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[1]La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta: 1° All'intendente di finanza quando si tratti di contravvenzioni per le quali la legge stabilisca la sola pena dell'ammenda, anche se il contravventore sia obbligato al pagamento di una sopratassa;
[2]2° Al tribunale quando si tratti di ogni altro reato.
[3]Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.
[4]La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.
[5]Per i reati previsi dalle leggi sui tributi diretti l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta e' divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
