Art. 6-bis — Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario

All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi". 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art6bis · fonte del testo

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