Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'accertamento amministrativo cui sia attribuita efficacia vincolante per il giudice penale e` certamente incompatibile con il principio del libero convincimento garantito dall'art. 101, comma secondo, Cost., la cui violazione si combina con quella dell'art. 24 Cost., in quanto l'accertamento che fa stato nel giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della difesa, e con quella dell'art. 3 Cost., perche` la preclusione per il giudice penale differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia relativa a imposte dirette o indirette. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 24 e 3 Cost. - gli artt. 60 e 21, comma terzo, l. 7 gennaio 1929 n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1982 al 1 aprile 1998. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22 e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art60 · fonte del testo
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