Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1969 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo

comma, n. 1, e 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenenti norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie,

promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1967 dal tribunale di Salerno

sull'opposizione di Amato Giuseppe avverso un decreto penale

dell'Intendente di finanza di Salerno, iscritta al n. 98 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 157 del 24 maggio 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del

Giudice Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il signor Giuseppe Amato, condannato con decreto penale

dell'Intendente di finanza di Salerno al pagamento dell'ammenda di lire

5.000 per la contravvenzione preveduta dagli artt. 43 e 44 del R.D.L.

19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modifiche nella legge 5

giugno 1939, n. 973, propose opposizione davanti al tribunale di

Salerno. Ma nel corso degli atti preliminari al dibattimento veniva

eccepita l'illegittimità costituzionale degli artt. 21, n. 1, e 36

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti l'attribuzione

all'Intendente di finanza della potestà giurisdizionale penale,

esercitabile con la pronuncia di decreto penale di condanna, in materia

di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione dell'ammenda.

In accoglimento di tale eccezione, il tribunale di Salerno, con

ordinanza 3 marzo 1967, ha ritenuto rilevante e ha sollevato la

questione di costituzionalità delle norme predette in relazione agli

artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione.

Ha espresso quindi l'avviso che non sia manifestamente infondato

l'assunto della violazione del precetto costituzionale della

indipendenza del giudice nell'ipotesi di attribuzione di potestà

giurisdizionale ad un organo amministrativo, in posizione di dipendenza

gerarchica dal potere esecutivo, e privo delle garanzie che la

Costituzione estende ai giudici speciali.

Nella specie, ha osservato il tribunale, per escludere

l'indipendenza dell'Intendente di finanza nell'esercizio della funzione

giurisdizionale deve essere ricordato altresì il potere dovere che

allo stesso è affidato di intervenire, quale rappresentante

dell'amministrazione finanziaria, parte offesa dal reato, nel

successivo eventuale giudizio di opposizione davanti all'autorità

giudiziaria ordinaria. Né potrebbe obiettarsi, ha aggiunto il

Collegio, che la successiva fase di cognizione devoluta al giudice

ordinario assicura all'imputato le garanzie volute dalla Costituzione,

giacché tale fase è soltanto eventuale e l'imputato può incorrere

nella dichiarazione di esecutività del decreto penale.

L'ordinanza, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze del 1967, è

stata ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio

dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 24 giugno

1967.

2. - L'Avvocatura generale chiede che la questione sia dichiarata

non fondata per le considerazioni seguenti.

L'affidamento all'Intendente di finanza di funzioni

giurisdizionali, nella materia dei reati contravvenzionali, preveduti

da leggi finanziarie e punibili con la sola ammenda, sarebbe

giustificato dalla speciale natura della materia suddetta e dalla

esigenza che il giudice possegga particolari nozioni ed esperienze

tecnico giuridiche nel campo della pubblica finanza.

Il necessario requisito dell'indipendenza, non configurabile

peraltro in termini precisi ed uniformi nei riguardi di ciascun giudice

speciale, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 108

del 1962, sarebbe garantito dalla estensione all'Intendente della

stessa disciplina che il codice di diritto processuale penale detta per

il pretore. Il che sarebbe sufficiente per escludere qualunque vincolo

di subordinazione gerarchica del detto funzionario nei confronti di

altri uffici nell'esercizio della giurisdizione penale, mentre il

carattere della imparzialità troverebbe, anche nei di lui riguardi,

espressione nel principio generale della soggezione soltanto alla

legge.

Secondo questi principi, osserva l'Avvocatura dello Stato, da parte

dell'autorità ministeriale superiore non sarebbe lecita alcuna

ingerenza nell'attività dell'Intendente, quale giudice penale, posto

che i provvedimenti pronunziati in tale veste non sono suscettibili di

alcun controllo o sindacato gerarchico, con la conseguenza della

esclusione del potere di annullamento, che del principio gerarchico

costituisce una rilevante emanazione. Ed invero tutte le norme, che

prima della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del decreto 24 settembre 1931,

n. 1473 (concernente disposizioni di coordinamento della legge

ricordata con le singole leggi finanziarie), prevedevano interferenze

dell'Amministrazione finanziaria nella competenza penale

dell'Intendente, sarebbero state tacitamente o espressamente abrogate,

nell'intento di realizzare, anche per il caso in esame, quella

indipendenza funzionale riconosciuta da questa Corte nei confronti di

altri giudici speciali (sent. n. 132 del 1963).

