Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del coordinato disposto

dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17

(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge del 25 marzo

1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della

legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19

maggio 1994 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente

tra la Co.e.stra S.p.a. e Lenti Alessio, iscritta al n. 446 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della Co.e.stra S.p.a. e di Lenti

Alessio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Lenti Alessio e l'avvocato

dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza del 15-20 settembre 1993, il pretore di Firenze,

su domanda di Alessio Lenti assunto dalla Co.e.stra. S.p.a. a seguito

di avviamento obbligatorio e successivamente licenziato nell'ambito

di un licenziamento collettivo, aveva dichiarato l'illegittimità del

licenziamento stesso, ritenendo che il coordinato disposto dell'art.

9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito

con modificazioni nella legge del 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt.

5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n.

223, vieti il licenziamento collettivo dei lavoratori assunti a

seguito di collocamento obbligatorio in numero tale che, nonostante

il rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n.

482, all'interno dei licenziandi, le medesime non venissero mantenute

nell'ambito dei lavoratori occupati all'esito del licenziamento.

2. - In sede di appello, il Tribunale di Firenze, con ordinanza

emessa in data 19 maggio 1994, - muovendo da un'interpretazione

dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, ritenuta

diritto vivente, diversa da quella data dal giudice di primo grado -

ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale,

per contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dei citati

articoli, in quanto:

a) consentirebbe al datore di lavoro di licenziare un numero

indefinito di lavoratori assunti con avviamento obbligatorio, salvo

poi l'obbligo di riassumerne altri, privando così di effettività il

sistema del collocamento obbligatorio;

b) apparirebbe irrazionale, attesa l'applicabilità del

disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio

1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983,

n. 79, ai licenziamenti collettivi anche al di fuori dei presupposti

di cui al primo comma, del medesimo articolo, operata dall'art. 24

della legge n. 223 del 1991;

c) discriminerebbe i lavoratori assunti con avviamento

obbligatorio licenziati a seguito di licenziamento collettivo

rispetto ai lavoratori ordinari, non applicandosi nei loro confronti

la precedenza nella riassunzione di cui all'art. 15, sesto comma,

della legge 29 aprile 1949, n. 264.

3. - Si è costituita in giudizio l'appellante società

Co.e.stra., assumendo la conformità a Costituzione del coordinato

disposto degli artt. 9, ultimo comma, del decreto-legge n. 17 del

1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983, e 5,

secondo comma, della legge n. 223 del 1991, interpretato nel senso di

imporre il rispetto della proporzione di cui alla citata legge n. 482

del 1968 esclusivamente nell'ambito dei licenziandi e non anche

nell'ambito del personale residuo.

Ha osservato altresì che il rispetto delle proporzioni predette

in relazione ai lavoratori occupati è disciplinato compiutamente

dalla legge n. 482 del 1968, la cui corretta applicazione comporta

come naturale conseguenza il mantenimento di tale proporzione anche

in seguito a licenziamento collettivo effettuato nel rispetto della

medesima proporzione fra i licenziandi.

4. - Si è costituito l'appellato Alessio Lenti, rilevando che

l'interpretazione, qualificata come diritto vivente, del predetto

art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, è ormai superata

dal disposto dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 che,

riferendosi al solo secondo comma del citato art. 9 e non anche al

primo, impone il rispetto delle proporzioni di cui alla legge n. 482

del 1968 a tutti i datori di lavoro.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, prospettando

preliminarmente due profili di inammissibilità della questione, sia

per carenza di motivazione circa il contrasto della norma impugnata

con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, sia per la possibilità

di interpretare la norma stessa in maniera ritenuta conforme alla

Costituzione.

6. - Nelle memorie e alla udienza pubblica le parti hanno svolto

le argomentazioni enunciate, confermando le conclusioni precisate nei

rispettivi scritti difensivi. Considerato in diritto

1. - La questione che viene all'esame della Corte è se sia

conforme agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione il coordinato

disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio

1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per

favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25

marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui

consente il licenziamento collettivo di lavoratori assunti a seguito

di collocamento obbligatorio in misura tale che, nonostante il

rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,

all'interno dei licenziandi, le medesime percentuali non siano

rispettate in relazione al numero di lavoratori occupati all'esito

del licenziamento.

2. - Il giudice rimettente solleva la questione concisamente e in

modo indistinto quanto ai tre parametri di riferimento, sovrapponendo

profili di interpretazione delle norme a profili di

incostituzionalità delle stesse: tant'è che l'Avvocatura dello

Stato chiede preliminarmente una pronuncia di inammissibilità per

carenza di motivazione o quanto meno perché il giudice a quo avrebbe

potuto risolvere in via interpretativa i dubbi prospettati.

