Contro il decreto di condanna l'imputato puo' fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione. L'opposizione e' proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato. L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresi' fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda. La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato. Quando con uno stesso decreto siano condannate piu' persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 31 dicembre 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
