Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda. Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 60/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1969

    All'Intendente di finanza, organo investito di funzioni di giudice monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario e da ogni apparato che non sia propriamente amministrativo, appaiono inapplicabili le norme del codice di procedura penale concernenti l'astensione e la ricusazione del giudice. Al riguardo non ha rilevanza la facoltà, disciplinata dall'art. 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di delegare l'esercizio della potestà giurisdizionale penale ad altro funzionario o ne avochi a sé l'esercizio, nel caso che l'incompatibilità colpisca quest'ultimo, giacché la persistenza del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude egualmente la garanzia di obiettività che la legge persegue. In contrasto con i requisiti predetti sotto l'aspetto della necessaria garanzia di superiorità del giudice rispetto agli interessi in contestazione, è altresì consentito che l'intendente esplichi la funzione giurisdizionale sulla base di accertamenti e di valutazioni compiute da funzionari alle sue dipendenze, in conformità di istruzioni da lui stesso emanate o da istruzioni superiori ricevute per suo tramite, e gli è inoltre attribuito il compito di perseguire nel giudizio che segue alla impugnativa di una sua decisione, i crediti erariali connessi a violazioni contravvenzionali di sua competenza.

    Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 36 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 14 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 58/1965

    Questione infondata
    6 luglio 1965

    respinte le eccezioni pregiudiziali, dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1 luglio 1963 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni dell'art. 1 e se…

    Art. 43 cost. · Art. 102 cost. · Art. 36 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 52/1964

    Altra decisione
    16 giugno 1964

    Quando l'ordinanza di rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale sia pubblicata mediante lettura alla pubblica udienza, ma senza motivazione (successivamente redatta e depositata in cacelleria), e sia notificata nella sola parte motiva, omettendosene il dispositivo, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda alla rinnovazione della notifica dell'ordinanza in modo integrale.

    Art. 36 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 43 cost. · Art. 102 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 31 dicembre 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art36 · fonte del testo

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