Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 3

dicembre 1996 dal pretore di Sassari sui ricorsi riuniti proposti da

Bernardini Loris ed altri contro Banca di Sassari s.p.a., iscritta al

n. 13 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visti gli atti di costituzione della Banca di Sassari s.p.a. e del

Sindacato nazionale personale direttivo del credito nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Lucio Laurenti per la Banca di Sassari s.p.a. e

Manlio Abati per il Sindacato nazionale personale direttivo del

credito;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dalla Sidirbank e

da alcuni funzionari della Banca di Sassari s.p.a. a contestazione

del diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro

con questi ultimi, secondo la procedura di cui all'art. 24 della

legge 23 luglio 1991, n. 223 - il pretore di Sassari, in funzione di

giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato

art. 24 della legge n. 223 del 1991;

che, secondo il rimettente, l'interpretazione letterale delle

disposizioni che disciplinano la fattispecie de qua - ed in

particolare del richiamo operato dalla norma impugnata tra l'altro al

comma 9 dell'art. 4 della stessa legge, che individua negli

impiegati, negli operai e nei quadri le categorie di lavoratori

collocabili in mobilità - non consente di estendere al personale

avente qualifica dirigenziale la procedura del licenziamento

collettivo oggetto del giudizio, in quanto l'espresso rinvio

contenuto nella norma riguardante tale procedimento porta ad

escludere che il legislatore abbia voluto introdurre differenziazioni

in merito ai lavoratori destinatari delle due distinte procedure;

che ulteriori ragioni militanti per tale esclusione vengono

ravvisate dal rimettente nella incoerenza di una previsione di

licenziamento collettivo dei dirigenti - che necessariamente avrebbe

tra i suoi presupposti di validità la sussistenza di un giustificato

motivo obiettivo - rispetto al regime di recedibilità ad nutum del

loro rapporto di lavoro, nonché nelle diverse conseguenze previste

in caso di non corretto svolgimento da parte dell'impresa della

procedura di licenziamento collettivo (cioè l'inefficacia del

provvedimento risolutorio e il ripristino del rapporto), ovvero di

ingiustificato licenziamento individuale del dirigente, che di norma

comporta sanzioni di tipo indennitario;

che, ciò posto, il pretore osserva come l'esclusione tout court

della categoria dei dirigenti dalla procedura in questione sia

ingiustificata e lesiva dell'art. 3 della Costituzione "in

riferimento agli altri lavoratori", stanti le caratteristiche oggi

assunte dal rapporto di lavoro del personale dirigenziale, in

ragione: a) del consistente allargamento della figura del

"dirigente", che ricomprende - per effetto delle determinazioni della

contrattazione collettiva soprattutto nel sistema bancario - anche

lavoratori come appunto i funzionari, di elevato grado di

qualificazione professionale, ai quali, pur non essendo essi posti al

vertice dell'impresa o di un suo ramo (essendo tuttavia sovraordinati

al rimanente personale), è attribuita una rilevante autonomia ed il

c.d. potere di firma; b) dell'estensione, sempre su base

convenzionale, ai "mini-dirigenti" delle norme limitative, previste

per gli altri lavoratori, in caso di licenziamento individuale,

consentito solo in presenza di un giustificato motivo ex art. 3 della

legge n. 604 del 1966, con conseguente tutela reale ex art. 18 dello

Statuto dei lavoratori;

che dunque, a giudizio del rimettente, l'elemento fiduciario non

caratterizza più in modo determinante il rapporto di lavoro di tutto

il personale direttivo, per cui, se la presenza dell'intuitus

personae vale a dare ragione della diversità della disciplina in

tema di recesso tra i dirigenti e gli altri lavoratori, tale

differenziazione appare ingiustificata nel caso in cui, per legge o

per convenzione, anche il rapporto di lavoro dei dirigenti non

risulta più improntato principalmente sull'elemento fiduciario, e,

di conseguenza, la scelta legislativa di sottrarre dalla procedura di

cui all'art. 24 tutto il personale direttivo si appalesa ancor più

irragionevole ove si abbia riguardo al fatto che, in tema di

licenziamento collettivo, l'intuitus personae non rileva

assolutamente, discendendo la determinazione del recesso del datore

dalla presenza di un giustificato motivo obiettivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione, in ragione della disomogeneità delle categorie di

lavoratori posti a confronto e della differenziazione del rapporto di

lavoro dei dirigenti (cui vengono equiparati i funzionari) da quello

degli operai, impiegati e quadri, che giustifica la diversa

disciplina tanto dei licenziamenti individuali, quanto di quelli

collettivi;

che si è costituito il Sindirigenticredito - Sindacato nazionale

personale direttivo del credito (già Sidirbank) - che ha concluso

per l'infondatezza della questione, con specifico richiamo alla

giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esclusione ex lege del

personale dirigenziale dall'àmbito di applicabilità delle

disposizioni di legge limitative del potere di recesso

dell'imprenditore non viola né il principio di uguaglianza né, più

in generale, la garanzia di parità di trattamento dei lavoratori;

che si è costituita, altresì, la Banca di Sassari s.p.a., la

quale ha chiesto - per il caso in cui si accedesse

all'interpretazione del limitato àmbito di applicazione della norma

censurata - l'accoglimento della sollevata questione, sulla base di

motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal rimettente;

Considerato che il giudizio a quo ha per oggetto l'applicabilità

(o non) ai funzionari del settore bancario e creditizio, della

procedura di licenziamento collettivo prevista dall'art. 24 della

legge n. 223 del 1991;

che - secondo il rimettente - tale norma sarebbe irragionevole e

contraria al principio di eguaglianza nella parte in cui, richiamando

l'art. 4, comma 9, della stessa legge, viene ad escludere la

categoria dei dirigenti dalla procedura in questione, valevole

unicamente per gli operai, gli impiegati e i quadri;

che, tuttavia, dal contesto dell'ordinanza non appare in alcun

modo esplicitato l'assunto - costituente l'imprescindibile

presupposto ermeneutico su cui il rimettente, in base alla sua stessa

prospettazione, avrebbe dovuto fondare la questione sottoposta al

vaglio della Corte - di una piena equiparazione della categoria dei

funzionari a quella dei dirigenti;

che d'altronde una tale premessa interpretativa - controversa in

giurisprudenza, con riferimento al contratto collettivo nazionale di

lavoro, stipulato il 22 novembre 1990 e rinnovato il 22 giugno 1995,

il cui art. 1 distingue espressamente il personale direttivo in

dirigenti e funzionari - si porrebbe altresì in palese ed insanabile

contraddizione con la contestuale affermazione, fatta dal rimettente,

dell'estensibilità ai funzionari, in caso di licenziamento

illegittimo, della tutela reale, esclusa per i dirigenti;

che dunque la questione, così come prospettata, non attinge il

livello d'una necessaria verifica di costituzionalità, rimanendo

ancora nell'àmbito della mera interpretazione (di esclusiva

competenza del giudice del lavoro) della denunciata disposizione,

implicante la indispensabile previa qualificazione dei destinatari di

questa, anche alla stregua delle norme del contratto collettivo che

regolano l'inquadramento nelle varie categorie di lavoratori;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991,

n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della

Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal pretore di Sassari, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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