Art. 13-ter — Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Art. 77. - (Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonche' delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti:

  • a)mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • b)mediante bonifico bancario;
  • c)mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
  • d)in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta' del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
  • e)mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia"

Testo vigente dal 30 giugno 2019

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art13ter · fonte del testo

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