Art. 20 — Modifiche alla misura Nuova Sabatini
All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) al comma 2, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario," sono inserite le seguenti: "nonche' dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,"));
- a)al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;
- b)al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti: «,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
Testo vigente dal 30 giugno 2019
