Art. 4-quater — Semplificazioni in materia di versamento unitario

Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti: "h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

  • h-septies)alle tasse scolastiche". Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 4, le parole: "o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblici', di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015";
  • b)al comma 6, le parole: "bollettino di conto corrente postale" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento 'F24 Enti pubblici', di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015". Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: "143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalita' di versamento previste dal presente comma". Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art4quater · fonte del testo

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