Capo I – Misure fiscali per la crescita economica
- Art. 1 — Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi
- Art. 2 — Revisione mini-IRES
- Art. 3 — Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
- Art. 3-bis — Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni
- Art. 3-ter — Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili
- Art. 3-quater — Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso
- Art. 3-quinquies — Redditi fondiari percepiti
- Art. 3-sexies — (Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023) 1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2023". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede: a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma; b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Art. 4 — Modifiche alla disciplina del Patent box
- Art. 4-bis — Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi
- Art. 4-ter — Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni
- Art. 4-quater — Semplificazioni in materia di versamento unitario
- Art. 4-quinquies — Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
- Art. 4-sexies — Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica
- Art. 4-septies — Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4-octies — Obbligo di invito al contraddittorio
- Art. 4-novies — Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
- Art. 4-decies — (Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale) 1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) - 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate"
- Art. 5 — Rientro dei cervelli
- Art. 5-bis — Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Art. 5-ter — Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale
- Art. 6 — Modifiche al regime dei forfetari
- Art. 6-bis — Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario
- Art. 7 — Incentivi per la valorizzazione edilizia
- Art. 7-bis — Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
- Art. 7-ter — Estensione degli interventi agevolativi al settore edile
- Art. 8 — Sisma bonus
- Art. 9 — Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili
- Art. 10 — Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico
- Art. 10-bis — Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti
- Art. 11 — Aggregazioni d'imprese
- Art. 11-bis — Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni
- Art. 12 — Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino
- Art. 12-bis — Luci votive
- Art. 12-ter — Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura
- Art. 12-quater — Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto
- Art. 12-quinquies — Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- Art. 12-sexies — Cedibilità dei crediti IVA trimestrali
- Art. 12-septies — Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Art. 12-octies — Tenuta della contabilità in forma meccanizzata
- Art. 12-novies — Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
- Art. 13 — Vendita di beni tramite piattaforme digitali
- Art. 13-bis — Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
- Art. 13-ter — Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali
- Art. 13-quater — Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive
- Art. 14 — Enti associativi assistenziali
- Art. 15 — Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
- Art. 15-bis — Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
- Art. 15-ter — Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali
- Art. 15-quater — Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
- Art. 16 — Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante
- Art. 16-bis — Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
- Art. 16-ter — Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole
- Art. 16-quater — Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
- Art. 16-quinquies — Disposizioni in materia previdenziale