Capo II – Misure per il rilancio degli investimenti privati
- Art. 17 — Garanzia sviluppo media impresa
- Art. 18 — Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI
- Art. 18-bis — Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
- Art. 18-ter — Piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"
- Art. 18-quater — Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione
- Art. 19 — Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
- Art. 19-bis — Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato
- Art. 19-ter — Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
- Art. 20 — Modifiche alla misura Nuova Sabatini
- Art. 21 — Sostegno alla capitalizzazione
- Art. 22 — Tempi di pagamento tra le imprese
- Art. 23 — Cartolarizzazioni
- Art. 24 — Sblocca investimenti idrici nel sud
- Art. 25 — Dismissioni immobiliari enti territoriali
- Art. 26 — Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
- Art. 26-bis — Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
- Art. 26-ter — Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
- Art. 26-quater — Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico
- Art. 27
- Art. 28 — Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area
- Art. 28-bis — (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) 1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE" sono sostituite dalle seguenti: "L'ISEE" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013"; b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione"
- Art. 29 — Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation
- Art. 30 — Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
- Art. 30-bis — Norme in materia di edilizia scolastica
- Art. 30-ter — Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
- Art. 30-quater — Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico