Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo

comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con

ordinanza emessa il 27 maggio 1970 dalla sezione istruttoria della

sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno nel procedimento

penale a carico di Petrizzo Francesco, iscritta al n. 322 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Francesco Petrizzo,

per omessa dichiarazione annuale dei redditi, la sezione istruttoria

della sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno, con ordinanza

del 27 maggio 1970, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma

dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la norma denunziata, statuendo che l'azione

penale abbia corso dopo che l'accertamento del tributo è divenuto

definitivo, derogherebbe alla disciplina comune sul termine di

prescrizione e ne farebbe dipendere la durata da un comportamento

insindacabile della pubblica Amministrazione, che lo potrebbe

arbitrariamente prolungare, in contrasto con il principio di

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è

intervenuto con atto depositato il 15 dicembre 1970, chiedendo che la

censura sia dichiarata senza fondamento.

Deduce l'Avvocatura che, mentre per i tributi indiretti, ai sensi

dell'art. 22 della citata legge n. 4 del 1929, è al giudice che, ai

fini della responsabilità penale del contribuente, spetta di risolvere

la questione tributaria pregiudiziale, tale questione, per i tributi

diretti, va esaminata nella sede sua propria. Pertanto, non potendo

scattare l'azione penale prima dell'accertamento tributario definitivo,

non sussisterebbe deroga alcuna alla disciplina del codice penale sulla

decorrenza della prescrizione, in conformità alla giurisprudenza

ordinaria in materia e come sarebbe stato, altresì, sia pure

incidentalmente, riconosciuto dalla sentenza n. 38 del 1968 di questa

Corte. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione ha denunziato, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, l'ultimo comma dell'articolo 21 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, assumendo che la norma, nel disporre che

sia dato corso all'azione penale soltanto dopo l'accertamento

definitivo del tributo diretto, farebbe dipendere il decorso della

prescrizione da un comportamento insindacabile - "diligente, negligente

o deliberato" - dell'amministrazione finanziaria.

2. - Per quanto la questione sia formulata tenendo anche presente

che il termine prescrizionale stabilito dalla legge speciale è diverso

da quello stabilito dal codice penale, l'oggetto dell'attuale censura

si incentra nella violazione del principio di eguaglianza, che

deriverebbe dalla (pretesa) facoltà della pubblica amministrazione di

prolungare a suo libito detto termine mediante la protrazione

dell'accertamento.

3. - Non vi è norma alcuna nella Costituzione che faccia divieto

al legislatore ordinario di fissare termini prescrizionali

differenziati (vedansi le sentenze n. 57/1962 e n. 10/1970 di questa

Corte), sicché non rileva, ai fini della decisione, il tempo

necessario per la prescrizione del reato (contravvenzionale) di omessa

o infedele dichiarazione dei redditi (se, cioè, di diciotto mesi:

art. 157, n. 6, cod. pen.; o di tre anni: art. 16 legge n. 4 del

1929).

4. - L'ordinanza si limita ad affermare che la pubblica

amministrazione avrebbe la possibilità di tenere una condotta colposa

o di commettere arbitrio, senza considerare, all'opposto, che, ai sensi

dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, l'amministrazione

finanziaria deve provvedere, entro precisi termini di decadenza

(successivamente ridotti con la legge 31 ottobre 1966, n. 958), alla

rettifica dei redditi dichiarati e all'accertamento d'ufficio dei

redditi non dichiarati.

5. - È da ricordare che la legge n. 4 del 1929 (che entrò in

vigore il 1 luglio 1931, contemporaneamente ai nuovi codici penale e di

procedura penale: cfr. r.d. 18 giugno 1931, n. 806) venne discussa ed

approvata sotto l'imperio del codice Zanardelli del 1889, per il quale

la prescrizione estingueva l'azione penale e non il reato: col che,

quando l'azione penale non poteva essere promossa (o proseguita), la

prescrizione rimaneva sospesa, per riprendere il suo corso dal giorno

in cui cessava la causa sospensiva.

Ma, a prescindere dalla natura giuridica (per altro non pacifica)

dell'accertamento fiscale rispetto al reato de quo, ciò che conta è

che, mentre in materia di tributi indiretti, a mente del combinato

disposto degli artt. 22 e 60 della legge n. 4 del 1929, il giudice che

ha la cognizione del reato è competente a risolvere anche la

controversia concernente l'imposta, in materia di tributi diretti la

controversia va risolta nella sede sua propria, ossia dagli organi

tributari ed eventualmente dal giudice civile.

Orbene, la legislazione vigente, anziché rifarsi alla disciplina

delle pregiudiziali tipiche, con la sospensione del processo penale (e,

conseguentemente, della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.),

ha preferito subordinare l'esercizio dell'azione penale alla

definitività dell'accertamento.

6. - E la soluzione, pur se conduce ad una protrazione nel tempo

del termine di inizio e, quindi, di scadenza della prescrizione, non è

irragionevole, non solo e non tanto perché assicura uniformità di

criteri, che trovano riscontro nell'obbligo di imparzialità dei

pubblici funzionari (artt. 28, 97 e 98, primo comma, Cost.), quanto

perché è sorretta dalle stesse ragioni che hanno indotto il

legislatore a predisporre una disciplina tutta particolare per le

imposte dirette, conforme alla speciale natura dei tributi e alla

complessità tecnica del relativo accertamento. Ché se abusi e

favoritismi dovessero ipotizzarsi, questi sarebbero realizzabili

proprio se i termini prescrizionali decorressero dalla data della

dichiarazione del contribuente, potendo l'amministrazione finanziaria

effettuare l'accertamento al di là del tempo in cui matura la

prescrizione. Per di più, come è stato osservato dalla Cassazione, il

criterio scelto si risolve in una garanzia per il contribuente, il

quale evita di essere esposto ad eventuali vessatorie denunce prima

dell'accertamento definitivo dell'imposta.

Il sistema accolto è, dunque, strumento di eguaglianza e di

corretto uso dei poteri di indagine e di controllo fiscale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, ultimo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata dalla sezione istruttoria della sezione distaccata della

Corte d'appello di Salerno, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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