 3 Cost., "nella parte in cui limita la non

applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 [riguardanti il

blocco dei pensionamenti di anzianità] della medesima norma alle

[sole] ipotesi relative: "ai lavoratori dipendenti da imprese per le

quali siano stati approvati i programmi di cui all'art. 1, comma 2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si

applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della medesima

legge n. 223 del 1991", senza menzionare i lavoratori di cui all'art.

3, comma 1" (fra cui rientra appunto il ricorrente nel giudizio a

quo);

che infatti, sempre secondo il rimettente, è irragionevole e

lesivo del principio di uguaglianza un sistema che - volendo

assicurare un contemperamento tra diritto di accedere alla pensione

di anzianità e interesse dello Stato a perseguire politiche di

riforma del sistema di previdenza e di contenimento della spesa

pubblica - introduce una disparità di trattamento fra lavoratori che

si trovano nella medesima situazione giuridica di sospensione del

rapporto di lavoro, solo perché il trattamento di cassa integrazione

guadagni straordinaria viene concesso, ai lavoratori di imprese

cosiddette "in crisi", a séguito della verifica da parte del

competente organo ministeriale dell'esistenza di una effettiva crisi

aziendale, attraverso un meccanismo di controllo non previsto

nell'ipotesi di impresa sottoposta a procedura concorsuale, in cui il

trattamento medesimo è concesso ai dipendenti su semplice richiesta

del curatore;

che osserva in proposito il rimettente come non sia dissimile

la posizione dei lavoratori di tali imprese, i quali, anzi, si

trovano in situazione più difficile, sotto il profilo sostanziale,

essendo irreversibile la crisi della loro azienda e assai scarse le

possibilità che, al termine del periodo di integrazione salariale,

essi possano riprendere l'attività lavorativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,

di manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito in giudizio l'INPS, concludendo nel

senso della infondatezza della questione medesima.

Considerato che, secondo quanto più volte questa Corte ha

affermato, le previsioni di "blocco" dei pensionamenti anticipati

(contenute nei c.d. "decreti catenaccio", di cui quello in esame è

il primo in ordine cronologico) si inseriscono nel processo di

radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, finalizzato

ad una complessa opera di riforma, attraverso la quale il legislatore

è passato da un iniziale e contingente intervento di ripristino

degli equilibri finanziari delle diverse gestioni ad una soluzione di

natura strutturale, raggiunta con la legge 8 agosto 1995, n. 335,

diretta ad incidere sui requisiti stessi del pensionamento (v.

sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996, n. 439 del 1994 ed

ordinanze n. 318 e 92 del 1997);

che la Corte ha rilevato come tale articolato processo muova

(e tragga giustificazione) dalla necessità di influire

sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale mediante la

stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa

medesima ed il prodotto interno lordo (sentenza n. 417 del 1996,

cit.);

che rispetto all'obbiettivo perseguito - atteso che le

limitazioni della (originariamente generale) operatività della

temporanea sospensione della possibilità di accesso ai trattamenti

pensionistici di anzianità di cui al comma 2 dell'art. 1 (introdotte

con emendamento presentato dal Governo davanti alla V Commissione

della Camera, il 14 ottobre 1992, in sede di conversione del citato

decreto-legge n. 384 del 1992) assumono, come tali, natura di deroghe

eccezionali, non suscettibili di interpretazione analogica, alla

regola sancita dal precedente comma 1 - la scelta di escludere

determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco rientra a

pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al

legislatore;

che tale scelta neppure appare di per sé irrazionale,

essendo dettata dalla ritenuta necessità di porre rimedio a

particolari situazioni occupazionali e di evitare il possibile

"ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei

pensionamenti (v. lavori preparatori sopra citati);

che, d'altronde, mentre l'intervento straordinario di

integrazione salariale di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, è di automatica applicazione ed è diretto a sostenere il

reddito del lavoratore, l'intervento di cui all'art. 1 della stessa

legge, previsto per il caso di approvazione ministeriale del piano

per le imprese in crisi indicato nel comma 2, è invece predisposto

soprattutto (anche se non esclusivamente) a favore dell'impresa ed è

discrezionalmente concedibile a séguito d'un esame, da parte del

deputato organo amministrativo, del relativo piano aziendale;

che la diversità di presupposti, struttura, procedura e

finalità dei due istituti, benché entrambi diretti ad assolvere la

funzione di ammortizzatori sociali, rende palese la disomogeneità

delle normative poste a raffronto, e dunque l'inidoneità della

disciplina evocata a fungere da tertium comparationis onde

configurare l'asserito vulnus al principio di uguaglianza da parte

della norma denunciata;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera b), del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992,

n. 438, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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