D'altra parte, la disciplina del procedimento penale intendentizio,

risultante dalla citata legge n. 4 del 1929, garentirebbe la tutela del

diritto di difesa dell'individuo, in particolare mediante lo strumento

della opposizione al decreto di condanna, con il conseguente

deferimento della cognizione del reato contestato dall'Intendente alla

autorità giudiziaria ordinaria.

Non avrebbe quindi rilievo, ai fini della questione di

costituzionalità, la considerazione che l'opposizione è mezzo

eventuale di difesa, il cui esercizio costituisce onere a carico di

coloro che subiscono la condanna da parte dell'Intendente, dovendosi

ritenere valide, anche nei riguardi dello speciale procedimento in

oggetto, le ragioni addotte da questa Corte, nella sentenza n. 27 del

1966, per legittimare sul piano delle guarentizie di cui all'art. 24

della Costituzione, la disciplina processuale del decreto pretorile.

Oltre il particolare, rilevantissimo, che il giudizio in primo

grado, sul fondamento della opposizione ed anche sulla ammissibilità

di essa, è affidato a giudice diverso da quello che ha emanato il

decreto, e ciò a differenza di quanto è previsto nel procedimento

ordinario, il giudizio di opposizione di cui alla legge n. 4 del 1929

offre per gli interessati ulteriori vantaggi rispetto al primo, quali

il termine di proposizione triplo rispetto a quello per l'opposizione

al decreto del pretore, la sufficienza di una procura generale anziché

speciale, l'effetto estensivo incondizionato della opposizione anche ai

non opponenti.

Circa poi la possibilità, affermata dal tribunale, che

l'Intendente intervenga quale rappresentante della parte offesa

(Amministrazione finanziaria) nella fase dibattimentale, l'Avvocatura

rileva che l'affermazione non è esatta, se riferita al disposto

dell'art. 41, terzo comma, della legge n. 4 del 1929, perché il

funzionario eventualmente delegato dall'Intendente, per essere sentito

nel dibattimento, lo è unicamente per fornire chiarimenti e

delucidazioni di natura essenzialmente tecnico-tributaria, senza

peraltro assumere la veste né di testimone né di perito.

E l'affermazione sarebbe inesatta anche se volesse alludere ad una

eventuale costituzione dell'Intendente quale parte civile, giacché la

valutazione della legittimità e della convenienza di tale costituzione

viene effettuata, in piena indipendenza, dall'Avvocatura dello Stato,

unico organo abilitato dalla legge alla costituzione di parte civile

anche per conto dell'Amministrazione finanziaria e, rispetto a questa,

autonomo.

La stessa Avvocatura non manca di far rilevare le conseguenze

pratiche di una eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale.

Col deferimento della materia delle contravvenzioni tributarie

punibili con la sola ammenda all'autorità giudiziaria ordinaria,

sarebbero annullati i vantaggi di ordine generale e tecnico che

consigliarono a suo tempo di attribuirla all'Intendente di finanza; e,

se si volesse conservare l'applicabilità del decreto penale, essa

andrebbe deferita al pretore, unico organo giudiziario che nel sistema

processuale vigente decide per decreto penale e conosce in primo grado

dell'opposizione, laddove la competenza in primo grado, in materia

tributaria, è per tradizione legislativa costante attribuita al

tribunale: art. 6, terzo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,

artt. 21, n. 2 e secondo comma e art. 22 della stessa legge in

contestazione n. 4 del 1929.

3. - Con memoria depositata il 7 novembre 1968, la Avvocatura si è

richiamata agli argomenti già addotti.

Ma riportandosi alla precedente sentenza n. 58 del 1965, con la

quale questa Corte ha ritenuto applicabile all'Intendente il principio

della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali di cui all'art. 102

della Costituzione, fin quando non siano sottoposte a revisione da

parte del Parlamento (VI disp. trans.), ha sostenuto che gli artt. 21 e

36 della legge n. 4 del 1929, ora impugnati, come non furono dichiarati

incompatibili con il citato art. 102 della Costituzione, così non lo

sono in rapporto agli artt. 101 e 108 della Costituzione, giacché il

secondo comma di quest'ultimo articolo: "la legge assicura

l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", va

considerato una norma di massima contenente una affermazione di

principio, destinata a trovare concreta attuazione mediante i

provvedimenti legislativi da adottarsi ai sensi della citata VI

disposizione transitoria.

Ne discenderebbe che anche l'esame dell'art. 108 sarebbe precluso

dalla temporanea sopravvivenza, secondo tale disposizione, della

disciplina vigente.

Nella stessa memoria, per suffragare l'assunto che l'Intendente di

finanza nelle attribuzioni giurisdizionali è organo sostanzialmente

imparziale e rappresenta anzi una spiccata garanzia per lo stesso

contribuente, l'Avvocatura ha ricordato che l'Intendente, dal punto di

vista amministrativo, non è mai organo accertatore di tributi, ma

organo gerarchicamente preposto per la revisione dell'operato degli

organi accertatori ed è quindi, per la sua speciale competenza

tecnica, in grado di assicurare al contribuente una adeguata tutela

contro eventuali atti arbitrari.

Ha concluso, quindi, per la non fondatezza della questione.

Nella discussione orale l'Avvocatura si è riportata alle

conclusioni scritte. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale della legge 7

gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie, nelle parti in cui si attribuiscono

all'Intendente di finanza le funzioni di giudice speciale per le

contravvenzioni finanziarie punibili con la sola ammenda, è stata

dichiarata infondata da questa Corte, con la sentenza n. 58 del 1965,

unicamente sotto il profilo della compatibilità con l'art. 102 della

Costituzione e con la disposizione VI transitoria, in ordine al regime

di sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, fintanto che alla

revisione di esse non proceda il Parlamento in sede legislativa

ordinaria.

Il tribunale di Salerno, solleva ora dubbi sulla costituzionalità

degli artt. 21, n. 1, e 36 della predetta legge n. 4 del 1929,

concernenti rispettivamente la sopra richiamata competenza penale

dell'Intendente e la potestà a questo attribuita di pronunziare

decreto penale di condanna, suscettibile di opposizione avanti al

tribunale ordinario.

Ciò sotto il ben diverso profilo del precetto costituzionale di

cui all'art. 101, secondo comma: "I giudici sono soggetti soltanto alla

legge", e di quello di cui all'art. 108, secondo comma: "La legge

assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali".

Va subito rilevato che non si tratta della enunciazione, in queste

norme, di principi di massima, destinati a trovare concreta

applicazione in sede della futura revisione delle giurisdizioni

speciali, come ha sostenuto l'Avvocatura nelle sue ultime difese, ma di

precetti di immediata attuazione: il che è stato costantemente

ritenuto da questa Corte tutte le volte che ha esaminato la sussistenza

dei requisiti della indipendenza e della imparzialità in rapporto a

giurisdizioni speciali, anche alla stregua della disciplina risultante

da norme già esistenti prima dell'entrata in vigore della Carta

costituzionale.

Occorre quindi procedere all'esame della questione. Il tribunale

l'ha ritenuta non manifestamente infondata assumendo, con argomenti

vivamente contrastati dall'Avvocatura dello Stato, essere incompatibile

con i citati articoli della Costituzione l'attribuzione di potestà

giurisdizionale ad un organo della pubblica Amministrazione, in

posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, amovibile e

investito della rappresentanza dell'Amministrazione stessa, quale parte

offesa dal reato, nell'eventuale giudizio di cognizione.

La questione è fondata.

2. - L'indipendenza è dal legislatore costituente voluta anche per

i giudici speciali in vista della completa attuazione del richiamato

precetto, comune ad essi ed ai magistrati ordinari, che li vuole

soggetti soltanto alla legge.

Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare la

imparzialità del giudice o meglio, come è stato osservato, la

esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al

giudice una posizione assolutamente super partes.

Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla

causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di

qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio,

preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della

decisione.

Con particolare riferimento ai giudici speciali, nella

giurisprudenza di questa Corte sono già stati messi in evidenza i

requisiti essenziali di una effettiva indipendenza, almeno per tutto il

periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con

riguardo a tutte le attività che concorrono alla retta applicazione di

esse.

La sentenza n. 92 del 1962, ha affermato la necessità che

nell'organo giudicante non sussistano vincoli di soggezione formale o

sostanziale ad altri organi.

Con la sentenza n. 103 del 1964 si è richiamata l'esigenza

dell'inamovibilità, non gia in stretta analogia con quella che copre

il giudice ordinario, ma quale risulta dalla predeterminazione

legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle

cause obiettive di incompatibilità o di decadenza, non subordinate a

valutazioni discrezionali compiute nell'esercizio di poteri

disciplinari ed organizzativi di superiori gerarchici.

Le sentenze nn. 132 del 1963 e 103 del 1964 hanno riconosciuta, nei

casi di incompatibilità, la necessità che l'ordinamento consenta

l'astensione o la ricusazione con la possibilità di reintegrare

l'organo giudicante.

Né va omesso che anche nella sentenza n. 133 del 1963, che ha

dichiarato la illegittimità costituzionale della configurazione del

Ministro per la marina mercantile come giudice speciale in materia di

indennità di requisizioni di navi, questa Corte affermò che il

Ministro, al vertice del dicastero, pur avendo piena libertà di

decidere secondo scienza e coscienza, non avrebbe potuto sottrarsi alle

risultanze degli atti provenienti da quegli stessi uffici che avevano

predisposto il provvedimento.

3. - Orbene, nel complesso sistema legislativo finanziario,

all'Intendente di finanza spetta, fuor d'ogni dubbio, la qualificazione

di organo periferico dell'Amministrazione. Fondamentale, fra le molte

che sono stabilite dalle numerose disposizioni legislative concernenti

i tributi e le altre entrate finanziarie dello Stato (trovando

minuziosa disciplina nelle circolari ed istruzioni delle autorità

centrali), è la competenza, che all'Intendente è data (art. 2 del

R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), di vigilare sulle pubbliche entrate,

riferendo al Ministero delle finanze sull'andamento dell'attività

tributaria che si esplica nell'ambito della provincia. Tale competenza,

oltre a riguardare le varie attribuzioni previste dalle leggi e dai

regolamenti, importa la vigilanza su tutti gli uffici finanziari, che

hanno sede nella provincia, e la suprema direzione di tutti gli uffici

esecutivi dipendenti (art. 77 Reg. appr. con R.D. n. 185 del 23 marzo

1933).

A detta competenza ineriscono i poteri di disporre verifiche,

revisioni, inchieste ed ispezioni presso gli uffici provinciali

dipendenti, onde assicurarne la funzionalità e la rispondenza alle

esigenze di una retta amministrazione. E vi risponde anche la

responsabilità di cui l'Intendente è investito (e per la quale è

soggetto egli stesso alle verifiche e controlli, che le competenti

direzioni generali del Ministero esercitano per il tramite di ispettori

generali), in ordine alla sicurezza del denaro pubblico, alla esattezza

e puntualità delle riscossioni e alle persecuzione giudiziale dei

crediti erariali.

L'adempimento di quest'ultima specie di compiti importa, fra

l'altro, che egli possa chiedere (art. 41, comma terzo, legge n. 4 del

1929) che un funzionario da lui delegato venga sentito, circa i fatti

in contesto, nel dibattimento che segue all'opposizione al decreto

penale. Ed esige, altresì, che egli non debba disinteressarsi della

eventuale costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel

giudizio suddetto, come in qualunque altro per reati finanziari.

Da quanto sopra esposto risulta che la speciale competenza in

materia di trasgressioni, colpite da sanzioni penali pecuniarie, di

indubbia natura giurisdizionale (come affermato nella già citata

sentenza n. 58 del 1965 di questa Corte e come, del resto, risulta

senza possibilità di equivoco dal complesso della legge in esame, e, a

chiare note, dagli artt. 36 e 46 di essa), è regolata, nel sistema,

con carattere non di autonomia, ma di complementarietà rispetto ai

compiti amministrativi istituzionali.

E viene ad inserirsi, con nesso di inscindibile coordinazione, in

un complesso organico di tipici atti di amministrazione attiva, con il

relativo normale sistema di subordinazioni, di controlli e di

responsabilità.

4. - Altre considerazioni offrono conferma dell'esistenza di una

doppia e inscindibile configurazione dell'Intendente quale

amministratore e quale giudice, con ovvio sacrificio dei requisiti di

indipendenza e di imparzialità che la Costituzione esige per i giudici

speciali.

Mancano anzitutto, e non sembrano mutuabili da altri settori

dell'ordinamento, gli strumenti legislativi che valgano a garantire

l'imparzialità del giudice e siano di contenuto almeno analogo a

quello vigente per il giudice ordinario.

All'Intendente, infatti, organo investito di funzioni di giudice

monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario e da ogni apparato che

non sia propriamente amministrativo, appaiono inapplicabili, nonostante

il generico richiamo contenuto nell'art. 44 della legge n. 4 del 1929,

le norme del Codice di procedura penale concernenti l'astensione e la

ricusazione del giudice.

A questo fine non avrebbe rilievo la stessa possibilità, prevista

dal successivo art. 45, che l'Intendente deleghi la sua giurisdizione

(anche per singole categorie di tributi) ad altro funzionario od avochi

a sé l'esercizio della giurisdizione già delegata, nel caso che la

incompatibilità colpisca il detto funzionario. Invero la persistenza

del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude

egualmente la garanzia di obiettività che la legge persegue.

Per considerazioni analoghe è da ritenere che non trovi rimedio lo

stato di incompatibilità in cui, sotto l'aspetto della necessaria

superiorità del giudice rispetto agli interessi in contestazione,

versa l'Intendente, che esplichi la sua potestà giurisdizionale sulla

base di accertamenti e di valutazioni compiute da organi alle sue

dipendenze, i quali abbiano agito in conformità di istruzioni da lui

emanate nell'esercizio di funzioni amministrative o di istruzioni

superiori ricevute per suo tramite.

Né, per sostenere la legittimità dell'eventuale decreto di

condanna, vale richiamarsi ai caratteri del processo monitorio penale,

il quale consente, mediante l'opposizione dell'interessato, la

devoluzione del giudizio sul reato agli organi della giurisdizione

ordinaria, nei diversi gradi preveduti dalla legge processuale. E

nemmeno vale argomentare dalla natura di statuizione preliminare, che

il decreto dell'Intendente avrebbe in quanto suscettibile di

opposizione e caducazione.

La speciale configurazione del provvedimento monitorio

intendentizio (peraltro dalla stessa legge equiparato a quello che il

Codice di procedura penale affida al pretore), non esclude che esso sia

espressione potenzialmente definitiva della potestà giurisdizionale,

demandata ad un organo dello Stato, nel quale debbono esistere ab

initio, come per il pretore esistono, i requisiti che la Costituzione

prevede per l'esercizio di detta potestà.

Contro poi il rilievo, negativo sul piano costituzionale, delle

già ricordate attribuzioni dell'Intendente in materia di persecuzione

in giudizio di crediti erariali, non valgono gli argomenti

dell'Avvocatura, giacché è inammissibile che un giudice anche se,

come nel caso dell'Intendente, è ispirato a finalità pienamente

lecite, spieghi o rappresenti un qualsiasi interesse nel corso del

giudizio, che segue alla impugnativa di una sua decisione.

D'altro canto non può negarsi che, in forza di istruzioni emanate

con circolari, spetta all'Intendente prendere delle iniziative e

segnalare i casi di maggiore gravità alle competenti Direzioni

generali, perché queste provochino l'intervento dell'Avvocatura e

quindi la costituzione di parte civile.

