Art. 42 — Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea

Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2019 al 30 giugno 2019. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro tolto: delle aggiunto: dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art42 · fonte del testo

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