Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1982 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie) promosso con ordinanza emessa il 6

agosto 1975 dalla Corte d'Appello di Palermo, nel procedimento penale a

carico di De Maria Domenico, iscritta al n. 436 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del

19 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 6 agosto 1975 la Corte di Appello di Palermo,

nel corso del procedimento penale a carico di De Maria Domenico,

imputato della contravvenzione di cui all'art. 243 del T.U. 19 gennaio

1958, n. 685, per avere omesso di presentare tempestivamente la

denunzia unica dei redditi da lui percepiti nell'anno 1969, sollevava

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 60 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui detta norma vincolerebbe il giudizio

sulla sussistenza dei reati in materia di imposte dirette agli

accertamenti dell'autorità amministrativa, sì da impedire di fatto la

cognizione piena delle fattispecie costitutive della responsabilità

penale. Ciò comporterebbe menomazione delle garanzie di difesa degli

imputati nonché violazione dell'art. 3 della Costituzione "per cui

tutti i cittadini (nel caso tutti gli imputati di reati tributari,

riferiti a tributi diretti o indiretti) sono eguali davanti alla

legge".

Premesso che il De Maria era stato condannato dal primo giudice per

il reato di cui si è detto, la Corte remittente osservava che la

pratica amministrativa si era risolta mediante concordato intervenuto

tra il legale delegato dall'imputato e l'Ufficio, sul presupposto che i

redditi accertati fossero riferiti all'anno 1969.

Tanto in istruttoria quanto nel corso del giudizio di primo grado,

il De Maria aveva chiesto di provare che in realtà i redditi in

contestazione erano stati da lui percepiti nel 1970, richiesta questa

ribadita sia nell'atto di appello che nel dibattimento relativo.

La norma di cui all'art. 60 della legge n. 4 del 1929, soggiunge il

giudice a quo, esclude - come da costante giurisprudenza della Corte di

Cassazione - che in materia di imposte dirette il giudice penale possa

conoscere dei fatti che hanno originato la controversia concernente il

tributo da cui dipende l'esistenza del reato, costituendo in tal modo

un vincolo tassativo ad ogni indagine della giurisdizione penale al

riguardo.

Il disposto di tale norma, secondo il collegio a quo, costituirebbe

deroga a due dei fondamentali principi che reggono la giustizia penale:

quello del libero convincimento del giudice in merito all'accertamento

dei fatti soggetti al suo esame e quello che ammette vincoli di

pregiudizialità in materia penale solo con riferimento a specifici

casi di decisioni di altri giudici.

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la Corte d'Appello

di Palermo ravvisa nella norma citata le remore che impediscono al

giudice penale un pieno accertamento dei fatti; ciò comporterebbe una

lesione della pienezza delle garanzie di difesa proprie del giudizio

penale, con conseguente violazione sia dell'art. 24 Cost. (limitata

possibilità di difesa dà parte dell'imputato in relazione agli

aspetti già oggetto del procedimento tributario), sia dell'art. 3

Cost., in quanto si sarebbe creata una situazione di disuguaglianza tra

gli imputati di reati tributari a seconda che si tratti di tributi

diretti o indiretti.

Affermata la rilevanza della questione di costituzionalità come

sopra indicata, la Corte d'Appello di Palermo sospendeva il giudizio in

corso ed inviava gli atti a questa Corte.

Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione fosse

dichiarata non fondata.

A sostegno di tale tesi l'Avvocatura osservava che nella specie non

esisterebbe alcuna menomazione dei diritti di difesa degli imputati di

reati tributari in materia di imposte dirette, i quali, avvalendosi di

un amplissimo sistema di ricorsi, amministrativi prima e

giurisdizionali poi, usufruiscono sia di diverse e collegate facoltà

difensive, sia del vantaggio di non essere esposti a denunce penali

prima della conclusione del contenzioso stesso.

Ricordava ancora l'Avvocatura che quando il sistema descritto venne

modificato con l'art. 35, ultimo comma, della legge n. 1 del 1956, al

fine di colpire tempestivamente i responsabili di frodi fiscali con una

disciplina più rigorosa avverso le evasioni, tale innovazione fu

legislativamente abolita in forza dell'art. 252 T.U. 29 gennaio 1958,

n. 645; e che questa ulteriore innovazione fu ritenuta

costituzionalmente legittima con la sentenza della Corte Costituzionale

n. 32/1968.

