((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'".

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

23

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

Testo vigente dal 1 gennaio 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 423/1995

    Ha colpito questo articolo
    12 settembre 1995

    Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese, diverse da quelle edili, soggette alla disciplina dell'intervento di integrazione salariale, la equiparazione al "lavoro effettivamente prestato" - al fine del calcolo dell'anzianità minima di sei mesi richiesta perché il lavoratore (operaio, impiegato o quadro) possa beneficiare dell'indennità di mobilità - delle sole ipotesi di ferie, festività ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche della stessa, trova sufficiente giustificazione, di fronte ai principi di eguaglianza e di garanzia della tutela previdenziale, nella peculiarità delle ipotesi considerate. Mentre, infatti, da una parte, ferie e festività attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), dall'altra, l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - del combinato disposto degli artt. 7, comma primo, e 16, comma primo, legge 23 luglio 1991, n. 223). red.: S. P.

    Art. 7 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 215/2014

    Questione infondata
    18 luglio 2014

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di cumulare nell'anzianità aziendale utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale. I rapporti di lavoro posti a raffronto - quello, rispettivamente, dei lavoratori assunti da un'impresa con contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo svolto in forza di contratto di lavoro "interinale", e dei lavoratori assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato dalla medesima impresa - non sono strutturalmente omogenei poiché sono diversi i datori di lavoro dei reiterati contratti «per prestazioni di lavoro temporaneo» e del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Né può ravvisarsi una «pari anzianità lavorativa» tra le due tipologie di lavoratori poiché la disposizione censurata - che richiede la continuità del rapporto di lavoro, ai fini del computo della anzianità aziendale utile per fruire della indennità di mobilità - presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha azionato la detta procedura. Inoltre, le imprese fornitrici, inquadrate nel «settore terziario» (art. 49, legge n. 88 del 1989) sono fuori dalle previsioni della detta normativa in quanto possono godere della indennità di mobilità i lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti). Infine, la norma rappresenta una ragionevole esplicazione della discrezionalità del legislatore, cui è rimessa la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. - Per l'affermazione del principio secondo cui, in materia di previdenza e assistenza sociale, il legislatore gode di ampia discrezionalità con il solo limite del rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2012, 36/2012, 234/2011, 234/2008 e 202/1999; ordinanza n. 448/1999. - Sulla eterogeneità delle fattispecie messe a confronto, v. le citate sentenze nn. 108/2013, 234/2008, 184/2000 e 413/1995; ordinanza n. 92/2009. - Sulla natura dell'indennità di mobilità, v. le citate sentenze nn. 234/2011, 285/2003 e 184/2000. - Sul contenuto e sulla immediata operatività nell'ordinamento giuridico dell'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 426/2006 e 22/1969. - Per l'affermazione che è il sistema delle assicurazioni nel suo complesso ad essere chiamato a far fronte in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 80/1971.

    Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 100/2004

    Questione inammissibile
    18 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quò ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.

    Art. 16 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 22 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2008 al 1 gennaio 2017. 178 parole tolte, 27 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'articolo 7. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

tolto: a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo;

tolto: b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettera a) e b)aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art16 · fonte del testo

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