Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale. Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 258/1991

    Parametro
    12 giugno 1991

    L'esigenza fondamentale di evitare accertamenti discordanti anche a livello giurisdizionale dell'imposta dovuta, così impedendosi la formazione di giudicati contraddittori e salvaguardare il principio di unità della giurisdizione, poteva giustificare la vincolatività per il giudice penale degli accertamenti tributari contenuti in decisioni delle commissioni tributarie sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ma non dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale che ha profondamente eroso la portata del suddetto principio introducendo un regime di reciproca separazione tra azione penale, civile ed amministrativa e di autonomia dei rispettivi procedimenti; privilegiando, con ciò, le specificità strutturali e funzionali di ciascun tipo di giudizio anche a scapito della coerenza delle relative pronunce. Non potendo più, oggi, essere ritenuta costituzionalmente lecita la vincolatività per il giudice penale di pronunce tributarie che, pur se valide ai fini fiscali, sono basate su regole di giudizio, quali sono, ad esempio, le presunzioni legali e semplici non qualificate da requisiti di gravità, precisione e concordanza, estranee al processo penale e contraddittorie con la sua essenza, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., - restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 56, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. - Sulla portata della pregiudiziale tributaria v. s. n. 247/1983; - Sulla vincolatività dell'accertamento amministrativo v. s. nn. 89/1982 e 2/1989.

    Art. 56 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 22 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 31 dicembre 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art22 · fonte del testo

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