Né (e citava al riguardo la sentenza n. 8 del 1973 della Corte

Costituzionale la quale concerne il diverso termine di decorrenza della

prescrizione in materia di reati tributari) sarebbe fondato il dubbio

di costituzionalità riferito all'art. 3 della Costituzione, atteso

che la complessità tecnica degli accertamenti nonché la speciale

natura dei tributi diretti giustificherebbero ampiamente "le

particolarità della relativa disciplina" attinenti a tali reati e

perché "comunque, tali particolarità, proprio in funzione di quelle

caratteristiche, determinano una più intensa tutela dei relativi

imputati".

La causa fu discussa all'udienza del 19 marzo 1980 ma, per la

sopravvenuta scomparsa del giudice prof. Astuti, fu poi rimessa

all'udienza del 12 gennaio 1982. Considerato in diritto :

1. - Come si evince dalla narrativa, la Corte d'Appello di Palermo

doveva giudicare della responsabilità penale di un contribuente che

aveva denunciato nel 1971, con riferimento all'anno 1970, un reddito

che - secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello

stesso contribuente e l'Ufficio delle Imposte - sarebbe stato invece

prodotto nell'anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato

nell'anno 1970. Il contribuente aveva chiesto in tribunale (dove era

stato condannato), e chiedeva in appello, di essere ammesso a provare

che il realtà il reddito era stato percepito nel 1970, e quindi la

denuncia era stata tempestiva. Ma la Corte d'Appello rilevava che

l'art. 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (come interpretato dalla

Cassazione), escludendo l'applicabilità alla materia delle imposte

dirette dell'art. 22 della stessa legge, vincolava "tassativamente il

giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo" e quindi,

nella specie, precludeva la prova invocata dal contribuente al fine di

escludere il fatto-reato imputatogli. La Corte dubitava quindi della

costituzionalità del detto vincolo che "costituisce deroga a due

principi fondamentali dell'ordinamento processuale penale: quello che

affida l'accertamento dei fatti al libero convincimento del giudice,

con esclusione assoluta, nel suo ambito, di prove legali; e quello che

ammette rispetto al giudizio penale vincoli di pregiudizialità solo in

rapporto a casi limitati di decisioni di altri giudici".

2. - La questione è fondata.

Occorre preliminarmente osservare che, pur avendo nel dispositivo

invocato quali parametri soltanto gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

tutta l'impostazione dell'ordinanza, come espressamente risulta dalle

proposizioni sopra citate, nelle quali si denuncia la violazione del

principio del libero convincimento del giudice, chiama in causa anche

l'art. 101, 2 comma, della Costituzione. Pertanto, in conformità di

quanto già altre volte ritenuto dalla Corte (cfr. sent. n. 1 del

1971), la questione deve essere esaminata anche con riferimento

all'art. 101, 2 comma, della Costituzione.

Il fatto che il reddito del quale si discuteva fosse stato

percepito nel 1969 (non nel 1970, come sostenuto dal contribuente)

risultava da un "concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972

tra l'ufficio impositore e un legale da lui (il contribuente)

incaricato".

Esattamente il giudice a quo ha attribuito al concordato il valore

di un atto amministrativo, contrapponendolo alle "decisioni di altri

giudici" rispetto alle quali sarebbero ipotizzabili "vincoli di

pregiudizialità" per il giudice penale.

In effetti la giurisprudenza della Cassazione e della Commissione

Centrale Tributaria e la prevalente dottrina, escludendo il carattere

transattivo del concordato, lo qualificano come un atto di accertamento

autoritativo cui il contribuente presti adesione; comunque, come "atto

amministrativo", che esclude ogni connotato del provvedimento

giurisdizionale.

Ora l'art. 60 della legge n. 4 del 1929, escludendo

l'applicabilità ai tributi diretti dell'art. 22 della stessa legge,

sostanzialmente conferma la disposizione del terzo comma dell'art. 21

("per i reati previsti dalla legge sui tributi diretti l'azione penale

ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa

sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la

materia"), che, secondo la costante giurisprudenza, attribuisce a tale

accertamento, anche quando si sia verificato in fase amministrativa,

un'efficacia vincolante per il giudice penale, certamente incompatibile

con il principio del libero convincimento, tanto più rigoroso in sede

di giudizio penale. E anche l'art. 21, terzo comma, così interpretato

e applicato, deve perciò intendersi compreso nella questione

sollevata.

Tale evidente violazione dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione si combina con quella degli artt. 24 e 3. Il primo è

violato in quanto l'accertamento amministrativo che fa stato nel

giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della

difesa. Il secondo perché la preclusione per il giudice penale, che

deriva dall'accertamento amministrativo in materia tributaria,

differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la

imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario

o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia

relativa a imposte dirette o indirette.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,

terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui

prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,

divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei

procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi

tributarie in materia di imposte dirette.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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