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[1]La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta: 1° All'intendente di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una sopratassa; 3
[2]2° Al tribunale quando si tratti di ogni altro reato. 3
[3]Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione. 3
[4]La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.
[5]Per i reati previsi dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta e' divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21 e, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si tratti di ogni altro reato", e del secondo comma dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 21 maggio 1982
