Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalita' stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  • a)la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  • b)il numero totale delle unita' vendute in Italia;
  • c)a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia ((a decorrere dal 1° luglio 2021)). Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalita' determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ((fino al 30 giugno 2021)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° tolto: gennaio aggiunto: luglio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale … comma 1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al tolto: 31 dicembre 2020 aggiunto: 30 giugno 2021.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art13 · fonte del testo

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