Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2021 al 21 luglio 2021. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 4 38 49 51 Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 38 49 51 La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. 38 49 51 Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 4 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 32 37 40 41 42 43 44 45 46

Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

32

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966".

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

37

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604".

40

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

38

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis e 1-quinquies del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

41

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118

49

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis e 1-quinquies del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36

51

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis e 1-quinquies del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

42

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 9) che "Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto".

L. 30 dicembre 2020, n. 178

43

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 309) che "Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

44

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che "Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

D.L. 25 maggio 2021, n. 73

45

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

46

- Il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto". - Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 4, commi 4 e 8 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 23 luglio 2021, n. 106, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo in vigore dal 30 giugno 2021 al 21 luglio 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    9 settembre 2025

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Art. 24 · Art. 3 Licenziamenti individuali

    Rassegna di settembre 2025, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10224/2025

    17 aprile 2025

    Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

    Art. 24 · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 2359 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 264 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2022

    Questione inammissibile
    14 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 5 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 462/2000

    Questione inammissibile
    3 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale qualora la procedura di conciliazione non abbia esito favorevole per il dissenso opposto dai sindacati, il contributo (pari a tre mensilità del trattamento iniziale di mobilità) che l'impresa è tenuta a versare all'INPS viene elevato in misura fissa e predeterminata (pari a nove volte il trattamento considerato). L.T.

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, così come prospettata, la stessa <<non attinge il livello d'una necessaria verifica di costituzionalità, rimanendo ancora nell'ambito della mera interpretazione della denunciata disposizione, implicante la indispensabile previa qualificazione dei destinatari di questa>>. red.: G. Leo

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  12. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  13. 25 giugno 2015 — 17 marzo 2020per 5 anni
  14. 25 novembre 2014 — 25 giugno 2015per 7 mesi
  15. 18 maggio 2004 — 25 novembre 2014per 11 anni
  16. 27 giugno 1997 — 18 maggio 2004per 7 anni
  17. 20 luglio 1993 — 27 giugno 1997per 4 anni
  18. 27 luglio 1991 — 20 luglio 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 giugno 2021, n. 99

    - Il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto". - Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto". - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 4, commi 4 e 8 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 23 luglio 2021, n. 106, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24 · fonte del testo

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