Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), e dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929,

n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi

finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal

Tribunale di Pesaro, nel procedimento penale a carico di Pedinelli

Alberto, iscritta al n. 1177 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Tribunale di Pesaro, investito della decisione

sulla richiesta delle parti di applicazione della pena ex art. 444

cod. proc. pen., ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, secondo comma, della legge 7 agosto

1982, n. 516, e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in

riferimento agli artt. 25, primo comma, 97 e 76 della Costituzione;

che il giudice rimettente rileva che la determinazione della

competenza territoriale per i reati tributari con riferimento al

luogo dell'accertamento del reato, a lungo identificato mediante il

criterio legale del luogo in cui è stato redatto il processo verbale

di constatazione, era coerente con un sistema caratterizzato dalla

pregiudiziale tributaria e da un regime unico di accertamento

dell'illecito fiscale, sia di carattere amministrativo che penale,

nonché dalla tendenziale connotazione del reato tributario come

evasione di imposta, a prescindere dalle condotte materiali poste in

essere per raggiungere tale risultato;

che - malgrado le profonde modifiche subite da tale sistema a

seguito dell'abolizione della pregiudiziale tributaria e della

tendenza ad attribuire autonomia al reato fiscale rispetto

all'illecito amministrativo abbiano fatto venire meno le ragioni che

giustificavano la coincidenza tra luogo dell'accertamento tributario

e luogo dell'accertamento penale - la legge n. 516 del 1982 ha

mantenuto immutato il tradizionale criterio di determinazione della

competenza territoriale;

che tale disarmonia, ad avviso del rimettente, ha indotto la

giurisprudenza della Cassazione ad enucleare un nuovo criterio di

determinazione della competenza territoriale, sostituendo

all'accertamento "tributario formale" l'accertamento "penale

sostanziale", individuato nel luogo "dove il reato è stato scoperto

nella sua materialità, raccogliendo... prove di consistenza tale da

legittimare la formale elevazione di una imputazione";

che il giudice rimettente rileva che nel caso di specie risulta

dal capo di imputazione che i reati sono stati accertati in Ancona, e

che pertanto egli dovrebbe dichiararsi incompetente, in applicazione

del criterio di determinazione della competenza territoriale definito

dalla giurisprudenza di legittimità;

che lo stesso giudice rimettente rileva anche che dal fascicolo

del pubblico ministero emerge che i reati sono stati accertati,

almeno in parte, all'esito di una verifica fiscale operata presso la

sede dell'impresa del prevenuto in San Costanzo (Pesaro) e che

comunque le condotte ascritte all'imputato si collocano tutte

nell'ambito territoriale del Tribunale di Pesaro;

che ad avviso del rimettente "il luogo di accertamento emerge

dunque dagli atti in modo dubbio e contraddittorio, sicché, sempre

ai fini della competenza, l'esame degli atti andrebbe approfondito

per chiarire, per ogni singolo reato, il luogo in cui sono state

acquisite le prove, come vuole l'odierno insegnamento della

Cassazione", con la conseguenza che il giudice competente potrebbe

risultare "diversamente definito applicando le norme comuni sulla

competenza territoriale";

che l'"incertezza" e la conseguente "dubbia validità operativa"

del criterio di accertamento del luogo di commissione del reato

tributario elaborato dall'ormai consolidata giurisprudenza di

legittimità si porrebbero in contrasto:

con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto la

competenza territoriale risulterebbe determinata unicamente dallo

sviluppo delle indagini e, quindi, dalle attività svolte dalla

polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, ovvero dallo stesso

denunciante in possesso di prove decisive o dall'imputato in caso di

autodenuncia fondata su prove assolutamente esaurienti;

con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il luogo

di accertamento del reato così determinato si porrebbe in conflitto

con le esigenze probatorie che necessariamente si localizzano nel

luogo di commissione del reato;

con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento ai punti 13, 14

e 15 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, per

violazione del principio che vuole esclusa ogni discrezionalità

nella determinazione del giudice competente, con particolare riguardo

alle ipotesi di connessione probatoria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso sostenendo in via principale

l'inammissibilità della questione, per avere il giudice rimettente

omesso di accertare se in concreto la normativa denunciata avrebbe

comportato l'individuazione di un giudice diverso da quello naturale,

e in subordine la sua infondatezza.

Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sul merito della

questione, le considerazioni svolte dal rimettente per dimostrarne la

rilevanza appaiono carenti e contraddittorie: dalla stessa ordinanza

di rimessione risulta che dapprima il giudice, sulla base

dell'indicazione contenuta nei capi di imputazione, ("accertato in

Ancona") ritiene che la competenza territoriale sembrerebbe spettare

all'autorità giudiziaria di Ancona, ma poco dopo precisa che dal

fascicolo del pubblico ministero emerge con chiarezza che i reati

sono stati accertati a seguito di una verifica fiscale operata nel

circondario del Tribunale di Pesaro e che comunque tutte le condotte

si sono realizzate nell'ambito territoriale del predetto Tribunale;

che, di fronte a questi dubbi e alla contraddittorietà tra capo

di imputazione e dati emergenti dal fascicolo del pubblico ministero

circa il luogo di accertamento dei reati, lo stesso giudice

rimettente precisa che sarebbe necessario approfondire l'esame degli

atti per chiarire, per ogni singolo reato, il luogo di acquisizione

delle prove, alla luce del criterio interpretativo a suo dire

adottato dalla Cassazione;

che in tale contesto non è affatto scontata la conclusione, cui

perviene il rimettente in punto rilevanza, che il giudice competente

verrebbe diversamente definito applicando le norme comuni sulla

competenza territoriale: da un lato, infatti, il rimettente precisa

che le condotte ascritte all'imputato "si collocano tutte nell'ambito

territoriale di questo Tribunale" e che i reati sono stati "almeno in

parte" accertati nel circondario del Tribunale di Pesaro, per cui,

quale che sia il criterio adottato per determinare la competenza,

risulterebbe comunque competente tale tribunale; dall'altro, avendo

il rimettente omesso di approfondire per ogni singolo reato il luogo

in cui sono state acquisite le prove, è impossibile stabilire se la

competenza territoriale, definita alla stregua dell'interpretazione

della Cassazione denunciata di illegittimità, spetterebbe

effettivamente ad un organo giurisdizionale diverso dal Tribunale di

Pesaro;

che, infine, il giudice rimettente ha omesso di verificare se

l'indicazione di Ancona come luogo di accertamento dei reati,

contenuta nel capo di imputazione, non sia eventualmente frutto di

una mera inesattezza, come tale non incidente sulla valutazione del

giudice in ordine alla sua competenza territoriale;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto e contraddittorietà di motivazione sulla

rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per

agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), e 21,

terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in riferimento

agli artt. 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Pesaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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