Sotto il profilo della indipendenza va ancora rilevato (né in

questa sede di controllo di legittimità costituzionale può valere in

contrario il riconoscimento, che pur si ritiene doveroso enunciare,

della correttezza e dello scrupolo cui, anche nella soggetta materia,

si ispira l'azione degli Intendenti e degli altri organi finanziari

sopra e sotto ordinati) come nel corpo delle leggi in esame sia

pretermessa del tutto la previsione della garanzia della inamovibilità

a favore dell'Intendente, pur nei più limitati sensi in cui il

suddetto principio è stato ritenuto applicabile da questa Corte ai

giudici speciali. In difetto di esplicite norme non può non ritenersi

che la posizione di questo funzionario rimanga regolata, senza

eccezioni di sorta, dalle disposizioni proprie del rapporto di impiego.

Queste non ne richiedono il consenso per eventuali trasferimenti,

come nessun limite pongono all'eventuale trasferimento ad altra sede o

ad altro incarico del funzionario che sia stato delegato

dall'Intendente alla emanazione dei decreti penali. Non stabiliscono,

inoltre, alcuna garanzia rispetto ad altri provvedimenti riguardanti la

carriera dei funzionari: così ad esempio in materia di promozioni e di

incarichi speciali.

Appare evidente come, sia pure in ipotesi astratta, anche il

semplice timore di provvedimenti sfavorevoli del genere possa

negativamente interferire sull'esercizio della funzione

giurisdizionale, specialmente in presenza di istruzioni provenienti da

organi centrali dell'Amministrazione finanziaria.

Istruzioni che, nella forma già ricordata delle circolari e del

resto consueta nell'ambito dell'apparato burocratico, risultano, anche

nella materia della cognizione penale, non limitate a meri chiarimenti

esegetici delle fonti legislative ma talora intese a segnare direttive

nello svolgimento della funzione giurisdizionale.

Dato tale assetto normativo della figura dell'Intendente, non ha

valore la tesi secondo la quale la garanzia di indipendenza

nell'esercizio della potestà giurisdizionale si dovrebbe desumere sia

dalla mancanza di disposizioni, che consentano espressamente il

sindacato sulla sua attività giurisdizionale da parte di organi della

pubblica Amministrazione, sia dalla abrogazione di norme della

legislazione precedente, che, non senza valide ragioni, si ritiene

effettivamente avvenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge n.

4 del 1929. Ci si riferisce in particolare all'art. 1, secondo comma,

del R.D.L. 26 febbraio 1928, n. 411, concernente l'annullamento, da

parte del Ministro per le finanze, del decreto penale, ancorché

divenuto irrevocabile, nel caso di allegazione da parte degli

interessati della inesistenza del reato. Ma è evidente che non è per

ciò venuta meno la rilevata subordinazione, anche funzionale,

dell'Intendente di finanza nei confronti degli organi centrali.

5. - Per tutte le suesposte considerazioni questa Corte deve

dichiarare la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli

artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione, del n. 1 del primo

comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n.

4.

La dichiarazione di illegittimità di queste norme importa quale

necessaria conseguenza la incostituzionalità, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le altre norme, indicate nel

dispositivo, che, nella legge denunziata e nelle successive

disposizioni di coordinamento, risultano ad esse sistematicamente

collegate nel quadro della disciplina della competenza giurisdizionale

dell'Intendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del n. 1 del primo comma

dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale delle seguenti

norme della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4:

secondo comma dell'art. 14, limitatamente alle parole "prima che il

decreto di condanna sia divenuto esecutivo e quando sia stata fatta

opposizione":

n. 2 del citato primo comma dell'art. 21, nelle parole "quando si

tratti di ogni altro reato" e secondo comma dello stesso articolo;

primo comma dell'art. 26, limitatamente alle parole "di una

contravvenzione di competenza dell'Intendente di finanza o" e terzo

comma dello stesso articolo;

art. 27, secondo comma, n. 2, limitatamente alle parole "o che

sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di

condanna dell'Intendente";

artt. 37, 38, 39, 40 e dei commi primo e secondo dell'art. 41;

artt. 42, 43, 44, 45 e terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle

parole "innanzi all'Intendente di finanza";

norme contenute nell'art. 50, primo comma, nelle parti in cui si

prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di

condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione,

fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al

Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a

titolo di oblazione;

norme contenute nell'art. 51, primo comma, limitatamente al

riferimento al n. 2;

dichiara, altresì, sempre in applicazione dell'art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e

10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di

coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi

finanziarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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