Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
- Aggiornato al
- 18 agosto 2026
- Articoli
- 118
- Versioni storiche
- 271
Capo I — Misure fiscali per la crescita economicaartt. 1 – 16-quinquies
- Art. 1Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
- Art. 2Revisione mini-IRES
- Art. 3Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
- Art. 3-bisSoppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
- Art. 3-terTermini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
- Art. 3-quaterSemplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso
- Art. 3-quinquiesRedditi fondiari percepiti
- Art. 3-sexies(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023) 1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede: a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma; b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Art. 4Modifiche alla disciplina del Patent boxabrogato
- Art. 4-bisSemplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
- Art. 4-terImpegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
- Art. 4-quaterSemplificazioni in materia di versamento unitario
- Art. 4-quinquiesSemplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
- Art. 4-sexiesTermini di validità della dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 4-septiesConoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4-octiesObbligo di invito al contraddittorio
- Art. 4-noviesNorma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
- Art. 4-decies(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale) 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate"
- Art. 5Rientro dei cervelli
- Art. 5-bisModifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 5-terDisposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
- Art. 6Modifiche al regime dei forfetari
- Art. 6-bisSemplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
- Art. 7Incentivi per la valorizzazione edilizia
- Art. 7-bisEsenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
- Art. 7-terEstensione degli interventi agevolativi al settore edile
- Art. 8Sisma bonus
- Art. 9Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
- Art. 10Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
- Art. 10-bisModifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti
- Art. 11Aggregazioni d'imprese
- Art. 11-bisModifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
- Art. 12Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
- Art. 12-bisLuci votive
- Art. 12-terSemplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura
- Art. 12-quaterComunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto
- Art. 12-quinquiesModifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- Art. 12-sexiesCedibilità dei crediti IVA trimestrali
- Art. 12-septiesSemplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Art. 12-octiesTenuta della contabilità in forma meccanizzata
- Art. 12-noviesImposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
- Art. 13Vendita di beni tramite piattaforme digitali
- Art. 13-bisReintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
- Art. 13-terDisposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
- Art. 13-quaterDisposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive
- Art. 14Enti associativi assistenziali
- Art. 15Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
- Art. 15-bisEfficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
- Art. 15-terMisure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali
- Art. 15-quaterModifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- Art. 16Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
- Art. 16-bisRiapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
- Art. 16-terNorma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole
- Art. 16-quaterStralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
- Art. 16-quinquiesDisposizioni in materia previdenziale
Capo II — Misure per il rilancio degli investimenti privatiartt. 17 – 30-quater
- Art. 17Garanzia sviluppo media impresa
- Art. 18Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
- Art. 18-bisUtilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
- Art. 18-terPiattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"
- Art. 18-quaterDisposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione
- Art. 19Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
- Art. 19-bisNorma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
- Art. 19-terDisposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
- Art. 20Modifiche alla misura Nuova Sabatini
- Art. 21Sostegno alla capitalizzazione
- Art. 22Tempi di pagamento tra le imprese
- Art. 23Cartolarizzazioni
- Art. 24Sblocca investimenti idrici nel sud
- Art. 25Dismissioni immobiliari enti territoriali
- Art. 26Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
- Art. 26-bisDisposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
- Art. 26-terAgevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
- Art. 26-quaterSostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
- Art. 27Societa' di investimento semplice - SIS All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo…
- Art. 28Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
- Art. 28-bis(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) 1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE" sono sostituite dalle seguenti: "L'ISEE" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013"; b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione"
- Art. 29Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
- Art. 30Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
- Art. 30-bisNorme in materia di edilizia scolastica
- Art. 30-terAgevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
- Art. 30-quaterInterventi a favore di imprese private nel settore radiofonico
Capo III — Tutela del made in Italyartt. 31-32
Capo IV — Ulteriori misure per la crescitaartt. 32-bis – 51
- Art. 32-bisTransazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali
- Art. 33Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla…
- Art. 33-bisPotenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 33-terDisposizioni in materia di regioni a statuto speciale
- Art. 34Piano grandi investimenti nelle zone economiche specialiabrogato
- Art. 35Obblighi informativi erogazioni pubbliche
- Art. 36Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori
- Art. 36-bisDisposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termineabrogato
- Art. 36-terProroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
- Art. 37Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia
- Art. 38Debiti enti locali
- Art. 38-bisApplicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
- Art. 38-terProcedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni
- Art. 38-quaterRecepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana
- Art. 39Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
- Art. 39-bisBonus eccellenze
- Art. 39-terIncentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno
- Art. 40Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45
- Art. 41Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
- Art. 41-bisRiconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
- Art. 42Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea
- Art. 43Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore
- Art. 44Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
- Art. 44-bisCessione di crediti
- Art. 45Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali
- Art. 46Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1
- Art. 47Alte professionalita' esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e…
- Art. 47-bisMisure a sostegno della liquidità delle imprese
- Art. 48Disposizioni in materia di energia
- Art. 49Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
- Art. 49-bisMisure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoroabrogato
- Art. 49-terStrutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma
- Art. 50Disposizioni finanziarie
- Art. 50-bisClausola di salvaguardia
- Art. 51Entrata in vigore
