Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2014 al 25 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti ((, compresi i dirigenti,)) e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicanoper tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 4 Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. ((1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro)) Le disposizioni richiamate nei ((commi 1, 1-bis e 1-quinquies)) si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 4 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 25 giugno 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    9 settembre 2025

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Art. 24 · Art. 3 Licenziamenti individuali

    Rassegna di settembre 2025, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10224/2025

    17 aprile 2025

    Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

    Art. 24 · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 2359 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 264 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2022

    Questione inammissibile
    14 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 5 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 462/2000

    Questione inammissibile
    3 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale qualora la procedura di conciliazione non abbia esito favorevole per il dissenso opposto dai sindacati, il contributo (pari a tre mensilità del trattamento iniziale di mobilità) che l'impresa è tenuta a versare all'INPS viene elevato in misura fissa e predeterminata (pari a nove volte il trattamento considerato). L.T.

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1997

    Questione inammissibile
    18 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, così come prospettata, la stessa <<non attinge il livello d'una necessaria verifica di costituzionalità, rimanendo ancora nell'ambito della mera interpretazione della denunciata disposizione, implicante la indispensabile previa qualificazione dei destinatari di questa>>. red.: G. Leo

    Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 cost. · Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 18 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1991

1991oggi
  1. 22 ottobre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  3. 21 luglio 2021 — 25 luglio 2021per 4 giorni
  4. 30 giugno 2021 — 21 luglio 2021per 21 giorni
  5. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  6. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2021 — 23 marzo 2021per 3 mesi
  8. 29 ottobre 2020 — 1 gennaio 2021per 2 mesi
  9. 15 agosto 2020 — 29 ottobre 2020per 3 mesi
  10. 19 maggio 2020 — 15 agosto 2020per 3 mesi
  11. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  12. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  13. 25 giugno 2015 — 17 marzo 2020per 5 anni
  14. 25 novembre 2014 — 25 giugno 2015per 7 mesi
  15. 18 maggio 2004 — 25 novembre 2014per 11 anni
  16. 27 giugno 1997 — 18 maggio 2004per 7 anni
  17. 20 luglio 1993 — 27 giugno 1997per 4 anni
  18. 27 luglio 1991 — 20 luglio 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 2004 al 25 novembre 2014. 1 parola tolta, 178 parole aggiunte.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendentiaggiunto: , compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di … le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. aggiunto: 1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro Le disposizioni richiamate nei commi 1aggiunto: , 1-bis e 1-tolto: bisaggiunto: quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24 · fonte del testo

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