La Corte ritiene che queste eccezioni debbano essere superate sia

in quanto il giudice a quo dichiara di attenersi al "consolidato

orientamento" della Corte di Cassazione "da assumersi come diritto

vivente", sia perché sembra enucleabile dall'ordinanza di rimessione

la censura di incostituzionalità delle disposizioni così

interpretate con riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione

sotto un triplice profilo:

a) in quanto la possibilità per il datore di lavoro di

"licenziare un numero illimitato di invalidi assunti con avviamento

obbligatorio, ed anche la loro totalità, salvo poi l'obbligo di

riassumerne dei nuovi, priverebbe di ogni effettività il sistema

obbligatorio";

b) "nel momento in cui l'art. 24 della legge n. 223 del 1991

rende applicabile ai licenziamenti collettivi la norma di cui

all'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, al di fuori

dei presupposti di cui al primo comma del medesimo articolo,

l'interpretazione riferita diventerebbe irrazionale, in quanto

verrebbe meno la giustificazione che in origine la sorreggeva";

c) mentre i lavoratori ordinari "hanno la precedenza nella

riassunzione presso la medesima azienda entro un anno (art. 15, sesto

comma, della legge n. 264 del 1949), ciò non è possibile per i

lavoratori assunti con avviamento obbligatorio".

3. - La questione è infondata.

Occorre partire dalla interpretazione data dalla Corte di

Cassazione al sistema normativo cui fa riferimento il giudice

rimettente. Considerata anzitutto la distinzione del momento genetico

del rapporto di lavoro da quello della sua cessazione, il legislatore

ha predisposto per alcune categorie protette di lavoratori due

distinti procedimenti e discipline. La legge n. 482 del 1968 detta

una regolamentazione speciale per quanto attiene alla fase

costitutiva del rapporto, stabilendo anche (art. 10) che agli

"assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere

applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo",

ivi compresa la disciplina comune dei licenziamenti collettivi per

riduzione del personale.

In relazione a questo secondo momento, quello della cessazione del

rapporto, il legislatore è intervenuto con un'altra norma speciale -

proprio per evitare quanto temuto dal giudice a quo, e cioè che il

datore di lavoro possa licenziare un numero illimitato di invalidi -

stabilendo (art. 9 della legge n. 79 del 1983) che questo numero "non

può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile

1968, n. 482".

Per la Corte di Cassazione, tale rinvio si riferisce alle

percentuali del numero dei lavoratori da includere nel licenziamento

collettivo e non opera come strumento per ristabilire l'equilibrio

del personale che residua all'esito del licenziamento. E ciò, sia

per i limiti della portata letterale della norma, sia perché non

sarebbe logicamente possibile far carico alla norma medesima di una

finalità (in ordine all'equilibrio degli assunti) che non è propria

della disciplina relativa alla fase terminale del rapporto.

4. - Quello che occorre valutare in questa sede è se la norma

così come interpretata sia costituzionalmente illegittima.

Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, la censura di

incostituzionalità può così sintetizzarsi: non essendo stato

condizionato il licenziamento collettivo alla proporzione tra

lavoratori ordinari e lavoratori invalidi anche nell'ambito del

personale residuo all'esito del licenziamento, la norma

pregiudicherebbela tutela degli invalidi (costituzionalmente

garantita) e violerebbe i principi di ragionevolezza ed eguaglianza.

Per dimostrare l'infondatezza di tale questione, è sufficiente

osservare che, se il licenziamento collettivo viene operato nel

rispetto delle percentuali previste dall'art. 9, secondo comma, della

legge n. 79 del 1983, l'eventuale squilibrio tra le due categorie di

lavoratori riscontrabile nel personale residuo non deriva dalla norma

relativa al regolare licenziamento, e nemmeno dalla disciplina delle

assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da

precedenti inadempienze a detta disciplina: situazioni e violazioni

che possono essere eventualmente regolarizzate applicando lo

specifico procedimento proprio delle assunzioni, che tiene anche

conto delle esigenze produttive e organizzative dei vari settori

dell'impresa.

5. - Anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, la

razionalità del sistema delle assunzioni obbligatorie appare

rafforzata e non pregiudicata dal limite numerico del licenziamento

di questi lavoratori, e la estensione di detto limite al caso di

legittima riduzione del personale (legge n. 223 del 1991) costituisce

un ulteriore sviluppo della garanzia precedentemente prevista dalla

legge n. 79 del 1983 solo per le imprese in crisi.

Né si ravvisa la violazione degli invocati parametri

costituzionali per il fatto che la legge non consente la

interdipendenza dei procedimenti delle due distinte discipline, non

apparendo ragionevole utilizzare lo strumento legislativo previsto

per i licenziamenti in funzione compensativa per risanare una

eventuale precedente situazione che ha specifici mezzi normativi per

essere regolarizzata. La riprova dell'esattezza di questa conclusione

è nel dovere per il datore di lavoro di rispettare le percentuali

dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui per vari motivi si

fosse determinata una anteriore situazione occupazionale di esubero

di personale invalido rispetto alle percentuali di assunzioni

obbligatorie.

6. - Non è infine sufficiente invocare isolatamente la tutela

derivante dall'art. 4 della Costituzione, dal momento che il diritto

al lavoro risulta assicurato dalle norme limitative del potere di

recesso del datore di lavoro (sentenza n. 130 del 1984); disciplina

che garantisce uguaglianza di trattamento (anche in relazione al

licenziamento) per tutti i lavoratori.

Da questa uguaglianza di disciplina discende l'infondatezza della

censura di disparità di trattamento fra lavoratori assunti con

procedimento ordinario e quelli con collocamento obbligatorio ai fini

della preferenza nella riassunzione entro un anno dal licenziamento

(art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949), dal momento che,

come si è sopra ricordato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 482

del 1968 "a coloro che sono assunti in forza della presente legge

deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e

normativo".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge

29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del

lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni

nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e

24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia

di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro

e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di

Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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