(Regime fiscale dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie). L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa' cooperative. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennita' percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennita' percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova societa' cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella societa' cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel primo periodo, la parola: " sessanta " e' sostituita dalla seguente: " cinquanta ";
  • b)nel secondo periodo, le parole: " sessanta " e " quaranta " sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " cinquanta " e " venticinque ". Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, e' fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 17 maggio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art15 · fonte del testo

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